Processo civile veloce e “divorzio fai da te”: ecco cosa cambia con il d.l. 132/2014

divorzio

a cura di Giuseppe Venneri –

Il decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, introduce nuovi strumenti nell’àmbito del diritto di famiglia finalizzati ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, evitando l’instaurazione di un elevato numero di controversie.

“Leitmotiv” della riforma del processo civile è la “negoziazione assistita”, ossia il tentativo vincolante che i legali devono compiere alla ricerca di un accordo tra le parti per la risoluzione condivisa della lite.  Al fine di attribuire un alto livello di incisività alla proposta di negoziazione assistita, l’art.4 primo comma del d.l. n.132/2014 stabilisce che: “l’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.”

Il tema della negoziazione assistita ha, dunque,  una forte ricaduta anche nel diritto di famiglia. Attraverso tale strumento si potrà divorziare e cambiare le condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell’Art. 6 primo comma del suddetto decreto legge: “la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, ossia, nei casi in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale.

Tuttavia, secondo quanto precisato dal secondo comma del medesimo articolo, questa possibilità è consentita solo nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci, disabili con handicap gravo e non autosufficienti. In questo caso la procedura di divorzio rimane quella attuale, che prevede il ricorso al Giudice.

A seguito dell’emanazione del decreto legge, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la circolare n. 16/2014, ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli avvocati e gli ufficiali di stato civile in virtù del D.L. 12 settembre 2014, n. 132. La circolare prevede che:

  • “Entro il termine di 10 giorni, all’avvocato della parte è fatto obbligo di trasmettere una copia dell’accordo, previa autenticazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto; l’accordo deve altresì essere munito delle certificazioni di cui al D.P.R. n. 396/2000”;
  • “In caso di violazione del suddetto obbligo, l’avvocato incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000”;
  • “Gli effetti degli accordi raggiunti decorreranno dalla data “certificata” negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati”;
  • “Successivamente alla trasmissione della convenzione di negoziazione, non è previsto alcun atto di impulso ad opera dell’avvocato”.

In conclusione, alla luce di tale riforma del processo civile, si può facilmente dedurre come il baricentro del potere di composizione della lite si sia decisamente spostato dal Magistrato alle parti, eventualmente assistite da legali: l’Italia diventa così – sulla scia della Francia –  uno dei Paesi dove lo scioglimento del matrimonio sarà più rapido.

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