“La responsabilità del medico è extracontrattuale”.

a cura di Giuseppe Venneri –

Storica sentenza del Tribunale di Milano che inverte un orientamento ventennale della giurisprudenza italiana sulla natura della responsabilità medica.

La prima sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza n. 10261/2014, ha affermato che l’art. 3, comma 1, L. 189/2012, cd. Legge Balduzzi, ha inteso qualificare come extracontrattuale la responsabilità del medico per il danno cagionato al paziente in assenza di allegazione e prova della sussistenza di un contratto d’opera con il professionista.

Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto della sentenza e la portata storica dello stesso sulla natura della responsabilità medica, è doveroso rilevare come, nel tempo, la giurisprudenza abbia assunto posizioni discordanti e non omogenee, in particolar modo dopo la pubblicazione della suddetta legge.

Più precisamente:

-secondo un primo orientamento (Tribunale di Torino 26/2/2013), la legge Balduzzi avrebbe mutato il diritto vivente in quanto la responsabilità del medico dipendente e quella della struttura sanitaria sarebbe ora da ricondurre unicamente nell’alveo dell’art. 2043 c.c.;

-diversamente, ad avviso del Tribunale Di Rovereto (29/12/2013), la legge Balduzzi non avrebbe alcuna portata innovatrice nei giudizi civili, in quanto il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’art. 3 troverebbe alloggio solo nei giudizi penali nel caso di esercizio dell’azione civile;

-la terza soluzione interpretativa è stata offerta, appunto, dal Tribunale di Milano con la succitata sentenza 10261/2014, che ha inteso distinguere la responsabilità discendente dal rapporto medico-paziente (da qualificarsi sempre come extracontrattuale in assenza di allegazione e prova della sussistenza di un contratto d’opera) dalla responsabilità risarcitoria della struttura ospedaliera in caso di inesatto adempimento della prestazione sanitaria, da inquadrarsi in ogni caso nell’alveo della responsabilità contrattuale.

 

L’oggetto del dibattito giurisprudenziale è il disposto di cui all’art.3 comma 1 della più volte citata “Legge Balduzzi”, ai sensi del quale: “L’esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento della propria attività si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde  penalmente  per colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l’obbligo  di  cui all’articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto della condotta di cui al primo periodo”. Secondo il Tribunale di Milano, dunque, il legislatore ha chiaramente voluto non solo escludere la rilevanza penale della condotta del medico (e in generale l’esercente delle professioni sanitarie) nel caso in cui si attenga alle linee guida e alle buone pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica ma anche, richiamando espressamente l’art. 2043 c.c., qualificare la responsabilità professionale del medico come extracontrattuale.

L’assoluta rilevanza di questa svolta giurisprudenziale si evince, non solo dai diversi termini di prescrizione previsti per le azioni relative alle due diverse tipologie di responsabilità, ma soprattutto per la diversa attribuzione dell’onere della prova. Se, infatti, la responsabilità medica venisse qualificata come contrattuale (per inadempimento del “contratto sociale”), il paziente avrebbe l’onere di allegare l’inesattezza dell’inadempimento, ma  incomberebbe sul medico la prova dell’assenza di colpa, ai sensi dell’art.1176.2 c.c. (“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”) e dell’art.1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente  la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). La riconduzione della responsabilità del medico, invece, alla responsabilità aquiliana (extracontrattuale) determina a carico dell’attore l’onere di provare che la condotta del medico è stata errata, la prova dell’esistenza del nesso causale tra condotta ed evento nonché la prova dei danni subiti, in conformità dei princìpi desumibili dall’art. 2043 c.c.

E’ da segnalare, tuttavia, che questa interpretazione non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” ex articolo 1218 c.c. (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura).

 

In conclusione, si può affermare come la sentenza del Tribunale di Milano abbia mutato l’indirizzo di oltre un ventennio di giurisprudenza italiana, indicando una nuova via da seguire per affrontare la questione della responsabilità medica. Ora tocca al legislatore intervenire per disciplinare definitivamente in maniera organica questa intricata e delicata materia, colmando ogni lacuna e indeterminatezza.

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