Lesa maestà.

a cura di Giuseppe Venneri –

La condanna per vilipendio del Capo dello Stato inflitta a Francesco Storace, fa tornare alla ribalta la discussione sull’opportunità di depenalizzare questo genere di reati, che comprimono il diritto di libera manifestazione del pensiero.
“(…) Contro norme giuridiche fasciste che colpiscono come vilipendio delle istituzioni i reati di opinione”. Era il 20 febbraio 1974 e l’allora esponente del Partito Comunista, Giorgio Napolitano, scriveva in questi termini sulle pagine de “L’Unità”, in merito ai reati di vilipendio puniti dagli artt. 276, 277 e 278 del codice penale.

Il tema del vilipendio è, in questi giorni, tornato oggetto di vivaci discussioni politiche e giuridiche, a causa della condanna a sei mesi di reclusione inflitta all’ex parlamentare Francesco Storace con l’accusa, appunto, di “offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica”, che oggi, neanche a dirlo, è lo stesso Giorgio Napolitano.

Correva l’anno 2007, quando l’allora senatore di AN si sfogò contro i senatori a vita che tenevano in piedi il traballante governo Prodi con i loro voti. In particolare, Storace espose le proprie affermazioni contro Rita Levi Montalcini definendola “stampella”. A questo punto, intervenne il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il quale, a sua volta, definì “indegno” il comportamento di Storace, provocando la risposta di quest’ultimo  che esclamò: “Indegno semmai sarà il Capo dello Stato” (salvo poi scusarsi pubblicamente). Proprio per questa parola “indegno”, l’allora parlamentare fu denunciato per vilipendio al presidente della Repubblica.

Chissà cosa avrebbe pensato il giovane Napolitano, sulla base delle sue idee espresse nelle succitate parole, di un Presidente della Repubblica che consentisse la condanna alla reclusione di sei mesi di un cittadino che abbia osato definirlo “indegno”.

Al di là dei giudizi etici e politici in merito alle affermazioni poco opportune di Storace, sembrerebbe finalmente giunta l’ora di una seria riflessione – giuridica e sociologica – circa l’opportunità di prevedere tali atti come delittuosi nel nostro ordinamento giuridico, che vuol tradizionalmente definirsi “liberal-democratico”. Stando al dato giuridico, l’art. 278 c.p. statuisce: “chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. L’anacronismo della disposizione in esame può desumersi sia dal dato letterale che da quello contenutistico; come è noto, infatti, la funzione del diritto è quella di strutturare in regole di condotta generali e astratte, comportamenti accettati dalla generalità dei consociati e, di conseguenza, la funzione del legislatore è quella di compiere delle scelte sulla base dei valori storicamente riconosciuti dalla società. “L’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica” sono, ad oggi, avvertiti a tal punto da incriminare la condotta in questione con la pena della “reclusione da uno a cinque anni”? L’idea di Stato attualmente vivente, è la stessa diffusa nel 1930, anno della pubblicazione del codice penale?

Il processo di “desacralizzazione” dello Stato e dell’apparato statale, dal punto di vista della coscienza sociale, obbliga, pertanto, il legislatore ad intervenire per adattare il testo normativo alla realtà sociale. E ciò non solo per scongiurare il rischio (non poi così remoto) che il reato in questione possa essere utilizzato come strumento di terrore che comprima i diritti di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente sanciti dall’art. 21, ma perché risulterebbe, altresì, in netto contrasto con i princìpi di economia processuale e deflazione carceraria (princìpi-guida delle moderne riforme della giustizia), condannare al carcere chi si sia reso protagonista di una simile condotta.

Alla luce di ciò, non può che ritenersi doveroso un intervento diretto del Capo dello Stato, che conceda la grazia al condannato Storace (qualora la condanna dovesse divenire irrevocabile) e inviti le Camere a lavorare alacremente al fine di depenalizzare questi delitti che comprimono enormemente la sfera di libertà del singolo cittadino e della collettività tutta.

Loading

Facebook Comments Box