5 MAGGIO (1994): Bettino Craxi esule, non latitante.

a cura di Piervincenzo Lapenna –

…”e così rimangono, come macigni, alcune delle cose che su questa paradossale vicenda sono state scritte allora e che io continuo a non capire, e ancora mi domando, con qualche preoccupazione, se i fini di giustizia cui erano dirette non fossero posti così in alto da impedire di vedere quanto più in basso essi avessero lasciato il sistema giuridico vigente”
… (Nicolò Amato)

Cari iuris-lettori, l’articolo che leggete -frutto della rielaborazione delle tesi esposte nel libro “Bettino Craxi dunque colpevole” dal Procuratore emerito Nicolò Amato- non ha la presunzione di appellarsi alle vostre coscienze. Non mira, cioé, a cambiare la vostra opinione su fatti e persone di cui ognuno conosce le vicende umane e politiche; quest’articolo vuole soltanto portare alla luce alcune incongruenze processuali che si sono verificate nell’ambito dei procedimenti condotti nei confronti dell’On.Benedetto Craxi -detto Bettino- dalle procure di Roma e Milano a partire dal 5 Maggio 1994. A parere di chi scrive, la memoria collettiva ci ha consegnato un’immagine ingiustamente deturpata di Craxi, ovvero quella di una figura indelebilmente macchiata dall’onta della latitanza, un marchio infamante che ha trasformato uno dei principali protagonisti della nostra prima repubblica in un criminale codardo e fuggiasco e che ha ridotto un leader carismatico e potente alla sua ombra riflessa in uno stagno melmoso. Poichè, però, proprio come voi, io sono un giurista, ed é per giuristi che scrivo, trovo giusto non soffermarmi alle sole apparenze – che spesso, invece, trovano molto più risalto di quello che meriterebbero, per via della superficialità di certi storici che si arrestano alla sola loro esposizione- ma preferisco approfondire i particolari delle vicende per fornire al lettore un’analisi per quanto mi é possibile oggettiva e ripulita dall’influsso di questa o quella ideologia.
Poco sopra ho menzionato una data, quella del 5 Maggio del ’94; ebbene ritengo, e proverò a dimostrarvi, come proprio quest’ultima rappresenti un ideale punto di svolta dal quale in poi si é palesato un certo accanimento processuale nei confronti “del Craxi”, un accanimento che non può, ne tantomeno poteva all’epoca dei fatti, trovare posto nel sistema giuridico di un Paese che si fonda sui principi dello Stato di Diritto. Il 5 maggio 1994, infatti, Bettino Craxi, da uomo libero, decide di lasciare l’Italia per recarsi nella sua casa di Hammamet in Tunisia -essendo per lui diventato insostenibile sopportare il clima ostile che si era venuto a creare nei suoi confronti nel nostro Paese- e trascorrervi un periodo di riposo assieme alla sua famiglia. Per esigenza di chiarezza lo ripeto: Craxi é uscito dall’Italia da uomo libero, e non ha commesso alcuna infrazione facendolo, poiché su di lui all’epoca non gravava nessun provvedimento restrittivo della libertà di movimento o di qual si voglia altra libertà personale. A questa azione legittima, tuttavia, si sono susseguite alcune reazioni giudiziarie alquanto bizzarre ed inusuali, tali da palesare la irragionevolezza delle sentenze di condanna poi emesse a carico di Craxi e fondate anche sul presupposto della latitanza. Dal 5 maggio ’94 in poi, e per la precisione il 12 maggio ed il 27 luglio dello stesso anno, con separate ordinanze i GIP di Milano prima e quello di Roma poi hanno emesso nei confronti dell’imputato Benedetto Craxi due provvedimenti di divieto di espatrio e di ritiro del passaporto. La domanda che vi e mi pongo a questo punto -non potendo la legge disporre che per l’avvenire e ritenendo, chi scrive, che la irretroattività del tempo giuridico sia un limite assoluto, non solo per le leggi ma anche per le sentenze,- é come sia possibile, anche solo da un punto di vista logico, proibire a qualcuno di compiere un’azione che egli però ha già compiuto. A norma dell’Art.281 CPP, infatti, il divieto di espatrio non é altro( e altro non deve essere) che il provvedimento con il quale il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal Paese. Se allora nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui fu commesso non costituiva reato ( e questo lo prescrive l’Art.2 del Codice Penale), perché Bettino Craxi é stato punito per aver lasciato l’Italia quando su di lui non incombeva nessun divieto di farlo?
Craxi é stato dichiarato latitante perché si sarebbe sottratto volontariamente al divieto di espatrio, e l’impressione qui é proprio quella che le procure, in quell’occasione, abbiano voluto creare un diritto nuovo. Come se ciò non bastasse, e mi riferisco alla creazione ad arte di una fattispecie di reato che non ha titolo di esistenza nel nostro ordinamento, il 22 giugno del ’94 al divieto di espatrio si é aggiunto anche un decreto di irreperibilità, emanato dalla procura di Roma sempre nei confronti di Craxi. Tutto il mondo sapeva dove Bettino Craxi si trovasse – e legittimamente aggiungo io- cioé ad Hammamet, in quella famosa casa in Tunisia che egli aveva acquistato vent’anni prima e dove quotidianamente ospitava giornalisti, scriveva memorie difensive, articoli e lettere, nella quale riceveva telefonate di politici nazionali ed internazionali, ma anche di magistrati che, proprio in quella dimora si era detto disponibile ad accogliere per farsi ascoltare. Un tale decreto scriteriato viene emesso grazie ad un espediente, e cioè sul presupposto che le ricerche dell’imputato, che l’interpol non aveva condotto, avevano dato esito negativo, ma non é ancora finita. Il 7 luglio, il 17 luglio, il 4 novembre ed il 23 novembre del 1995 nei confronti di Craxi vengono emesse quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere; anche tali ordinanze sono da considerarsi giuridicamente inesistenti, sia perchè in esse è totale la mancanza dell’esigenza cautelare della fuga o del concreto pericolo di fuga -che é richiesta espressamente per l’emissione della custodia cautelare, in particolare dall’articolo 274 lettera C del CPP, e che non può essere ridotta, come invece hanno fatto le Procure, ad una presunta e assolutamente indimostrabile “intenzione di fuggire”, fra l’altro smentita nei fatti dall’aggravarsi delle già precarie condizioni di salute di Bettino le quali, già in quel tempo, gli impedivano di muoversi- sia perché le suddette ordinanze richiamano i precedenti provvedimenti relativi al divieto di espatrio da considerarsi (assieme pure alla dichiarazione di latitanza), come è ormai chiaro, giuridicamente inesistenti ed in quanto tali la loro inesistenza si trasmette alle ordinanze di custodia che li presuppongono. In ultima analisi poi, volendo considerare esistente ciò che esistente non é, le ordinanze di custodia di cui sopra si concludono correttamente con l’ordine di cattura di Craxi ed hanno portato ad altre quattro dichiarazioni di latitanza di Craxi, ma anche in questo caso la conclusione non sarebbe corretta, poichè l’ordinanza di cattura non fa sorgere a carico dell’interessato alcun obbligo di attivarsi o addirittura di costituirsi, ma fa sorgere sullo stesso un semplice obbligo negativo e cioé quello di subire l’attività della polizia giudiziaria. Trovandosi però Craxi ad Hammamet, per eseguire le ordinanze di cattura risultava necessaria la cooperazione dello Stato Tunisino il quale, invece, ignorando la richiesta di estradizione ha dato vita all’ipotesi di rigetto tacito della stessa. Perché l’Italia non si sia rivolta agli appositi organi di attuazione del diritto internazionale, per vedersi riconoscere l’estradizione di Craxi, rimane un mistero -, anche se i più diffidenti potrebbero sostenere che é stato perché la Tunisia avrebbe potuto appellarsi all’Art.17 dell’apposita convenzione vigente fra i nostri due paesi che lascia la libertà allo stato stipulante di non estradare nel caso in cui l’infrazione per la quale l’estradizione é richiesta fosse un’infrazione politica( fatto che di per sé dimostrerebbe proprio come politico e non “giuridico” sia stato il processo contro Bettino Craxi”)- ma quello che adesso é importante è ribadire come solo lo stato Tunisino avrebbe potuto rendere esecutive le ordinanze cautelari contro Craxi, e siccome non lo ha fatto, tali ordinanze, giuridicamente parlando, sono da considerarsi ineseguibili, ed ineseguibili indipendentemente dalla volontà di Craxi, e tanto basta per dimostrare che, ancora una volta, Craxi non avrebbe dovuto essere dichiarato latitante nemmeno in questo caso.

Per questa e per tutte le ragioni di cui ho detto sopra auspico che un giorno non troppo lontano si possa avviare un sano processo di revisione storico-giuridica per restituire a Bettino Craxi la sua dignità di esule e di perseguitato politico perché è questo che lui ha fatto: scegliere l’esilio per non perdere la dignità, scegliendo di rimanere in un Paese che non poteva offrirgli nemmeno le cure necessarie per sopravvivere. E’ questo quello che tutti noi abbiamo costretto Bettino Craxi a fare, lo abbiamo costretto drammaticamente a scegliere la morte quando gli chiedevamo in cambio della vita, la dignità. “La giustizia che noi cerchiamo e amiamo é una giustizia di uomini vivi, non di cadaveri, una giustizia che trionfi nei tribunali che sono i suoi templi, non una giustizia che concluda i suoi riti nei cimiteri, dentro le tombe di coloro che ha condannati” [Nicolò Amato].

Loading

Facebook Comments Box