Google, diritto all’oblio: il Garante della Privacy si conforma alla giurisprudenza europea.

a cura di Giuseppe Venneri – 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio scorso, nella causa C-131/12 Mario Costeja Gonzalese e AEPD contro Google Spain e Google Inc., si è rivelata fortemente innovativa per il settore Internet. La Corte, intervenuta in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, riconosce il diritto della persona all’oblio (in relazione a contenuti in rete che la riguardano) sulla base della Direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali.

Nello specifico, con riferimento alla questione relativa alla qualificazione giuridica da attribuire all’attività di Google, la Corte ha ritenuto che l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, le attività di localizzazione, di indicizzazione automatica, memorizzazione temporanea messa a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza localizzazione delle informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi sia un vero e proprio “trattamento di dati personali”, ai sensi del citato articolo 2, lettera b), laddove tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore del motore di ricerca debba essere considerato come il “responsabile del trattamento” in questione, ai sensi dell’articolo 2, lettera d).

Inoltre, affrontando la questione relativa al riconoscimento del diritto all’oblio in capo agli interessati, nei confronti dei gestori di motori di ricerca, la Corte ha dapprima evidenziato la necessità di verificare in concreto “se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato”. In secondo luogo, la Corte ha comunque rilevato come i diritti fondamentali del rispetto della vita privata e familiare e della protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, prevalgano comunque sia sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, sia su quello del pubblico ad accedere all’informazione personale indicizzata sul motore di ricerca, in occasione di una ricerca concernente il nome della persona. Proprio in virtù di tali diritti, l’interessato può – sempre che non ricopra nella vita pubblica un ruolo tale da giustificare l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali con l’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione personale – richiedere che l’informazione che lo riguarda non venga più messa a disposizione del grande pubblico tramite indicizzazione sul motore di ricerca.

Dalla soluzione delle questioni ora riportate, si evince facilmente la portata storica e innovativa di tale pronuncia, confermata ancor più dall’enorme eco mediatico che ne è seguito. Il diritto all’oblio si rivela, infatti, come un terreno minato, criticato dai sostenitori del free speech, ma chiesto a gran voce dai sostenitori del diritto alla privacy. Non si può, d’altro canto, omettere di precisare come la succitata sentenza, al fine di essere proiettata sul concreto piano del diritto vivente, necessiti di applicazione pratica ad opera delle Authorities dei rispettivi Stati membri.

A tal proposito, in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto ben nove volte su istanza di cittadini che contestavano il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti, in modo conforme alla sentenza della Corte di Lussemburgo, non più di interesse pubblico.

In due dei nove casi presentati, l’Authority ha accolto la richiesta dei segnalanti. Il primo riguarda il ricorso di una signora coinvolta in un procedimento giudiziario, la quale chiedeva a Google di “deindicizzare l’url http:… rinvenibile mediante il motore di ricerca e concernente una vicenda di cronaca relativa ad un processo giudiziario a lei riferibile e contenente dati personali riservati, illegalmente sottratti e/o falsificati”. La società di Mountain View si è giustificata dicendo che quelle informazioni riguardavano la vita professionale della ricorrente e, pertanto, dovevano essere considerate di interesse pubblico. Il Garante ha, invece, ritenuto che nel caso di specie la richiesta avesse fondamento e ha, dunque, imposto a Google di applicare il diritto all’oblio.

Alla stessa conclusione l’Autorità è giunta nel caso di un cittadino che, coinvolto tra il 2006 e il 2007 in una vicenda di pedofilia dalla quale era stato assolto nel 2009, contestava la presenza su Google di link a quell’evento con informazioni non aggiornate. In conformità della sentenza  C-131/12, chiedeva che il motore di ricerca rimuovesse quei risultati. Anche in questo, il Garante ha ravvisato la necessità di cancellare il rimando ai dati ritenendo non sussistente l’interesse pubblico opposto da Google.

In conclusione, sebbene si tratti di un orientamento giurisprudenziale di recente formazione, si può senza dubbio affermare che la sentenza della Corte Europea abbia fortemente inciso sull’attività di archiviazione e rielaborazione dei dati da parte dei motori di ricerca, grazie anche all’attività delle Autorità Garanti pronte ad attuare il riconoscimento del diritto all’oblio e tutelare i cittadini che abbiano subito un abuso in violazione del precetto giuridico stabilito nella sentenza. Ciò è anche confermato dalle parole del Presidente dell’Autorità Garante Antonello Soro, secondo il quale: “uno dei meriti dell’intervento dei giudici europei è che il diritto all’oblio è stato riconosciuto come tale. Non è più una suggestiva espressione utilizzata nei dibattiti tra giuristi o nell’ambito giornalistico: è un diritto che ha immediate ricadute sulla dignità personale e sulla protezione dei dati”.

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