Brevi spunti di riflessione sul neonato reato di autoriciclaggio

A cura di Giulia Covelli con la collaborazione del Prof. M. Bellacosa –

All’attento giurista non deve certo essere sfuggita la recente introduzione, intervenuta con legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (art. 3), in vigore a far data dal successivo 1 gennaio, di una nuova figura criminosa all’interno del Codice Penale italiano, disciplinata all’art.648 ter.1 e rubricata “Autoriciclaggio”. La nuova fattispecie, già da tempo contemplata tanto nei sistemi di common law quanto in numerosi ordinamenti continentali quali – per citarne alcuni – quello belga, spagnolo e portoghese, incrimina la condotta di chi “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La norma in esame segna il definitivo superamento del c.d. privilegio di self-laundering; sotto la previgente disciplina era, infatti, esclusa la punibilità dell’autore o concorrente del reato presupposto per la successiva condotta riciclatoria, che per il beneficiario del privilegio veniva inquadrata quale mero post factum non punibile. Un esempio potrà, forse, aiutare la comprensione del lettore: immaginiamo che Tizio e Caio realizzino un sequestro di persona dal quale ottengano, per la liberazione del malcapitato, 50.000 €. Tizio decide, successivamente, di trasferire tale somma di denaro su un conto corrente tenuto presso un Paese off-shore, procedendo, così, alla ripulitura del denaro sporco ed ostacolando l’identificazione della sua provenienza delittuosa. Il privilegio di self-laundering, nel caso dell’esempio fatto, salva naturalmente la responsabilità per il reato di sequestro di persona, garantiva ai sequestratori l’impunità per ogni successiva operazione di “lavaggio” dell’illecito provento; la diversa soluzione avrebbe violato – si riteneva – il principio del ne bis in idem sostanziale. La novella oggetto del presente esposto, come già anticipato, ha dunque un primo e storico pregio nell’avvenuto superamento di tale incomprensibile esclusione. In tema di bene giuridico tutelato, la nuova fattispecie è sì compresa tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode, tuttavia, con uno sguardo già poco più ampio si potrà più precisamente costatare che si tratta invero di un delitto contro l’ordine economico ed il risparmio: mira, infatti, ad impedire l’alterazione della concorrenza del mercato derivante dall’immissione di capitali “sporchi” nel circuito dell’economia legale. In altri termini, la ratio ispiratrice dell’incriminazione della condotta in questione è quella di “congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede l’ordine economico”[1]. Passando ad analizzare la fattispecie oggettiva, si tratta di un “reato proprio a soggettività ristretta ex lege”[2]: il soggetto attivo del reato viene cioè individuato per relationem rispetto alla commissione o al concorso nella commissione di un delitto non colposo presupposto. Nel delineare la condotta tipica, poi, il legislatore ha optato per una duplice connotazione della condotta del fatto-reato: la norma prevede infatti un numerus clausus di condotte alternative (impiego, sostituzione o trasferimento), le quali, ai fini dell’integrazione del reato, devono necessariamente esprimersi (1) non solo nei loci tassativamente indicati (“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”), ma (2) anche “in modo da ostacolare concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni ovvero delle altre utilità, oggetto materiale del reato. Tale ultima connotazione modale richiede che la condotta esprima “una caratterizzazione artificiosa”[3], che ben chiarisce la ragione sottesa alla ricomprensione della fattispecie in esame all’interno del Capo dedicato ai delitti contro il patrimonio commessi mediante frode. L’avverbio “concretamente”, infine, sottolinea la necessità di accertare caso per caso, attraverso un giudizio di prognosi postuma, l’idoneità delle varie condotte rispetto alla tracciabilità del percorso che conduce all’individuazione della fonte genetica. Sul lato soggettivo, poi, premesso che l’intera condotta deve naturalmente essere sorretta dalla coscienza e volontà di porre in essere i vari atti che la compongono, siamo dinanzi ad un delitto punibile a titolo di dolo generico: a nulla rileva pertanto il fine che l’autore intende perseguire con la realizzazione della condotta tipica. In termini di sanctio legis, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da 5.000 € a 25.000 €. Il legislatore ha però previsto diversi meccanismi di dosaggio sanzionatorio per la fattispecie in esame. In particolare, determina l’aumento della pena edittale l’aver realizzato la condotta tipica “nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”; la ratio sottesa all’aggravante in parola è quella di scoraggiare dalla commissione del reato una determinata categoria di soggetti qualificati, che possono avvalersi di strutture istituzionali per la realizzazione del fatto di reato.La pena è invece diminuita nell’ipotesi in cui “il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione nel massimo a cinque anni”. Con questa previsione, sulla cui bontà non ci si esprime, il legislatore ha ritenuto che il disvalore del reato presupposto dovesse “riflettere, sotto il profilo criminologico, anche la gravità del successivo autoriciclaggio”[4]. Su questo medesimo presupposto, il comma III condiziona, infatti, l’applicabilità dell’attenuante in questione al fatto che i proventi del delitto presupposto non siano stati ottenuti con metodo mafioso o al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso. Si ammette, infine, la riduzione della pena base da un terzo alla metà in caso di ravvedimento operoso post delictum. Pare doveroso, inoltre, ricordare che la già citata legge n.186 del 15 dicembre 2014 è intervenuta altresì in modifica dell’art.25 octies del D.Lgs. 231/2001; è certo superfluo ricordare come il legislatore abbia, con il decreto appena indicato, definitivamente valicato il limite tracciato dal principio espresso dal brocardo latino “societas delinquere non potest”, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. La recente modifica apportata dal legislatore ha inserito il delitto di autoriciclaggio nel catalogo dei reati la cui commissione determina la responsabilità dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato posto in essere in elusione degli obblighi e delle procedure imposti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo la cui adozione, secondo quanto previsto dal D.Lgs.231/2001 dovrebbe essere volta a prevenire la responsabilità penale dell’ente. Il IV comma dell’art. 648 ter.1 c.p. introduce una esimente specifica che non ha mancato di sollevare le polemiche degli esperti; è infatti esclusa la punibilità di chi abbia destinato i proventi del delitto presupposto alla “mera utilizzazione ovvero al godimento personale”. Per comprendere esattamente il significato di tale espressione ipotizziamo che Tizio abbia ottenuto un’ingente somma di denaro dalla realizzazione di un delitto non colposo e che, a seguito delle operazioni volte alla ripulitura dell’illecito provento, abbia utilizzato il denaro per l’acquisto di una casa al mare. La previsione di cui al IV comma della norma in parola determina l’esclusione della punibilità di Tizio nell’ipotesi in cui usufruisca dell’immobile “rigorosamente da solo”[5]; nel caso in cui, invece, stipuli un contratto di locazione dell’immobile stesso, Tizio sarà punibile per autoriciclaggio costituendo, tale attività, un vero e proprio impiego dell’illecito provento in un’attività economica. Ci si chiede, pertanto, se il legislatore, secondo una lettura “solipsistica” sorretta dall’aggettivo “mera”, abbia inteso privilegiare l’edonismo, ossia premiare la misantropia dell’autoriciclatore che destini i beni a vantaggio del proprio personalissimo godimento e condannare come riprovevole l’attività produttiva, ovvero, per l’interpretazione “socievole”, abbia voluto garantire l’esclusione della punibilità altresì all’autoriciclatore “prodigo”, e dunque che, lungi dal fare uso strettamente unipersonale dei beni in esame, li conceda magnanimamente al godimento dei più. E’ facile prevedere sin da ora il sorgere di difficoltà applicative che richiederanno l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. L’ultimo comma sottolinea, a scanso di equivoci, la punibilità per il fatto di autoriciclaggio anche quando l’autore del delitto presupposto non sia imputabile né punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Una clausola di questo tenore, se ben si spiega all’interno del riciclaggio, può sollevare perplessità se posta in una fattispecie come questa che presuppone proprio la coincidenza soggettiva tra l’autore del delitto presupposto e quello del successivo riciclaggio. Conclusa una necessaria panoramica della fattispecie è ora forse più chiara la portata innovativa dell’art. 648 ter.1; tuttavia la norma, per quanto eccezionale, non è andata però esente da affilatissime critiche, specialmente con riguardo alla formulazione della condotta tipica. E’ stato, ad esempio, accuratamente sottolineato come il legislatore, nell’intento pur nobile di rispettare appieno il principio di tassatività e determinatezza della norma penale, abbia però peccato di eccessiva ridondanza nella descrizione dei luoghi di ripulitura del denaro “sporco”: se, infatti, il requisito dell’economicità si declina come genus, si fa immediatamente palese la superfluità di ogni ulteriore complemento. Da ultimo, si ritiene necessario dar rilievo alle questioni di diritto intertemporale che solleva l’ingresso di un’incriminazione siffatta. Ci si è chiesto, in particolar modo, se “quel delitto non colposo che l’autoriciclatore ha commesso o concorso a commettere debba anch’esso seguire l’entrata in vigore della legge, o se possa anche averla preceduta”[6]; pare, infatti, poco probabile che l’impiego dei proventi del delitto presupposto “compaia all’orizzonte solo dopo che il reato sia stato commesso”[7]. Tutt’altro. Invero, il rispetto del principio di legalità non consente di incriminare i fatti precedenti all’entrata in vigore della norma, nonostante le due condotte, cronologicamente distinte, siano spesso esecuzione di un unico disegno criminoso. Per concludere, se è vero che non si può recidere quel cordone ombelicale che lega contenente a contenuto, non pare infruttuoso completare l’analisi di tale nuova figura delittuosa con una visione d’insieme della legge che la introduceva. La più volte richiamata legge del 15 dicembre u.s., se da una parte inasprisce le pene per i delitti di riciclaggio e reimpiego, e introduce la fattispecie di autoriciclaggio, dall’altra risponde all’esigenza di adeguare il nostro ordinamento agli standard internazionali, che già da tempo prevedevano una procedura di collaborazione volontaria finalizzata all’emersione di capitali detenuti all’estero ai fini della comune lotta all’evasione fiscale; ad oggi, dunque, la voluntary disclosure determina l’esclusione della punibilità per i reati tributari e di riciclaggio/reimpiego nel caso di autodenuncia da parte del reo, abbinata ad una possibilità di rateizzazione nel versamento all’Erario di quanto dovuto. Un’ombra di dubbio sembra dunque calarsi sulla reale finalità sottesa all’introduzione della nuova fattispecie: punire una condotta riprovevole e antisociale oppure “far cassa”[8]

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[1] Così, F.MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, p.5 in Diritto Penale Contemporaneo.

[2] Si veda A.ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del D.Lgs.231/2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze ed azzardi esegetici, p.9 in Diritto Penale Contemporaneo.

[3] Al già citato F.MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, p.8 in Diritto Penale Contemporaneo.

[4] Il richiamo è a S.CAVALLINI e L.TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, p.7 in Diritto Penale Contemporaneo.

[5] Per tutti, F.SGUBBI, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio” : una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, p.6 in Diritto Penale Contemporaneo.

[6] Il riferimento in particolare è a D.BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note al margine del dibattito sulla nuova incriminazione, p.2 in Diritto Penale Contemporaneo.

[7] Al già citato D.BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note al margine del dibattito sulla nuova incriminazione, p.9 in Diritto Penale Contemporaneo.

[8] In argomento si vedano le condivisibili osservazioni di S.CAVALLINI e L.TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, p.19 in Diritto Penale Contemporaneo.

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BIBLIOGRAFIA:

F. SGUBBI, “il nuovo delitto di ”autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di ”effetti perversi” dell’azione legislativa” in Diritto Penale Contemporaneo del 10 dicembre 2014

F. MUCCIARELLI, “Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio” in Diritto Penale Contemporaneo del 24 dicembre 2014

D. BRUNELLI, “Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note al margine del dibattito sulla nuova incriminazione” in Diritto Penale Contemporaneo del 10 gennaio 2015

S. CAVALLINI e L. TROYER, “Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del ‘vicino ingombrante’.” in Diritto Penale Contemporaneo del 23 gennaio 2015

A. ROSSI, “Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici” in Diritto Penale Contemporaneo del 20 febbraio 2015

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