Intese Precontrattuali: il contratto di puntuazione vincolante

A cura del Dott. Valerio Ceccarelli con la collaborazione del Prof. Attilio Zimatore

 

 

 

 

Alla diffusione nella prassi delle intese precontrattuali non ha fatto a lungo riscontro una ricostruzione giurisprudenziale orientata nel senso di riconoscere ad alcune tipologie di accordi preparatori un’efficacia contrattuale, corrispondente all’intento delle parti di porre in essere un rapporto giuridico obbligatorio nel corso delle trattative. Invece, la giurisprudenza consolidata considerava le puntuazioni alla stregua di mere dichiarazioni di scienza, non idonee a determinare il sorgere di un rapporto giuridico vincolante tra i contraenti e, in caso di inadempimento, a dar luogo ad una responsabilità di natura contrattuale.

 

Nella categoria della puntuazione era ricondotta ogni forma di accordo precontrattuale che non fosse legislativamente nominato. Quindi, ad eccezione del contratto preliminare ovvero del patto di opzione, ogni forma di accordo concluso tra le parti nel corso delle trattative e che contenesse un numero limitato delle clausole del contratto definitivo veniva qualificata come Puntuazione semplice e considerata alla stregua di una mera manifestazione di scienza.

 

Soltanto nel caso in cui la puntuazione avesse avuto ad oggetto tutte le clausole del contratto finale e fosse emersa la volontà delle parti di vincolarsi a tale regolamento definitivo, la giurisprudenza avrebbe qualificato questo atto in termini contrattuali. Tuttavia, la giurisprudenza valutava tale atto, definito Puntuazione completa di clausole, non come un’intesa precontrattuale, bensì come un accordo avente, fin dal momento della sua conclusione, l’efficacia attuale del contratto definitivo. Pertanto, anche in questa fattispecie non sarebbe stato possibile riconoscere un’ipotesi di intesa preparatoria dotata di natura contrattuale. La giurisprudenza propendeva, quindi, per una alternativa rigorosa tra contratto definitivo ed intesa precontrattuale, la seconda non dotata di efficacia contrattuale e qualificabile sempre alla stregua di una dichiarazione di scienza.

 

Questa soluzione risultava non in linea con la ricostruzione delle intese precontrattuali seguita in altri ordinamenti giuridici. Infatti, come noto, il sistema di common law conosce già da tempo la figura dell’Agreement with open terms, intesa con la quale le parti provvedono a fissare alcune delle clausole essenziali dell’accordo finale, che intendono tra loro già vincolanti, e ad assumere l’impegno di continuare la negoziazione al fine di definire le altre condizioni del contratto definitivo. Anche la dottrina tedesca tende a ricercare una tutela contrattuale per le parti che abbiano concluso un accordo preparatorio nel corso delle trattative. A tal fine è stata elaborata la categoria del Vorfedvertrag, negozio in cui vengono ricomprese quelle intese raggiunte dalle parti su aspetti parziali del contratto complessivo. Questa intesa preparatoria viene identificata come un accordo contrattuale dotato di autonomia rispetto al più completo contratto oggetto di negoziazione. Infine, anche la giurisprudenza francese ha formato una particolare figura di lettera di intenti, denominata Accord de princip, avente ad oggetto l’impegno di natura contrattuale assunto dalle parti al fine di condurre ovvero proseguire le trattative in vista della conclusione del contratto definitivo.

 

 

La nuova giurisprudenza in tema di puntuazione vincolante

 

Da ultimo, anche in Italia la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 06 marzo 2015, n. 4628 sembra aprire un percorso interpretativo che permetta di riconoscere l’efficacia contrattuale delle intese precontrattuali. In questa pronuncia viene definita la figura della Puntuazione vincolante, come l’accordo delle parti nel corso delle trattative avente ad oggetto l’obbligazione non di contrarre, tipica del contratto preliminare, bensì di contrattare.

 

Dunque, mediante la puntuazione vincolante, le parti determinano un numero di clausole del contratto definitivo, in relazione alle quali dichiarano raggiunto il consenso, e si impegnano a proseguire le contrattazioni al fine di concludere un contratto che contenga anche le clausole pattuite. Inoltre, l’inadempimento delle obbligazioni nascenti da questo accordo precontrattuale viene riconosciuto dalla pronuncia come idoneo a generare una responsabilità di natura contrattuale.

 

La sentenza individua, innanzitutto, i tratti distintivi della puntuazione vincolante in negativo rispetto al contratto preliminare e ne delinea, successivamente, in positivo le funzioni e gli effetti. A differenza di un contratto preliminare ovvero anche di un preliminare di preliminare, la puntuazione vincolante contiene la previsione di un numero non completo degli elementi essenziali del contratto oggetto di negoziazione. La puntuazione vincolante si avvicina quindi alla puntuazione semplice, risultando entrambe le intese sprovviste della previsione di un numero completo delle clausole del contratto definitivo, requisito che connota invece il contratto preliminare ed il preliminare di preliminare. Tuttavia, a differenza della puntuazione semplice, nella puntuazione vincolante l’accordo delle parti, riguardo questo numero ristretto di clausole, deve intendersi come definitivamente raggiunto. Pertanto, questi elementi potranno non essere inclusi nel contratto definitivo soltanto sulla base di un successivo accordo tra le parti.

 

L’elemento caratterizzante della puntuazione vincolante è, dunque, l’accordo definitivo raggiunto dalle parti in merito ad un numero di clausole espressamente previste. Tali clausole, per divenire produttive di effetti giuridici, hanno tuttavia necessità di essere inserite all’interno di un contratto completo ed efficace. Quindi, all’accordo raggiunto dalle parti sulle clausole riportate nell’intesa, segue la previsione dei contraenti circa l’assunzione dell’obbligo reciproco di proseguire nella negoziazione, al fine di concludere il contratto definivo, all’interno del quale dovranno trovare collocazione le clausole determinate.

 

La parte maggioritaria della dottrina, muovendo dalla lettura di alcuni passaggi della sentenza, è arrivata alla conclusione per cui la puntuazione vincolante non costituirebbe in realtà un contratto, bensì un fatto giuridicamente rilevante, suscettibile di determinare il sorgere, in capo alle parti, di obbligazioni specifiche nel corso delle trattative. L’inadempimento di queste obbligazioni darebbe, quindi, luogo a responsabilità da inadempimento, così come previsto dall’art. 1218 c.c., pur non avendo la propria fonte in un contratto.

Si tratta di una tesi che può non essere interamente condivisa, valorizzando i passaggi della pronuncia nei quali la puntuazione vincolante viene definita come iniziale accordo, ovvero espressamente come contratto. In particolare, la Corte di Cassazione afferma, con riferimento alla puntuazione vincolante, che “il contratto non è ancora un vero preliminare, ma una puntuazione vincolante su profili in ordine ai quali l’accordo è irrevocabilmente raggiunto”, giungendo alla conclusione per cui “si tratta di un iniziale accordo che non può configurarsi ancora come preliminare perché mancano elementi essenziali, ma che esclude che di quelli fissati si torni a discutere”. Infine, la Suprema Corte, nell’ambito di un raffronto espresso tra la puntuazione vincolante ed il contratto preliminare di preliminare, giunge alla tesi per cui “si deve immaginare la pattuizione di un vincolo contrattuale che sia finalizzato ad ulteriori accordi […] si tratterebbe di ipotesi diversa da quella del preliminare di preliminare, che dovrebbe riguardare l’obbligo, assunto nella prima fase, di contrarre e non di contrattare, come invece avverrebbe quando siano scandite solo tappe di una trattativa complessa”.

 

 

Gli effetti del contratto di puntuazione vincolante 

 

Per la migliore comprensione degli effetti della puntuazione vincolante, risulta essenziale analizzare il rapporto tra le obbligazioni che trovano la propria fonte in tale intesa precontrattuale e gli obblighi derivanti dal dovere di buona fede nel corso della contrattazione. In particolare, emerge una non coincidenza tra le obbligazioni derivanti dall’accordo preparatorio e gli obblighi che la buona fede impone durante i negoziati.

 

Le obbligazioni di fonte contrattuale, che derivano dalla puntuazione vincolante, hanno ad oggetto la negoziazione finalizzata alla conclusione di un contratto che contenga determinate clausole. Tali obbligazioni possono essere adempiute mediante il compimento di ogni tentativo, nell’ambito delle possibilità negoziali delle parti nel corso delle trattative, idoneo al fine di giungere al raggiungimento di un accordo contrattuale. Di conseguenza, le obbligazioni che hanno la propria fonte nella puntuazione vincolante integrano e specificano soltanto una parte degli obblighi riconducibili al dovere di buona fede nel corso delle trattative. Tra questi obblighi è possibile riconoscere il dovere di informazione reciproca, l’obbligo di custodia del bene negoziato, il dovere di riservatezza nei confronti di dati confidenziali. Questi obblighi, derivanti dal rispetto del dovere di buona fede nel corso della contrattazione, non vengono meno per la conclusione di una puntuazione vincolante. Invece, per quanto attiene a tali obblighi, la stipulazione di una puntuazione vincolante è rilevante in quanto indice di uno stato avanzato delle contrattazioni e di un rapporto di affidamento reciproco tra i contraenti. Si può quindi affermare che la conclusione di una puntuazione vincolante, oltre a costituire la fonte di obbligazioni contrattuali, determini altresì il sorgere di un rapporto di contatto sociale qualificato tra le parti. Pertanto, la parte che risultasse inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla puntuazione vincolante risponderebbe, nei confronti dell’altro contraente, dei danni cagionati dalla propria condotta a titolo di responsabilità contrattuale.

 

Per quanto attiene alla quantificazione del danno conseguente al suesposto inadempimento, è possibile individuare delle differenze di rilievo rispetto alla fattispecie di responsabilità precontrattuale per fatto illecito nel corso delle trattative. Infatti, nel caso di illecito precontrattuale posto in essere in assenza di intese preparatorie, non sarebbe riscontrabile alcun obbligo giuridico in capo alle parti di addivenire alla stipulazione di un contratto, né le clausole di un simile contratto risulterebbero neppure in parte definite. Quindi, il lucro cessante potrebbe essere quantificato in tale ipotesi solo facendo riferimento alle occasioni contrattuali alternative, cui la parte abbia rinunciato per proseguire in buona fede la contrattazione in corso, secondo la tradizionale ricostruzione dell’interesse contrattuale negativo. Invece, nell’ipotesi di inadempimento ad una puntuazione vincolante, il contratto oggetto di negoziazione risulterebbe definito nelle condizioni economiche essenziali e le parti avrebbero assunto l’obbligazione di proseguire nei negoziati al fine di concludere il contratto definitivo. Pertanto, nel caso di inadempimento di tale intesa, il lucro cessante potrebbe essere quantificato sulla base del mancato guadagno che la parte adempiente avrebbe conseguito nel caso in cui avesse concluso il contratto specificatamente oggetto della trattativa e non già facendo riferimento alle altre occasioni contrattuali alle quali la stessa parte abbia rinunziato nel corso della negoziazione. Quindi, tale fattispecie risarcitoria si presta ad essere ricostruita mediante il concetto di interesse contrattuale positivo.

 

Infine, dalla natura contrattuale della puntuazione vincolante consegue la possibilità di fare applicazione a questa intesa precontrattuale degli istituti tipici del contratto. Riveste a tal fine un rilievo centrale l’istituto della risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. c.c.. Il contratto di puntuazione vincolante è qualificabile come un contratto con prestazioni corrispettive. Infatti, entrambi i contraenti assumono l’obbligo di negoziare al fine di concludere un contratto con clausole in parte determinate. Le prestazioni dei contraenti risultano, quindi, connesse da un rapporto sinallagmatico, in quanto i tentativi e le operazioni negoziali cui una parte si obbliga trovano il proprio corrispettivo nelle analoghe obbligazioni assunte dall’altro contraente. Di conseguenza, nel caso in cui una delle parti risultasse inadempiente, sottraendosi alla contrattazione e declinando apoditticamente ogni offerta negoziale dell’altro contraente, l’altra parte potrebbe agire al fine di veder risolto per inadempimento il contratto di puntuazione vincolante stipulato. Dall’esito positivo dell’azione di risoluzione conseguirebbe, infatti, la possibilità per la parte di iniziare una nuova trattativa con altri possibili contraenti senza risultare, a sua volta, inadempiente al contratto di puntuazione vincolante. Inoltre, in sede di risoluzione, la parte adempiente potrebbe chiedere la condanna dell’altra parte a corrispondere il risarcimento del danno cagionato dalla propria condotta inadempiente.

 

La natura della puntuazione vincolante come contratto a prestazioni corrispettive rende, inoltre, applicabile a questa intesa preparatoria l’istituto della cessione del contratto. Mediante la cessione del contratto un soggetto terzo rispetto alla puntuazione vincolante (cessionario) subentra nella posizione contrattuale che faceva capo ad uno dei contraenti iniziali (cedente), ferma la necessità del consenso dell’altro contraente originario (ceduto). Quindi, mediante la cessione della puntuazione vincolante, risulterebbe possibile realizzare una differenziazione tra i soggetti che abbiano posto in essere la prima fase delle trattative, concludendo il contratto di puntuazione vincolante, e i soggetti che proseguano la parte finale della negoziazione, concludendo il contratto definitivo.

 

Al contratto di puntuazione vincolante potrebbero poi applicarsi le norme in materia di contratto per persona da nominare, nel caso in cui uno dei contraenti si riservi convenzionalmente la facoltà di nominare un soggetto che subentri nelle posizioni giuridiche derivanti dal contratto di puntuazione. A differenza di quanto avviene con la cessione del contratto di puntuazione, che è negozio successivo rispetto all’intesa precontrattuale, nel caso della puntuazione per persona da nominare, le parti concordano fin dalla stipulazione dell’intesa precontrattuale circa la facoltà di uno dei contraenti di nominare un soggetto terzo, che acquisisca i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo preparatorio. Pertanto, mediante la conclusione di una puntuazione vincolante per persona da nominare, una delle parti delle trattative non sarà altresì contraente del contratto definitivo, salvo mancata dichiarazione di nomina del terzo. Infatti, mediante la dichiarazione di nomina, la parte che ha condotto le trattative e stipulato il contratto di puntuazione vincolante determina il subentrare di un altro soggetto nelle posizioni giuridiche che trovano la propria fonte nell’accordo precontrattuale. In questo modo, il soggetto terzo potrà concludere un contratto, spesso risultante in una regolazione complessa dei rapporti tra le parti, senza aver dovuto far fronte agli oneri della negoziazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

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