La speranza oltre il dubbio

A cura di Jacopo Macrì-

È prioritario, per cominciare, ricondurre il dibattito sul referendum all’oggetto che gli è proprio. Non si vota su Renzi, né su JP Morgan. Non si vota –avviso ai benaltristi- l’agenda del governo e le sue priorità. Non si vota su un’altra, ipotetica e migliore riforma.
Si vota su una modifica che incide su numerosi articoli della Carta Costituzionale: votando si la si approva, votando no la si rifiuta.
Partendo da questa semplice premessa, una considerazione: sono in molti a sostenere che si tratti di una riforma enorme, smodata. Si dice, al riguardo, che un tale potere di modifica neppure sarebbe contemplato dalla Carta, tanto vasto e profondo sarebbe l’intervento.
Questo argomento, come tanti altri ascoltati durante il lungo dibattito referendario, è – a voler essere buoni – figlio di un equivoco: cambia la sostanza di pochi articoli, le altre modifiche sono perlopiù lessicali o logicamente collegate al superamento del bicameralismo. In altre parole, non è possibile toccare l’argomento senza modificare decine (almeno tre) di articoli.
La riforma, dunque, piaccia o non piaccia, non ha carattere rivoluzionario o sovversivo, non stravolge alcunchè e interviene su pochi e importanti argomenti: definitivo superamento delle province, abolizione CNEL, strumenti di democrazia diretta, articolazione del potere legislativo, riparto di competenze stato-regioni.
Questi sono i temi il cui merito andrebbe studiato, questo l’oggetto della domanda referendaria.
Non si tratta di una battaglia di civiltà, gli istituti di questa democrazia resteranno solidi – ammesso che lo siano- a prescindere dall’esito della consultazione: lasciamo che siano i politici –costretti, dal nostro tempo, alla propaganda – a disegnare scenari cupi e improbabili.
Noi abbiamo il dovere di ragionare sul merito.
Non è certamente sui primi due argomenti (province, CNEL) che questo referendum ha finito per dividere il paese. Sulle province, mi pare che il referendum si limiti ad allineare la costituzione formale alla costituzione materiale. Sul CNEL non so dire se effettivamente sia inutile, mi limito a registrare che il dibattito solitamente verte sulla entità del risparmio, non sulla opportunità di un’abolizione largamente condivisa.
Restano sul tavolo, dunque gli argomenti che riguardano gli strumenti di democrazia diretta, l’articolazione del potere legislativo e il riparto di competenze Stato-Regioni.
La polemica sull’indebolimento degli strumenti di democrazia diretta è un non-sense (ideo) logico.
Si triplica il numero di firme necessario per le leggi di iniziativa popolare, ma si introducono garanzie costituzionali per assicurare la proposta alla decisione parlamentare. Più del 50% delle proposte non è mai stato discusso nemmeno in commissione: questa riforma pone un obbligo costituzionale di farlo. È pretestuoso l’argomento secondo il quale “troveranno il modo di eluderlo”: può essere, ma questa riforma stringe un cappio in più al collo del Parlamento. È forse opportuno, tra l’altro, tener presente che questo istituto ha portato all’approvazione di tre leggi negli ultimi 40 anni: un dato che dà l’idea di quanto il tema sia stato sovradimensionato dal fronte che si oppone alla riforma.
Altro strumento sul quale la riforma interviene è il referendum abrogativo, che al raggiungimento delle 800 mila firme, avrà un quorum bassissimo (la metà dei votanti delle ultime politiche): in questo senso, non è un mistero che proprio sul quorum abbiano finito per sbattere un gran numero di proposte di abrogazione di origine popolare. Una possibilità in più, che si aggiunge al resto della disciplina che resta esattamente com’è: comprese le 500 mila firme sufficienti per il referendum che abbiamo sempre conosciuto.
Come queste modifiche possano depotenziare gli istituti di democrazia diretta non è dato comprendere.
Resta da analizzare la calda materia del contendere: titolo V e assetto del potere legislativo.
Sono intanto convinto che, la si approvi o meno, questa riforma abbia una coerenza logica interna: le regioni cedono parte del proprio potere e ne acquistano un po’ di quello centrale.
Sul titolo V, la sostanza è la seguente: intanto, si interviene esclusivamente sulle materie di competenza concorrente. Molte di queste tornano allo Stato, le altre sono ripartite secondo il criterio che vede le disposizioni generali e comuni in capo allo Stato, residuando in capo alle Regioni la normativa di dettaglio.
È prevista, inoltre, una clausola di supremazia a favore dello Stato, che consentirà di legiferare anche sulle materie di esclusiva competenza regionale quando lo richiede “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. Questa tanto criticata clausola troverà, opinione di chi scrive, nelle pronunce della Corte Costituzionale un limite invalicabile entro il quale contenere i possibili abusi.
È altamente probabile, inoltre, una sensibile diminuzione del contenzioso tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale: diminuiscono le materie di competenza “concorrente” e si fornisce, inoltre, un criterio -per quanto in molti casi insufficiente- di distinzione tra potere statale e potere regionale: anche qui, non sarà il meglio possibile, ma è meglio di adesso.
Certo è che, in ogni caso, un giudizio di valore su questa parte della riforma finirà per dipendere dalle proprie convinzioni in merito all’opportunità di accentramento/decentramento delle materie coinvolte dall’intervento del legislatore.
Piccola nota di colore: è paradossale che i più accesi critici di questa riforma sostengano, biasimando la nuova composizione del Senato, che vi stiamo mandando “la peggior classe dirigente” (i.e. i consiglieri regionali) e poi dimentichino di applaudire la riforma di questa parte. È paradossale perché avrebbe una coerenza logica, solo se si fosse intimamente convinti che il malcostume dei consigli regionali sia il frutto di un fattore antropologico (diventano consiglieri regionali coloro i quali delinquono!) e non, come io credo, di motivi attinenti all’organizzazione dello Stato (i consiglieri regionali delinquono perché nelle regioni è facile farlo!).
Venendo al nuovo assetto del potere legislativo, una premessa è d’obbligo per conferire la dovuta dignità a tutte le posizioni in campo: non esistono un fronte democratico e un fronte antidemocratico. Non esistono un fronte costituzionale e un fronte anticostituzionale. E non esiste, cosa ancor più importante, il fronte della Costituente e il fronte di coloro che la avversano.
La vecchia abitudine di una certa parte di paese di svestire di dignità democratica ogni opinione contraria dovrebbe aver fatto il suo (già lunghissimo) tempo.

Partendo da lontano: qualche illustre costituzionalista ha parlato di una lesione dell’art. 1, perché non eleggendo i Senatori si perderebbe parte della sovranità popolare, così restringendosi gli spazi democratici. Questa è un’idea peregrina e infondata.
La sovranità resta saldamente in capo al popolo che voterà direttamente i Deputati, cioè la Camera più importante, preponderante nel rapporto con l’altra e più numerosa, e indirettamente i Senatori: i quali (nella peggiore delle ipotesi) saranno nominati dai Consigli Regionali. Che, per la cronoca, nell’enorme maggioranza dei casi, eleggiamo con voto di preferenza, nome su nome!
Il punto principale di questa modifica non riguarda una maggiore o minore rappresentatività dell’Organo. Tutta le garanzie di cui abbiamo democraticamente bisogno sono già soddisfatte dall’esistenza di una Camera elettiva che prevale sull’altra, non è vero che una duplicazione delle elezioni aumenti gli spazi democratici: sarebbe un paese più democratico se votassimo anche il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale?
Le critiche in tal senso sollevate mi pare siano solo servite ad alimentare fantasiose ipotesi di deriva autoritaria.
Sarebbe forse il caso di chiedersi perché esistano due camere, per quali motivi esse siano previste dalla nostra Costituzione e, infine, chiedersi se, così come sono, abbiano ancora un senso.
In primis, è bene precisare che tra i tanti valori che questa Carta ha saputo diffondere e difendere, tra i tanti diritti che essa ha saputo garantire, certamente non si annoverano né il bicameralismo perfetto, né, tantomeno, il diritto di eleggere i Senatori: queste proposizioni della Carta sono frutto di scelte e valutazioni politiche figlie del contesto storico. Sarebbe superfluo elencare la copiosa letteratura sulla farraginosità del nostro sistema bicamerale, ciò che è importante comprendere è che questo assetto istituzionale fu una scelta di compromesso, legata a circostanze contingenti. Quali?
Il ventennio, anzitutto, appena superato, che suggeriva di fornire al neonato assetto repubblicano robusti strumenti democratici. Più di questo, a parer mio, la particolare struttura del potere legislativo, oggi mutata in modo profondo.
Nel 1948, infatti, questi era un blocco monolitico in capo al Parlamento: non esistevano materie di competenza concorrente con le Regioni, che arriveranno ventidue anni dopo; non esistevano i vincoli comunitari e le loro stringenti regole democratiche; non esisteva la Corte Costituzionale, né, come ovvio, le sue pronunce, che negli anni, a torto o ragione, hanno rappresentato un altro ramo del potere legislativo.
In altre parole, il potere legislativo del Parlamento trovava nella Costituzione il solo limite alla propria azione; oggi così non è, e i robusti rimedi democratici appena citati sconsigliano particolari timori.
Mi pare indubbio, inoltre, che si snellisca l’azione legislativa: gran parte delle critiche, credo, afferiscano a motivi di confusione contingente, legata alle incertezze che una riforma così importante porta inevitabilmente con sé. Non mi pare possa, in un’ottica strutturale¸ ritenersi l’art. 70 un focolaio di conflitti. Certo è che una grande responsabilità l’avranno i Presidenti delle due Camere: qualora non fossero espressione della stessa forza politica, dovranno lavorare con spirito di collaborazione, abbandonando logiche di parte.
Alle ragioni dello snellimento, qualcuno oppone quelle della riflessione: due Camere servirebbero a pensare meglio. De gustibus, mi verrebbe da dire. La logica antagonista delle due camere e la randomizzazione delle rispettive attribuzioni altro non ha prodotto che un’inutile (e unanimente riconosciuta) duplicazione dei procedimenti, contro la quale ogni forza politica ha trovato il modo di opporre, con diverse sfumature, le proprie ragioni.
Questa riforma era già stata teorizzata da Urbani (uno dei fondatori di Forza Italia), Miglio (ideologo della Lega), proposta nel programma elettorale dell’Ulivo del 1996 (tale e quale).
Può non piacere, ci mancherebbe, ma accusarla di essere figlia di poteri antidemocratici (fascista!) o occulti (P2, Licio Gelli, JP Morgan) sol perché parte di questi poteri avalavvano disegni simili e dimenticando al contempo che tutti, dal 48 ad oggi (da Togliatti a JP Morgan, da Licio Gelli a Romano Prodi) hanno idealmente avversato il bicameralismo paritario mi pare una posizione fantasiosa.
Le ragioni che hanno determinato l’assetto bicamerale che conosciamo, non esistono più nella realtà delle cose.
Per questo una camera delle autonomie è un passo in avanti. Io l’avrei voluta col vincolo di mandato, con identico numero di senatori per ogni regione e magari senza senatori di nomina presidenziale. Ma, ancora una volta, non è su due o tre proposte di modifica che possiamo decidere. Ce n’è una sola, e se non l’approviamo, resta il sistema (oramai) insensato che conosciamo.

Ci sono due ulteriori obiezioni sulle quali è bene fare rapide considerazioni.
La prima, riguarda la presunta perdita della centralità del parlamento: si tratta di una conseguenza, in realtà, della farraginosità di questo sistema. Il Parlamento ha già perso la sue centralità perché la sua struttura non soddisfa a pieno le sue funzioni, e così le necessità dei tempi hanno trovato uno sbocco nella decretazione d’urgenza, che ha spesso visto il parlamento quale notaio della volontà dell’esecutivo.
Con questa riforma si pone un limite alla decretazione e si fornisce al Governo un’alternativa al decreto (voto a data certa).
Snellire significa fornire uno strumento in più al dibattito parlamentare. Non si sa quanto efficace, certo, ma è un plus, non un minus.
Altro tema, per me risolutivo nella scelta tra i due fronti, riguarda la stabilità dell’esecutivo.
Si è spesso ripetuto che “non si baratta la rappresentatività con la governabilità”. Questo assunto, assai efficace nella logica della retorica democratica, non lo condivido.
Bisogna raggiungere un equilibrio, perché la democrazia non diventi una formula vuota, più vicina all’autocompiacimento che al buon governo.
Questo paese ha un bisogno disperato di stabilità: non è possibile dar corso a politiche di qualità con esecutivi instabili, sempre sotto ricatto elettorale. Questo sistema impone alla politica di investire sulle mancette (efficaci nel breve termine ma inadeguate alla risoluzione dei problemi) anziché su riforme strutturali i cui frutti si vedranno nel corso di anni (e con altri governi).
In ultimo, non può ignorarsi che i benefici di un esecutivo forte produrrebbero i propri effetti anche sul piano dei rapporti internazionali: che credibilità o forza impositiva hanno ministri che cambiano al cambiar delle stagioni?

È una buona riforma, secondo me, nonostante alcune insensatezze figlie anche di un lungo dibattito parlamentare. È una buona possibilità di dare a questo paese istituzioni più efficienti e, in definitiva, migliori.
Per questi motivi, e molti altri, domani voterò si, con pochi dubbi e un’assurda speranza: che si possa immaginare, oltre la nebbia, un paese migliore.

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