IL DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA

DIRITTO PRIVATO COMPARATO

a cura della Dott.ssa Gaia Angrisani

con la collaborazione della Prof.ssa Barbara De Donno-

L’esigenza di intervenire nel settore normativo delle compravendite transnazionali, con l’intento di incrementare il volume dei traffici internazionali al fine di contribuire alla crescita delle economie statali, è stata avvertita sia a livello globale che europeo in tempi ormai risalenti. Per quanto concerne il primo, appare sufficiente menzionare le Convenzioni adottate nel 1964, punto di approdo di un progetto abbozzato ben venticinque anni prima dal Consiglio dell’UNIDROIT; la Convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci, in vigore dal 1988, risultato dei lavori condotti dall’UNCITRAL a partire dalla fine degli anni Sessanta ed i Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali, nelle tre edizioni del 1994, 2004 e 2010. 

A livello europeo, invece, la prima iniziativa in questo settore risale agli anni Ottanta, quando il Parlamento europeo, con la risoluzione del 1989 sull’importanza di un’azione per il riallineamento del diritto privato degli stati membri, enfatizzò la necessità di “uniformare” il diritto privato comunitario, auspicando addirittura l’elaborazione di un codice europeo di diritto privato per creare una “Europa di seconda generazione” e, con maggiore pragmatismo, per contribuire allo sviluppo del mercato interno. Tale ambiziosissimo progetto fu in parte modificato con la risoluzione  del 1994 sull’armonizzazione di alcuni settori del diritto privato, il cui contenuto fu poi confermato da una successiva risoluzione sul programma legislativo annuale della Commissione per il 2000. 

Nel 2001, su invito del Parlamento europeo, anche la Commissione europea intervenne nel dibattito e, nella comunicazione sul diritto contrattuale europeo, esaminò le cause della stagnante situazione del mercato interno europeo, analisi che fu poi ripresa ed approfondita, all’indomani della crisi economica e finanziaria del 2008, nel Libro Verde del 2010.

Al di là delle barriere linguistiche, dei pesanti oneri amministrativi spesso imposti, della disomogeneità delle leggi tributarie nazionali, la ragione principale dell’esiguità degli scambi commerciali transnazionali fu rinvenuta nella diversità dei regimi degli Stati membri di volta in volta applicabili a tale tipo di transazioni. Essa, infatti, nei rapporti fra professionisti (B2B, business to business), regolati dal regime normativo liberamente scelto dalle parti, finiva col costringere la parte contrattuale più debole, in genere piccole o medie imprese (cosiddette PMI), ad accettare senza riserve l’applicazione della legge nazionale scelta dalla controparte, il cui studio risultava spesso particolarmente esoso. Economicamente, lo scotto da pagare era altissimo: il valore degli scambi cui si rinunciava annualmente per questa ragione era pari a circa dieci miliardi di euro. Basti pensare che il 43% delle imprese italiane intenzionate a estendere la propria attività anche all’estero, vi rinunciava proprio per le numerose barriere presenti connesse al diritto contrattuale con conseguenze che ricadevano anche sulla posizione dei consumatori; dal momento che, con meno scambi, meno importazioni e meno concorrenza (fattore, quest’ultimo, che disincentivava anche il miglioramento della qualità dei prodotti delle imprese), essi si vedevano limitati ad un mercato nazionale con poca scelta e prezzi alti, soprattutto nei Paesi più piccoli (come Malta, Cipro, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia). 

Nondimeno, anche i rapporti B2C (business to consumer) risentivano di questa situazione. Infatti, ai sensi del regolamento Roma I, i contratti conclusi fra imprese e consumatori erano regolati dal diritto dello Stato in cui i consumatori avevano la residenza abituale o da qualsiasi altro regime scelto dalle parti. In questo secondo caso, se la protezione offerta ai consumatori risultava di grado inferiore rispetto a quella garantita dalle norme imperative dello Stato del consumatore, il professionista era tenuto a conformarsi a queste ultime, previa una laboriosa comparazione dei diversi sistemi giuridici da effettuare caso per caso. In sostanza, egli era sempre costretto a tenere bene a mente ventisette differenti regimi normativi. Conseguenza di una simile condizione era la rinuncia a commerciare con consumatori residenti all’estero per il 55% delle imprese così che, annualmente, circa tre milioni di questi erano nell’impossibilità di ottenere beni o servizi provenienti da un altro Stato membro ad un prezzo più vantaggioso. D’altra parte, il 57% dei consumatori, confuso dalle diversità dei sistemi contrattuali dei vari Stati, non riuscendo a comprendere con certezza di quali diritti fosse titolare, preferiva evitare di concludere transazioni transfrontaliere. 

La Commissione prospettò sette possibili forme di approccio a tale problema, che spaziavano dall’introduzione di una (ennesima) direttiva, all’adozione di un “corpus omogeneo di norme europee”, fino a recuperare l’idea di un codice europeo dei contratti e di altri tipi di obbligazioni. La preferenza del Parlamento europeo, espressa nella risoluzione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese del 2011, ricadde sulla possibilità di adottare un regolamento istitutivo di un diritto comune europeo della vendita facoltativo. Iniziava così a prendere vita il progetto della CESL (Common European Sales Law). 

La proposta di un regolamento su un diritto comune europeo della vendita si articolava in tre parti: un regolamento e due allegati. Nel primo, erano presenti norme dal contenuto eterogeneo relative, ad esempio, al campo di applicazione (articoli 1, 4, 5, 6, 7, 11 bis) ed agli effetti dell’applicazione stessa (articolo 11), alle condizioni da soddisfare affinché la CESL regolasse un rapporto contrattuale (articoli 8 e 9) ed offriva anche un elenco molto dettagliato con le definizioni dei termini più frequentemente ricorrenti (articolo 2). Il primo allegato, composto da 186 articoli, verteva su tre argomenti principali: la conclusione ed il contenuto del contratto; l’adempimento delle obbligazioni a carico dei contraenti; l’inadempimento ed i rimedi esperibili in caso di inadempimento, regolati da articoli dislocati all’interno dell’intero testo normativo. Il secondo allegato conteneva la nota informativa standard che il professionista era tenuto a consegnare al consumatore prima di concordare l’applicazione del diritto comune europeo della vendita al loro rapporto. 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il corpus unico ed uniforme di norme avrebbe dovuto regolare solo alcuni aspetti, considerati di maggior rilievo nelle transazioni transnazionali, dei contratti di vendita, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi, conclusi fra imprese o fra imprese e consumatori, quando fossero qualificabili come “transfrontalieri”. 

Il diritto comune europeo della vendita fu definito “un secondo regime di diritto dei contratti all’interno dell’ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro”. L’accordo a ricorrere alla CESL avrebbe dovuto essere frutto di un’opzione effettuata nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale individuato come diritto applicabile in virtù del regolamento Roma I o, per gli obblighi di informativa precontrattuale, del regolamento Roma II o, ancora, di altre norme di conflitto pertinenti. Esso derivava da una scelta fra due regimi collocati nello stesso ordinamento nazionale che, dunque, non andava confusa con la selezione della legge applicabile fra due distinti ordinamenti giuridici nazionali, compiuta nel rispetto delle norme di conflitto.

Per quanto concerne il contenuto, la principale novità del regime proposto nel regolamento in esame risiede nei rimedi esperibili dal consumatore. Se, infatti, in caso di difformità del bene acquistato, la normativa precedentemente introdotta consentiva il ripristino della conformità, a scelta del venditore, mediante riparazione o sostituzione e, solo in alcuni casi, rendeva praticabili anche la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo praticato, la CESL rimetteva al consumatore la decisione su come agire, rendendo immediatamente percorribili tutte e quattro le strade appena prospettate, in aggiunta, peraltro, al rifiuto della prestazione e al risarcimento del danno. 

Con il programma di lavoro per il 2015, pubblicato nel dicembre del 2014, la Commissione europea stabilì di emendare la proposta di diritto comune europeo della vendita per “liberare appieno il potenziale del commercio elettronico nel mercato unico digitale”, considerata la celere “digitalizzazione” dell’economia globale, in cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione svolgevano un ruolo ormai fondamentale, ed il crescente numero di utenti di Internet, ormai giunto a 315 milioni. Da questo progetto, prendendo a modello il testo della CESL, scaturì l’elaborazione di due direttive contenenti norme mirate e pienamente armonizzate in materia di vendita online o di altri tipi di vendita a distanza di beni e di fornitura di contenuti digitali, destinate a regolare solo alcuni specifici aspetti (fra cui, la conformità dei prodotti al contratto, i rimedi esperibili in caso di non conformità, il diritto di regresso del venditore) dei rapporti B2C, sia domestici che transfrontalieri, garantendo per di più un grado di tutela dei consumatori inferiore rispetto allo strumento normativo precedentemente analizzato, a causa della reintroduzione di una gerarchizzazione dei rimedi esperibili in caso di difetto di conformità del bene o del contenuto digitale offerto. 

Il futuro di queste due direttive, che costituiscono l’ultimo, lampante esempio del ridimensionamento delle aspirazioni di armonizzazione del diritto privato europeo da parte delle istituzioni comunitarie, appare ancora oggi incerto ma, sin d’ora, è possibile ipotizzare che esse riceveranno un’accoglienza tiepida, proprio com’è accaduto per la proposta di regolamento per un diritto comune europeo delle vendite. Una simile reazione è frutto, in larga parte, della diffusa perplessità che accompagna entrambi i progetti: la dottrina maggioritaria, infatti, dubita dell’utilità di un intervento nel settore del diritto contrattuale per agevolare lo sviluppo del mercato unico. 

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