Il concetto di buona fede come leitmotiv di ogni rapporto sociale.

A cura di Martina Nunziata-

Lungi da me contestare il primato indiscusso della nostra Costituzione, ma chiunque si sia anche solo approcciato allo studio del diritto credo converrà con me nell’identificare il Codice Civile come una sorta di Bibbia della scienza giuridica. Prendete uno studente di giurisprudenza medio per esempio, questo sarà sempre in preda ad un amore tormentato verso il Codice civile, un “odi et amo” catulliano per intenderci. Un amore che ti perseguita sotto ogni forma, sia come edizione portatile riponibile nella borsetta, sia come app del cellulare all’ultimo grido… insomma al codice non puoi proprio sfuggire! Come giurista anche io sperimento quotidianamente questa relazione paradossale ma ho da sempre preferito adottare un approccio “romantico”, fatto di profonda ammirazione e considerazione verso il dettato codicistico.
Così, come tutti hanno la loro canzone del cuore, il mio “articolo del cuore” è il 1147, dove il legislatore introduce la clausola generale di buona fede. Ciò che mi colpisce particolarmente sono le parole utilizzate all’ultimo comma: “la buona fede si presume”. È come se il legislatore muovesse dal presupposto che ognuno di noi agisca secondo una recta intentio perseguendo il proprio fine nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto. In questo caso si parla di buona fede soggettiva con riferimento allo stato psicologico della parte inconsapevole di arrecare danno. Tralasciando la parte tecnica, ciò che mi colpisce e mi fa riflettere è quanto sia difficile oggi riuscire a trasferire questo concetto dall’ambito strettamente giuridico a quello affettivo-relazionale della vita quotidiana. Paradossalmente, trovare oggi una persona che ferisca i sentimenti altrui senza averne realmente l’intenzione è come cercare un ago in un pagliaio. La dinamica odierna è di gran lunga lontana dalla presunzione di buona fede: si agisce informati, studiando accuratamente le debolezze dell’altro.
In opposizione al 1147 c.c , il legislatore costruisce poi il triangolo della buona fede oggettiva i cui vertici si compongono dagli articoli 1375, 1336 e 1337. Questi enunciano un generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra i soggetti: all’art 1375 in relazione all’esecuzione del contratto, all’art. 1336 c.c. in tema di interpretazione contrattuale e all’art. 1337 c.c. durante lo svolgimento delle trattative. Anche in questo caso è affascinante giocare con la fantasia, immaginando come sarebbe se l’imposizione di un dovere generale di condotta, oggettivamente ispirata a lealtà e correttezza, fosse trasferita dall’ambito contrattuale al quotidiano tessuto relazionale. È forse utopia parlare di buona fede come leitmotiv di ogni rapporto sociale?

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