Il processo sportivo: situazione attuale, criticità e prospettive future

A cura di Francesco Napolitano con la collaborazione del Prof. Enrico Lubrano

Lo Sport da tempo è uscito dal “rettangolo di gioco” coinvolgendo, con l’aumento della sua pratica, interessi economici nazionali e sovranazionali, basti pensare alle querelle quotidiane sugli stadi, le infrastrutture i diritti televisivi e i contratti commerciali, cui va ad aggiungersi la funzione sociale ed educatrice dello stesso, inteso come veicolo di messaggi di lotta alla discriminazione, rispetto dell’avversario, fair-play, riscatto sociale, salvaguardia della concorrenza. Parallelamente alla dimensione raggiunta vi è una conseguente modifica nella configurazione e nell’evoluzione degli ordinamenti sportivi internazionali, degli elementi normativi, degli assetti organizzativi e delle relazioni istituzionali, dei ruoli e delle funzioni dei vari organismi, dell’incremento del tasso di procedimentalizzazione e dello sviluppo di forme di controllo o rewiev delle decisioni prese.                       Per quanto riguarda l’ordinamento sportivo nazionale, la portata dell’insieme di queste novità si riverbera all’interno del nuovo codice di Giustizia sportiva elaborato con delibera del CONI n. 1512/2014 e poi approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015. Tale Codice valevole per tutte le Federazioni rientra in un più grande disegno di revisione e miglioramento del sistema di giustizia sportiva istituito presso il CONI, allo scopo di creare una piattaforma comune nell’ambito della giustizia sportiva, giustizia sempre più aderente alle garanzie procedimentali e mirante al riconoscimento dei principi del giusto processo.Questa riorganizzazione complessiva della materia all’interno di un unico e organico Codice, è volta a inquadrare regole procedurali univoche, a delineare modi, tempi e strumenti esperibili nei procedimenti di giustizia innanzi agli organi di giustizia endofederali, a risistemare l’intero assetto organizzativo tramite la previsione di nuovi organi e soggetti. Tutto ciò fa sì che ci si avvicini ad un modello di processo sportivo certamente più equo e giusto per i soggetti in causa, che si svolga appunto rispettando i canoni di celerità e speditezza nella risoluzione delle controversie, per garantire la certezza del diritto nel rapido e incessante incedere delle competizioni sportive.                                                                                                                                                    Passando all’analisi delle finalità da raggiungere, vi è in primis l’esigenza di adottare un insieme di norme tecnico-procedurali e sostanziali chiare e uniformi per tutte le Federazioni sportive e per le Discipline sportive associate, relativamente ai procedimenti di giustizia che si spiegano al loro interno, facendo sì che tali procedimenti rispondano e si conformino allo stesso modello organizzativo e allo stesso iter procedimentale; fondamentale a tal proposito è la configurazione di un nuovo assetto, finalizzato ad una migliore impostazione della giustizia endofederale, attraverso la garanzia della presenza di massimo due gradi di giudizio all’interno di ogni Federazione e di un giudizio esofederale di ultima istanza. Tuttavia bisogna tener conto della natura specifica che caratterizza ogni attività sportiva, quindi della divergente organizzazione delle proprie competizioni, dell’autonomia e autodichia normativa delle Federazioni e del loro compito di delineare le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, dovendosi così mediare il potenziale conflitto sorgente fra richiesta di autonomia federale e tentativo del CONI di raggiungere l’omogeneità della giustizia sportiva.                                                                                                                           Ruolo strategico è rivestito dalle disposizioni sostanziali e di rito previste dalla riforma della giustizia sportiva, che incidono sia sul piano pratico, introducendo nuovi istituti e nuovi strumenti, sia sulla più generale, comune e rinnovata impostazione della struttura degli organi di giustizia, rendendo così il sistema di giustizia sportiva sicuramente più “allineato” alle fondamenta del diritto ed elevando il rapporto di “omogeneizzazione” fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.                                                                                       Fra tali molteplici innovazioni è da rimarcare l’importanza dell’introduzione dell’obbligo della difesa tecnica e della previsione dello strumento del gratuito patrocinio, della possibilità di tenere udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza tramite videoconferenza, dell’istituzione di un apposito registro situato presso il CONI in cui registrare le statuizioni definitive federative relative all’applicazione di sanzioni disciplinari e in parallelo della necessità di pubblicare e conservare le decisioni degli organi di giustizia per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione.  Per quanto riguarda le novità più strettamente procedimentali, la riforma è foriera di accorgimenti ed istituti che vanno ad incidere in modo significativo sulle esigenze di celerità e speditezza del giudizio, introducendo ad esempio la facoltatività per il giudice di punire la parte soccombente, che abbia promosso una lite temeraria, a rendere le spese a favore dell’altra parte, l’entrata in vigore nel sistema di giustizia sportiva delle misure cautelari garantite al ricorrente e la limitazione della possibilità del rinvio delle udienze. Ancora di fondamentale importanza è l’istituto del patteggiamento, tramite il quale le parti, successivamente ad un atto di deferimento che intervenga prima che abbia fine il procedimento davanti al Tribunale Federale, possono concordare col Procuratore Federale la specie e l’entità con cui deve essere applicata una sanzione. Il compito di valutazione sulla congruità di tale accordo, relativamente alla sanzione proposta e alla giustezza nella qualificazione dei fatti, è rimesso alla Procura Generale dello Sport e il patteggiamento non è comunque applicabile nei casi di recidiva e di modifica dello svolgimento o dell’esito di una gara o di un campionato.Gli effetti e i risultati della riforma sul sistema della giustizia sportiva si ripercuotono in modo travolgente sull’apparato degli organi di giustizia. Accanto all’indicazione della necessaria presenza presso le Federazioni dei medesimi organi di giustizia, costituiti da conclamata uguaglianza nei compiti e nelle funzioni, il nuovo quadro di giustizia sportiva prevede inderogabilmente la sussistenza di due gradi di giudizio endofederali e in ultima istanza di un grado di giudizio esofederale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il cui giudizio è condizionato e ristretto ai soli casi e limiti contenuti nello statuto del CONI. Sempre il nuovo sistema di giustizia presenta una dicotomia fra gli organi giurisdizionali endofederali, suddivisi da una parte in giudice sportivo nazionale, giudice sportivo territoriale e Corte sportiva di appello e dell’altra in Tribunale Federale e Corte Federale di appello, fra le cui attribuzioni rientrano la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; la definizione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni. Di rilievo sono ancora l’istituzione della Procura Generale dello Sport che agisce come filo di raccordo tra le procure federali e ha poteri di vigilanza su di esse e la sostituzione di precedenti organi non più funzionali (Alta Corte Di Giustizia e al TNAS), alla realizzazione di un sistema giudicante orientato nel suo agire dalle prerogative della trasparenza e dell’indipendenza, tutelate dal filtro decisivo della Commissione Federale di Garanzia, presente presso ogni Federazione, a cui è affidato il compito di vigilare sulla effettiva autonomia ed indipendenza degli organi giustiziali e di determinare i soggetti idonei a rivestire incarichi all’interno degli organi di giustizia sportiva.                                                           Al termine della presente trattazione, a parere dello scrivente non può non emergere un bilancio complessivamente positivo e soddisfacente in relazione ai risultati e agli effetti “prorompenti” prodotti dalla riforma sull’intero sistema di giustizia sportiva, ma è doveroso considerare anche le criticità e le incompiutezze fisiologiche procedimentali. Tali mancanze sarebbero colmate dalla previsione nell’ordinamento sportivo di un organo simile a quello del Gip nel procedimento penale, dalla necessità di disposizioni relative all’opportunità di ricusare i giudici federali e dalla necessaria introduzione di un nuovo soggetto con incarichi di mediazione e conciliazione tra le parti che vada ad affiancare il CONI. Si potrebbe concludere il tutto con un auspicio e con una critica aperta. L’auspicio è che si mantenga la necessaria armonia nelle relazioni fra Ufficio della Procura Generale dello Sport e Procure federali controllate, considerato il preminente ruolo assunto nell’ordinamento dal Procuratore Generale. La critica aperta è invece rivolta alla cosiddetta “scomparsa” dell’istituto dell’arbitrato, il quale sembra rappresentare il rimedio più adatto per risolvere le controversie nell’ambito sportivo, e che meglio si associa alle esigenze della materia in questione, bisognosa di una procedura che si articoli in modo rapido e necessitante di provvedimenti emanati in modo altrettanto rapido alla luce della celerità “intrinseca” connaturata all’andamento “perpetuo” e irrefrenabile dei campionati e delle competizioni sportive.

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