L’autorità Antitrust e l’art.88 bis del Decreto Cura Italia: i voucher turistici devono essere considerati rimborsabili?

di Chiara Verdone-

Con riguardo al decreto Cura Italia, l’Antitrust ha affermato che i voucher turistici devono essere considerati rimborsabili. A sostegno di ciò, ha, infatti, inviato a governo e Parlamento, segnalazioni in tale senso. Il decreto cura Italia prevede, da parte degli operatori del settore turistico, l’emissione di un voucher, al posto del rimborso, per rinvigorire i viaggi, voli o alberghi cancellati per le circostanze eccezionali verificatesi a causa del Covid-19. La norma in questione, secondo l’Antitrust, è in contrasto con la normativa europea, ragione per la quale l’Autorità ha assicurato che, laddove la norma non dovesse essere corretta, “interverrà al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastante”.

L’art. 88 bis del decreto Cura Italia, nell’opinione dell’Autorità Antitrust, la compensazione prevista può rimpiazzare il rimborso senza una apposita accettazione da parte del consumatore. Nelle segnalazioni inviate al governo ed al Parlamento, l’Autorità ha chiarito che tale articolo si pone in contrasto con la normativa europea vigente, la quale, in caso di cancellazione per circostanze eccezionali, prevede la possibilità, per il consumatore, di chiedere ed ottenere un rimborso.

Nella Raccomandazione del 13 maggio 2020, la Commissione europea ha stabilito che l’operatore può, sicuramente, offrire un “buono” ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del loro diritto di richiedere un rimborso in denaro. La Commissione ha, inoltre, rilevato che, a causa delle perdite subite dal settore turistico dovute all’aumento di richieste di rimborso presentate dai viaggiatori (che superano il livello delle nuove prenotazioni), sarebbe opportuno valorizzare i voucher e spingere i consumatori ad accettarli. L’accettazione di questi ultimi, infatti, potrebbe contribuire a mitigare i problemi di liquidità del settore e rappresentare un vantaggio per i viaggiatori, i quali, a causa della possibile insolvenza dei vettori, potrebbero non ricevere rimborsi.

Per considerare i voucher un’alternativa valida ed efficace al rimborso in denaro, è necessario che si rispettino alcune caratteristiche come, ad esempio, una copertura assicurativa per il possibile fallimento del vettore ed il diritto al rimborso in denaro qualora il viaggiatore non consumi il voucher prima della scadenza dello stesso.

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