Criteri di accertamento della colpa nel reato omissivo di evento: caso Porto Marghera

Di Silvia Digregorio e Francesca Sgrò

Con la collaborazione della Prof.ssa Francesca Minerva

 

Il polo chimico della Montedison, sito presso Marghera,  municipalità di Venezia, che ebbe negli anni ‘60-‘70 la sua massima espansione, era impegnato nella lavorazione di derivati leggeri della distillazione del petrolio,  procedure nelle quali veniva utilizzato l’etilene, composto base nella sintesi del cloruro di vinile monomero (CVM) e, dunque, del PVC. In seguito al riconoscimento, nel 1973, della cancerogenicità del CVM da parte dell’OMS e della morte, negli anni, per angiosarcoma epatico, di numerosi colleghi di lavoro,  l’operaio Gabriele Bortolozzo  intraprendeva  una battaglia contro il petrolchimico di Porto Marghera, per la nocività dei processi produttivi e l’asserita mancanza di sicurezza in cui i lavoratori operavano.

Il 13 marzo 1998, nell’aula bunker del Tribunale di Mestre, si teneva la prima udienza di un processo che avrebbe attirato l’attenzione della comunità intera. Muovendo, infatti, dall’esposto presentato dall’operaio dello stabilimento, il Sostituto Procuratore Felice Casson avviava  delle indagini che lo portarono, nell’ottobre 1996, a chiedere il rinvio a giudizio di ventotto dirigenti ed ex-dirigenti dei gruppi industriali Montedison ed Enichem.

La tesi dell’accusa pubblica e delle parti civili, soggetti danneggiati dalla esposizione a sostanze tossiche,  si incentrava sull’assunto che, nel periodo compreso tra il 1969 ed il 1973, fossero note le conoscenze almeno relative alla  tossicità del CVM; che dal 1970 i vertici di Montedison avessero consapevolezza del rischio di cancerogenicità ad esso connesso; e che,quindi, non avendo adottato comportamenti idonei a neutralizzare queste condizioni di rischio, dovessero essere chiamati a rispondere degli eventi nocivi verificatisi. L’accusa è di strage, omicidio e lesioni colpose multiple, per la morte da tumore di centocinquantasette operai addetti alla lavorazione del CVM e PVC e per centotre casi di malattie analoghe contratte da altrettanti dipendenti e di disastro colposo per inquinamento ambientale. Negli anni ‘70 venivano rilasciate annualmente nell’atmosfera 242.000 tonnellate di fumi tossici e scaricate nell’acqua della laguna 22.000 tonnellate di composti tossici, molti dei quali cancerogeni.In particolare, il p.m. accusa i dirigenti di aver intenzionalmente sottovalutato gli effetti tossici del CVM, pur conoscendoli dal 1972, di non aver tutelato adeguatamente la salute dei lavoratori e della popolazione limitrofa e di non aver salvaguardato l’integrità dell’ambiente circostante. Gli imputati si difendono sostenendo, invece, che nel periodo fra il 1969 e il 1973 esistevano solo studi sperimentali non caratterizzati da validazione scientifica, i quali non consentivano di ritenere quelle sostanze oncogenetiche.

Fra i capi d’imputazione, i reati di lesioni ed omicidio sono riconducibili alla categoria dei reati omissivi di evento, ossia posti in essere mediante una condotta negativa, e vengono addebitati ai vertici del gruppo Montedison prima, Enichem poi, a titolo di colpa ([1]). Alcuni chiarimenti preliminari si impongono sulla natura della colpa e sulle sue modalità di accertamento. La colpa esprime un giudizio di rimproverabilità dell’ordinamento verso la condotta tenuta da un soggetto inosservante delle norme sancite dagli usi (la “negligenza o imperizia o imprudenza” di cui all’art.43 c.p.), c.d. colpa generica, o espressamente prescritte dalle autorità allo scopo di prevenire eventi dannosi (l’inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini o discipline”), c.d. colpa specifica. Quale che sia la fonte della norma cautelare, il connotato peculiare della colpa risiede nella la inosservanza di precauzioni doverose da rispettare, seguendo l’autorevole opinione di Antolisei, anche nelle ipotesi di rischio consentito. Quanto all’accertamento della stessa, nel caso di colpa generica occorre riferirsi ai criteri della prevedibilità e prevenibilità o evitabilità dell’evento. Non potrà, infatti, essere rimproverato l’agente non solo se il risultato della sua condotta non poteva essere previsto, ma anche impedito. Tale valutazione, che deve essere compiuta dal giudice in sede di accertamento della colpa, è già effettuata dall’autorità qualora questa abbia dettato specifiche regole volte a disciplinare attività pericolose. In tal caso, dunque, la responsabilità sorge per la sola violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Non viene, tuttavia, meno la cifra della negligenza o imprudenza che connota la colpa, traducendosi nella inosservanza delle norme precauzionali. Dunque quale accertamento deve eseguire il giudice nel reato colposo di evento se ha di fronte una condotta negativa e deve stabilire se questo non facere è stato la causa di un evento dannoso, nel nostro caso morte o lesioni? Ricostruzione ortodossa, confermata dalla più accreditata dottrina (Antolisei, Fiandaca Musco), prevede che il paradigma dell’accertamento della responsabilità per colpa si articoli nelle seguenti fasi: a)bisogna anzitutto verificare, mediante un procedimento mentale di esclusione, se, senza l’omissione, l’evento si sarebbe egualmente verificato; b)poi, a testimonianza della natura doppiamente ipotetica della causalità omissiva, va accertato, con un procedimento di inserimento sempre mentale della condotta doverosa se, con quella azione,l’evento non si sarebbe verificato con elevato grado di credibilità logica e probabilità razionale (cfr. sent. Franzese sull’accertamento rapporto causale);c)il riferimento alla regola cautelare è punto fondamentale nell’accertamento, in quanto non ci si può esimere dalla individuazione del rischio specifico che la norma disattesa intende prevenire. Solo mediante tale individuazione l’agente conosce anticipatamente rispetto alla condotta le conseguenze nel caso in cui per negligenza o imprudenza ometta di comportarsi nel modo descritto; d)infine il giudice dovrà valutare quale grado di conoscenza l’agente possieda e risulti da lui esigibile relativamente alla natura delle conseguenze che nel caso di omissione gli verrebbero addebitate.

Ritornando alla vicenda giudiziaria è interessante vedere quale applicazione abbiano fatto di questo schema ricostruttivo i tribunali che se ne sono occupati.

Il Tribunale di Venezia, giudice di prima istanza, dopo un’attenta disamina dell’elemento oggettivo e, per quello che ci interessa, rilevato un nesso di condizionamento tra esposizione dei lavoratori a dosi elevate di CVM e angiosarcoma epatico, si sofferma sull’esistenza di profili colposi nelle condotte degli imputati.Colpa che, come si legge nella motivazione, ove non consista nella violazione di norme cautelari specifiche, rinvenibili nella legislazione vigente all’epoca in cui è stata iniziata la condotta, va determinata in base al criterio cd. dell’agente modello. Bisogna, infatti, riferirsi  al patrimonio di conoscenze tecnicheacquisito in un determinato ambiente e momento storicoa cui parametrarela misura della diligenzaesigibile sulla base di standard di sicurezza generalmente acquisiti e praticati per evitare effetti dannosi.

È opportunoprecisare che nel caso di colpa specifica la responsabilità sussiste solo allorquando l’evento occorso sia riconducibile al tipo che la regola cautelare violata intende prevenire.L’accusa ha asserito la violazione dei DPR 547 del 1955 e 303 del 1956,che ricomprendevano norme generali su infortuni ed igiene sul lavoro, considerate cautelative rispetto ai rischi che hanno determinato gli eventi.Solosulla base di quelle norme il datore di lavoro avrebbe dovuto, qualunque fosse la nocività, prossima o remota del fattore inquinante, attuare ogni strategia volta ad eliminarlo, assumendo altrimenti la responsabilità di tutte le conseguenze potenziali derivanti da quella violazione, ancorché al momento impreviste o imprevedibili. Siffatta ricostruzione accusatoria è stata rigettata dal tribunale nella ferma volontà di evitare dilatazioni, sino alla responsabilità oggettiva, del concetto di responsabilità colposa ([2]). Inoltre, nell’arco temporale tra 1969 e 1973, periodo in cui si registrarono massicci decessi, si ignorava pericolosità e cancerogenicità del gas (CVM) e delle polveri (PVC) che si diffondevano nell’ambiente di lavoro, non esistendo al riguardo alcun contributo scientifico validato in senso universale. Era esclusa, dunque, la rappresentazione  degli eventi poi verificatisi, essendo l’unico rischio noto a metà degli anni ’60 la sindrome di Raynaud, completamente diversa dall’angiosarcoma epatico ([3]).Sulla scorta di tale verifica, il tribunale esclude la colpa tanto specifica quanto generica ad assolve gli imputati per l’impossibilità di prevenire l’evento.

Successivamente, la Corte d’Appello destruttura il paradigma di accertamento della colpa così come inteso in senso classico ed impostato dal Tribunale di Venezia. Pur confermando l’insussistenza di profili di responsabilità per disastro ambientale nel sistema lagunare, ne capovolge la decisione relativa alla responsabilità dei soggetti apicali del polo petrolchimico, stante l’esistenza di profili di colpa significativi e apprezzabili connessi ai decessi in quegli anni verificatisi. Tale ricostruzione è sostenuta da diverse considerazioni. Nello specifico la Corte rileva: a)un’evidente violazione di una regola cautelare finalizzata alla prevenzione di un rischio generico, la cui interpretazione può essere estesa sino a ricomprendere la fattispecie in esame. Si assiste ad un sostanziale inglobamento dell’evento particolare verificatosi all’interno della sfera di applicazione della regola cautelare generica; b)un’elevata percentuale di prevedibilità che conseguenze letali si verificassero, considerata la sussistenza del nesso eziologico materiale tra la condotta e l’evento; c)un’evidente sufficienza della mera rappresentabilità di un evento generico di danno alla salute o alla vita di una persona e l’inutilità della rappresentazione dell’evento concretamente verificatosi; d)una riconoscibile attitudine potenziale del CVM ad indurre situazioni pericolose per la salute dell’uomo. Dal complesso di tali osservazioni viene tratta la conclusione, poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2006, che l’evento debba essere imputato al soggetto agente perché sostanzialmente prevedibile, anche se la legge di copertura che dovrebbe spiegare il meccanismo causale non è caratterizzata da validazione scientifica.

Al termine di questa breve analisi emerge come, in riferimento al medesimo caso, il Tribunale di primo grado e di appello abbiano fatto utilizzo diametralmente opposto dei principi che governano la ricostruzione del paradigma della colpa. Il Tribunale di Venezia opta per una applicazione canonica, la Corte d’Appello,diversamente, li riplasma, conferendo primaria importanza al concetto di “rischio”. Ne segue una strenua difficoltà dell’agente nell’orientare il proprio comportamento. Altro è conoscere anticipatamente le conseguenze di una determinata omissione, altro ancora è comportarsi avendo la consapevolezza che si potrebbe, eventualmente, verificare una generica situazione di dannoderivante dall’omessa adozione di cautele.Qui è il paradosso: nell’imporre un obbligo ad un soggetto per ridurre i rischi alla salute quando la scienza medica, nel momento in cui viene posta in essere la condotta in questione, non è ancora in grado di stabilire quali conseguenze ne possono derivare.Si palesa in tutta la sua evidenza la difficoltà di stabilire una regola cautelare se la morfologia del rischio che si vuole evitare non è conoscibile dall’agente.

Secondo la Corte d’Appello la responsabilità degli imputati andrebbe affermata, perché non vi sarebbe stata da parte di costoro la minimizzazione di un rischio che era percepibile in termini di pericolosità. Siffatta premessa, portata alle estreme conseguenze, richiederebbe all’agente di modulare la sua condotta sulla base di conoscenze generiche per evitare di dover rispondere di un evento specifico che, al momento della condotta medesima, risultava sconosciuto.

Ancora ci si potrebbe domandare se è rispettato, secondo i criteri di imputazione privilegiati dalla Corte d’Appello di Venezia, il principio di colpevolezza. Se, sintetizzandolo, devono essere presenti almeno gli elementi più significativi del fatto tipico assistiti dall’elemento colposo, un’imputazione di questo genere sembra incompatibile con il principio costituzionale. Portata alle estreme conseguenze l’impostazione teorica dell’appello, una volta riconosciuta l’idoneità del CVM ad indurre pericoli per la salute, sarebbero imputabili al datore di lavoro tutti gli eventi correlati alla sua condotta, prevedibili  o imprevedibili all’epoca in cui è stata posta in essere. Sarebbe logico addebitare delle conseguenze indipendentemente dal livello di conoscenza posseduto della regola cautelare che individua il comportamento alternativo finalizzato neutralizzare un rischio specifico e non consentito?

La crescente sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti delle problematiche ambientali e dei loro riflessi sulla salute, intesa come bene comune , e pertanto da salvaguardare, ha portato la comunità civile a seguire con interesse gli sviluppi processuali ed a gioire per il loro epilogo. Dall’intera vicenda, però, non può che trarsi il monito di non confondere la responsabilità penale con il giudizio politico o la riprovazione morale, che devono trovare espressione in luoghi diversi dal procedimento penale, in cui il giudice è chiamato a contestualizzare i fatti per trarne le dovute conseguenze giuridiche. Come affermano i giudici del Tribunale di primo grado, le cui parole riportiamo estesamente, “ad altri il compito di una analisi ed interpretazione storica e politica degli avvenimenti per individuare responsabilità collettive di un modello di sviluppo rappresentato nelle imputazioni. Un processo penale non può assumersi altri compiti che non siano quelli dell’accertamento delle responsabilità dei soggetti imputati, anche quando insufficienze e ritardi della politica possano sollecitare a colmare i vuoti di intervento. Gli sconfinamenti di campo, dall’una e dall’altra parte, dettano conflitti che contraddicono e minano il principio fondamentale di uno Stato democratico: la separazione dei poteri”.

 

 

Bibliografia:

– F. Antolisei, Manuale di diritto penale (parte generale), XXVI edizione, Giuffrè editore

– G. Fiandaca E. Musco, Diritto penale (parte generale), VI edizione, Zanichelli

– www.dejure.giuffre.it

– Foro italiano Zanichelli

– www.treccani.it

– Tribunale di Venezia sentenza del 2/11/2001

– Corte d’Appello di Venezia

 

[1] Altro problema dell’analisi del p.m. riguarda proprio la mancata individuazione dei singoli soggetti attivi, che trasforma la responsabilità personale in una responsabilità del gruppo societario in contrasto con il principio sancito dall’art. 27 Cost.

 

[2] Il Tribunale di Venezia, affermando che il rischio deve rientrare nella sfera di quello che la regola cautelare intende evitare, recupera un’interpretazione che appartiene a Fiandaca Musco e Antolisei. Antolisei riporta l’esempio efficace di un automobilista che percorre la strada nel senso opposto rispetto a quello di marcia, violando evidentemente le disposizioni del codice stradale e, nel tragitto, urta in una pietra che, schizzata sul lato opposto della carreggiata, colpisce un passante, causandovi lesioni. Diversamente dall’ipotesi di uno scontro frontale, che la regola cautelare vuole prevenire, nel caso di specie l’automobilista risponderà solo se l’evento era prevedibile ed evitabile, dunque per negligenza o imprudenza, poiché il risultato occorso non rientra nello spettro di quelli che la norma cautelare violata voleva prevenire.

 

[3]La sindrome è caratterizzata da disfunzioni alla circolazione periferica alle estremità.Per questa il Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa in relazione al reato di lesioni colpose, ma è comunque intervenuta l’assoluzione degli imputati in seguito al perfezionamento della prescrizione.

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