L’impresa familiare non può essere esercitata in forma societaria.

a cura di Giuseppe Venneri –

Le Sezioni Unite forniscono la soluzione ai contrasti giurisprudenziali relativi alla natura giuridica dell’impresa familiare introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Con la sentenza n. 23676, del 6 novembre 2014, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il contrasto di giurisprudenza in ordine alla natura giuridica dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e la compatibilità o meno della relativa disciplina con un regime societario.
Il ricorso è stato proposto da un signore contro i figli della propria sorella, i quali avevano costituito una società in accomandita semplice, avente ad oggetto la gestione di un bar. La controversia ha ad oggetto la pretesa del signore ricorrente di una somma di denaro a titolo di mantenimento, in quanto – stando alla sua tesi – sussistono i presupposti per la configurazione di un’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.

E’ bene ricordare che la suddetta impresa familiare può essere definita come l’impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. Tale istituto – creato ex novo nell’ambito della riforma del diritto di famiglia con l. 19 maggio 1975 n. 151 – ha creato non poche incertezze ermeneutiche che traggono origine dalla mancata previsione testuale, nell’art. 230-bis c.c., dell’esercizio in forma societaria dell’impresa familiare.

Nell’affrontare la questione, le Sezioni unite sottolineano come l’incertezza si sia venuta a creare anche per l’utilizzo da parte del legislatore del termine “impresa”: “nel contesto letterale della disposizione in esame, la scelta del legislatore di utilizzare costantemente il lemma “impresa”, di carattere oggettivo, significativo dell’attività economica organizzata, piuttosto che far riferimento all’imprenditore come soggetto obbligato, resta di per sé neutra, lasciando adito alla possibile inclusione anche dell’impresa collettiva, esercitata in forma societaria: pur se già la rilevanza riconosciuta contestualmente al lavoro svolto nella famiglia fornisce un primo elemento semantico plausibilmente riferibile ad un imprenditore-persona fisica.”

Tuttavia l’elemento che maggiormente caratterizza l’impresa familiare, come delineata dal Codice, è la disciplina patrimoniale sulla partecipazione del familiare “agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” (cfr. art. 230-bis comma 1). Come si evince, ciò è in dissonanza con la disciplina di ripartizione degli utili relativa alla società di persone secondo cui: “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti” (art. 2263 comma 1 c.c.).

Ancor più in contrasto con il sistema delle regole societarie è il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio, “tale da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario – integrato con la presenza dei familiari dei soci – nelle decisioni concernenti l’impiego degli utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi produttivi; e financo la cessazione dell’impresa stessa: disciplina in insanabile contrasto con le relative modalità di assunzione all’interno di una società, che le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci, in forme e competenze previste, in funzione del tipo societario, ma univoche nell’esclusione di soggetti estranei alla compagine sociale.”

Alla luce dei predetti rilievi, la Cassazione ha respinto il ricorso in questione e risolto i contrasti giurisprudenziali in merito con l’affermazione dell’incompatibilità dell’impresa familiare ex art.230-bis c.c. con la disciplina di qualsivoglia fattispecie societaria.

Si può concludere, pertanto, che l’impresa familiare resta un’impresa individuale e i diritti patrimoniali dei partecipanti vanno concepiti come semplici diritti di credito nei confronti del familiare imprenditore e non come “diritti sociali”. L’imprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dell’impresa familiare, sicché solo a lui saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere nell’esercizio dell’impresa e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi delle relative obbligazioni contratte e ciò, ovviamente, si ripercuote anche in materia fallimentare.

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