Cassazione: l’impresa agricola che persegue fini commerciali è soggetta a fallimento.

a cura di Davide M. Testa –

 

Come è noto, alla base di ogni norma giuridica vi è una ratio che la sorregge; nel particolare del diritto commerciale, tale ratio si manifesta nel principio della “par condicio creditorum”, per ciò che concerne le procedure fallimentari. Tuttavia, ne abbiamo vista l’applicabilità solo rispetto alla singola procedura concorsuale, relativa alla singola impresa, al singolo imprenditore insolvente. La par condicio esiste, sì, tra i creditori che sono ammessi al passivo di quel determinato accertamento; ma, in uno sguardo d’insieme, passando dal particolare al generale essa si trasforma in utopia: la situazione cambia e, nel mondo delle imprese, notiamo la presenza di creditori di serie A e creditori di serie B.

L’impresa agricola (art.2135 c.c.), nell’àmbito della sua disciplina non assimilabile a quella dell’impresa commerciale, non è soggetta a fallimento e concordato preventivo(art.2221 c.c.), sebbene, in un’ottica di praticità, il capitale investito si riveli spesso ingente e – per alcune di esse – sia stato adottato un vero e proprio processo di industrializzazione.

Alla luce di ciò, non può non essere accolta con favore la presa di posizione della Corte di Cassazione,Sez.VI-1 civile, con l’ordinanza n. 23719 del 6 novembre 2014. Secondo tale ordinanza, soggette al fallimento tutte le attività(riferito ad imprese medio-grandi) che, oltre ad essere idonee a soddisfare le esigenze connesse alla produzione agricola, rispondano a scopi commerciali o industriali e realizzino utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o prevalenti rispetto alla stessa.

Non essendo ancora disponibile il testo integrale dell’ordinanza, si può nel frattempo notare che non si tratta di un caso isolato, in quanto già nel 2011, con sentenza n. 6853, la prima sezione della Corte di Cassazione rigettò il ricorso di A.R.C.E. (ASSOCIAZIONE REGIONALE CEREALICOLTORI) confermando, così, il fallimento a suo carico pronunciato dal tribunale di Bari, nel 99, e corroborato dal rigetto del gravame dalla Corte d’appello nel 2005.

Nel caso di specie, L’A.R.C.E. lamentava, in Cassazione, che la Corte d’appello avesse riconosciuto la sua natura commerciale anzichè agricola. Ma, nei motivi della decisone della Cassazione si legge che “La Corte d’appello ha con ampia ed esaustiva motivazione accertato che l’associazione svolgeva a tutti gli effetti una attività commerciale abituale e sistematica di tipo para bancario avvalendosi di personale e consulenti. La stessa infatti si era, tra l’altro, resa promotrice di una vasta gamma di iniziative finanziarie presso banche per anticipare ai soci i contributi AIMA, attività non prevista dallo Statuto, nonchè aveva sistematicamente richiesto ed ottenuto a proprio nome e non dei soci aperture di crediti presso diverse banche con esposizioni miliardarie, garantite da intere partite di grano conferite dagli associati, ed aveva, altresì, commercializzato in proprio per somme considerevoli ingenti partite di grano e concimi acquistandole e rivendendole.”

Poiché, più volte, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, la giurisprudenza di legittimità si é espressa qualificando come impresa agricola, quale si desume dall’art. 2135 cod. civ., quella che svolge attività diretta alla coltivazione del fondo, che sia svolta con la terra o sulla terra e purchè l’organizzazione aziendale ruoti attorno al “fattore terra” (Cass.17251/02), non era dubbio – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – che ” l’attività svolta dall’ARCE non avesse alcun collegamento con lo sfruttamento del fattore terra, poichè l’associazione in questione non svolgeva direttamente alcuna attività agricola, ma si preoccupava della raccolta di mezzi finanziari per i propri associati, senza che tale attività comportasse un coinvolgimento diretto nell’attività del fondo.” A questo punto, date le reiterate pronunce della giurisprudenza, si manifestano fondate quelle perplessità in ordine ai criteri per la qualificazione di una data impresa come agricola, avanzate nel 2001, in occasione della riforma dell’art.2135. Il dibattito fu acceso tra due correnti. La prima riteneva che la qualifica “agricola” dovesse essere attribuita a quell’impresa che producesse specie vegetali e animali fondando la propria attività sulla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico naturale. La seconda, invece, sosteneva che dovesse essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore (sfruttamento della terra e delle sue risorse), ergo, dovesse essere classificato come imprenditore commerciale chi produceva specie animali e vegetali in modo del tutto svincolato dalla terra. Di quest’ultima opinione era anche G.F. Campobasso, professore di Diritto Commerciale, nonché autore di testi di rifermento in materia. Tuttavia il legislatore, con il d. Lgs.228/2001, optò per la prima impostazione.

In conclusione, data la situazione controversa, può ritenersi auspicabile un intervento legislativo volto a individuare definitivamente – e in maniera esaustiva – i giusti criteri di valutazione.

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