Bitcoin tra realtà e sviluppi futuri, il parere degli esperti: intervista doppia ad Aniello Merone e Gustavo Olivieri

A cura di Simonetta Trozzi

Intervista ad Aniello Merone, professore di Diritto Processuale Civile presso l’Università Europea di Roma. E’ membro della cattedra LUISS di Informatica giuridica della Pubblica Amministrazione presieduta dal Prof. Buonomo.

 

 

Professor Merone, potrebbe spiegarci perché la definizione giuridica di moneta elettronica presente nel T.U.B. non si attaglia perfettamente al BitCoin?

 

E’ chiaro che non possiamo includere il BitCoin nella definizione di moneta elettronica presente nell’art. 1, comma 2 TUB. L’articolo in questione, infatti, parla di un valore monetario, memorizzato elettronicamente e riconducibile ad un credito vantato nei confronti di un soggetto emittente moneta. La presenza dell’istituto di moneta elettronica, già disciplinato dalla Direttiva 2000/46/CE e successivamente dalla Direttiva 2009/110/CE, è sempre necessaria poiché è l’istituto – sia che operi come istituto di moneta elettronica in senso proprio o ibrido – che è deputato all’emissione del valore monetario da memorizzare in una stringa elettronica o magnetica. Con il BitCoin ci approcciamo ad un fenomeno completamente diverso: parliamo per la prima volta di una moneta, o più correttamente di uno strumento di pagamento, che si origina utilizzando un software open source ed una rete peer-to-peer, prescindendo sia da un soggetto emittente che da un soggetto regolatore. In questo caso, dunque, la funzione dell’intermediario è del tutto assente e ne consegue che il BitCoin si colloca fuori dallo schema normativo, non solo della moneta elettronica, ma da qualunque altro attualmente vigente.

 

Quali sono i vantaggi che il BitCoin offre?

 

Il BitCoin nasce come uno strumento di pagamento che tende ad abbattere quasi del tutto i costi di transazione. Semplificando all’estremo, il sistema è stato creato per generare BitCoins attraverso la soluzione di un algoritmo, cui si perviene condividendo potenza di calcolo tra i vari operatori della peer-to-peer, il che tende a minimizzare i costi per la sua generazione. Inoltre il suo utilizzo instaura un rapporto diretto tra il soggetto che detiene BitCoins e colui che li accetta per l’acquisto di beni e servizi. Essendo i BitCoins scambiabili direttamente in Rete, i siti di E-commerce che intendono accettare questo strumento di pagamento, possono farlo in maniera estremamente rapida e semplice, senza costi di alcun tipo e senza intermediazioni con istituti di credito. In sintesi, semplicità di impiego ed economicità dello strumento. Un altro vantaggio è dato dall’impossibilità di falsificazione. Oggi siamo in grado di dire quanti Bitcoin sono in circolazione e tutte le transazioni risultano essere verificate e garantite. Infatti, il numero di Bitcoin è predeterminato e tende a 21 milioni, limite che sarà raggiunto solo nel 2140.

 

Quali sono le criticità? Ci sono stati eventi che hanno portato questo strumento sotto i riflettori della cronaca?

 

Gli aspetti negativi purtroppo tendono ad eccedere le positività, nella misura in cui uno degli aspetti che astrattamente potrebbe portare a preferire questa forma di pagamento, nella pratica si sta palesando come un suo limite e la ragione di una crescente ostilità. Mi riferisco alla riservatezza e possibilità di anonimato, essendo i trasferimenti di Bitcoins cifrati grazie all’utilizzo di un sistema di crittografia a chiavi asimmetriche. Quando viene scaricato il software del sistema BitCoin sul proprio computer vengono attribuite all’utente, oltre ad un username e password per accedere ad una e-wallet, una chiave privata e una chiava pubblica. Le chiavi pubbliche, costituiscono gli identificativi dei nodi di trasmissione e/o ricezione (vale a dire dei destinatari), per tutte le transizioni di BitCoin; la chiave privata, custodita nell’e-wallet di ciascun utente, dovrà essere utilizzata per firmare le transazioni, a garanzia della provenienza dell’ordine. Inoltre, a rendere ancor più difficile l’eventuale individuazione del soggetto che effettua transazioni in BitCoins è la possibilità che ha il singolo utente di creare un numero indefinibile di e-wallet ed ottenere un numero infinito di coppie di chiavi, dato che la loro generazione non interferisce in alcun modo con il funzionamento del sistema e gli altri nodi della rete. Questa possibilità rende particolarmente forte la garanzia di riservatezza e anonimato, ma è facile intuire che si presta anche ad essere uno strumento preziosissimo nel perseguimento di transazioni illecite. La pratica ci porta ad osservare come il BitCoin sia molto utilizzato nel cosiddetto Deep Web o comunque in moltissime transazioni illegali effettuate su internet, oltre che per aggirare alcuni divieti normativi, come è avvenuto negli Stati Uniti in seguito all’entrata in vigore dell’Unlawful Internet Gambling Enforcing Act e le conseguenti limitazioni nell’accettare pagamenti legati al gioco on-line.

 

L’incertezza sulla tassazione e aspetti di sicurezza del protocollo rimessi alla gestione dell’utente possono rappresentare ulteriori criticità del sistema BitCoin?

 

 

Per quanto concerne il profilo del regime fiscale ci troviamo in una situazione di vuoto normativo. L’unico intervento ad oggi è stato quello della Corte di Giustizia UE, C-264 2014, che ha affermato la non assoggettabilità ad IVA del cambio di valuta avente corso legale in BitCoins. E’ interessante questa pronuncia perché l’esito a cui perviene la Corte è stato raggiunto in forza della disposizione riguardante le operazioni relative a “divise, banconote e monete con valore liberatorio”, quindi ascrivendo lo stesso Bitcoin a tale classificazione seppur tale esito non possa dirsi scontato. Sotto il profilo della sicurezza, invece, l’esperienza pratica ha evidenziato l’emersione di una certa vulnerabilità del sistema, come il tenore stesso della sua domanda lascia intendere, in particolare nella vicenda Flexcoin. Si tratta di uno tra i numerosi portafogli virtuali dove è possibile depositare i propri BitCoins in modo che siano sempre disponibili in rete, e che è stato oggetto di un attacco ad opera di hackers che hanno trasferito (o se si preferisce, rubato) tutti i BitCoins su due diversi e-wallet. Da un lato, non si può fare a meno di rilevare che se un profilo di sicurezza informatica ha colpito proprio una società specializzata nella detenzione dei BitCoins — e che nei propri Terms of Service si esonerava da responsabilità per eventuali attacchi hacker subiti — privati cittadini e aziende appaiano obiettivamente ancor più esposti. L’aspetto paradossale che si aggiunge alla vicenda è che pur essendo a conoscenza della destinazione dei BitCoins e quali sono gli e-wallet in cui queste somme risultano essere allocate, proprio per le summenzionate garanzie di riservatezza e anonimato non si è in grado di recuperarli. In teoria questo rischio può essere aggirato decidendo di destinare fisicamente i nostri BitCoins sul cold storage, ovverosia off line, anche se questo snaturerebbe lo strumento, privandolo di uno dei suoi elementi di forza: l’essere sempre ed immediatamente utilizzabile per le transazioni in rete.

 

 

Professore, sappiamo che sta per essere pubblicato su una rivista scientifica uno studio sul BitCoin realizzato l’anno scorso da alcuni studenti LUISS. Lei che ha seguito in prima persona il lavoro potrebbe illustrarci come è stato condotto?

 

Lo studio cui si riferisce è molto interessante perché gli autori (ben sei) hanno analizzato diversi profili, cercando di coniugare l’analisi degli aspetti tecnologici — cioè come funziona il sistema di generazione e trasmissione dei BitCoins — con l’inquadramento giuridico-sistematico — cercando di valutare in che misura è possibile ricondurre questo tipo di strumento/transazione a categorie ed istituti a noi note — e la ricerca comparatistica dei diversi approcci con cui lo strumento viene accolto (o respinto) da altri ordinamenti e dalle loro legislazioni. Un lavoro senz’altro ambizioso, perché cerca di offrire un’indagine di ampio respiro su un tema assolutamente nuovo, e che ho seguito con piacere. L’articolo ha appena superato il referaggio anonimo e verrà pubblicato sulla rivista Diritto, Mercato e Tecnologia – DIMT. Un giusto premio alla curiosità e alle capacità degli studenti.

 

Qual è la sua personale opinione sugli sviluppi futuri di BitCoin? 

 

Credo che sarà decisivo l’approccio che le singole legislazioni nazionali avranno rispetto all’utilizzo di questo strumento. Quello che noi osserviamo è che ad oggi, i rischi connessi all’utilizzo del BitCoin hanno spinto i (pochi) Paesi che hanno adottato una disciplina a preferire misure restrittive o addirittura il divieto. In Europa, a fronte di un primigenio report della BCE del luglio 2014 e in attesa di una futura regolazione unitaria, registriamo l’approccio tedesco che è fortemente limitativo, perché vi sarebbe la pretesa di sottoporre ad autorizzazione dell’Autorità Federale di Supervisione Finanziaria ogni singola transazione effettuata in BitCoin. Maggiori aperture, dopo una inziale rigidità, si segnalano sul fronte anglosassone con alcune importanti prese di posizione della Banca d’Inghilterra a favore delle monete elettroniche, ma che allo stato attuale non sembrano potersi tramutare in manifestazioni programmatiche. Il mercato ad oggi ha dimostrato un’obiettiva difficoltà nell’orientare positivamente l’utilizzo dello strumento, ma credo che sia fisiologico e comprensibile, attesa la portata della rivoluzione che esso descrive. Pertanto, pur in un panorama veramente magmatico, auspico anche io che gli interventi normativi, piuttosto che restringere o vietare, aiutino il mercato a definire la cornice all’interno della quale poter valutare se si tratta di uno strumento utile o dannoso.

 

 

 

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