Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017: Il gruppo IVA

a cura di Andrea Franchella, con la collaborazione della Prof.ssa Livia Salvini-

Il presente elaborato è incentrato sull’analisi di una delle maggiori novità introdotte dalla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) in materia fiscale: il cd. Gruppo IVA. Ne analizzeremo gli aspetti principali, ossia il funzionamento ed i potenziali effetti.

Anzitutto è opportuno premettere che la Legge di Bilancio consiste in una manovra finanziaria da 27 miliardi di euro, con previsione di crescita del PIL pari al +1% nel 2017.

Da tempo si era avvertita l’esigenza di una tale riforma ossiadi una revisione funzionale alla realizzazione di significative modifiche del  precedente sistema non solo in campo fiscale.

La manovra, in vigore dall’1 gennaio 2017, si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’occupazione – mantenendo la finanza pubblica sotto controllo – e di sostenere la crescita senza aumentare il livello di tributi.

Molteplici sono i profili innovativi: meritano menzione i numerosi Bonus, tra cui vanno annoverati i Bonus famiglia, casa, produttività etc. In campo fiscale, oltre all’abrogazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 15 miliardi, va citata l’introduzione del Gruppo IVA, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dall’1 gennaio 2018.

Ciò posto, è anzitutto opportuno definire il Gruppo IVA come la facoltà per le imprese di unirsi in un unico gruppo sottoposto ad un’unica partita IVA. Le imprese che costituiranno il gruppo quindi, perderanno la loro soggettività individuale e andranno a costituire un unico soggetto rilevante ai fini IVA. Il vantaggio principale consisterà nella circostanza per cui le cessioni e le prestazioni scambiate tra le imprese interne al gruppo non saranno considerate come operazioni rilevanti ai fini dell’imponibile IVA. È facile percepire che proprio questo aspetto della riforma costituirà un rilevante incentivo per i partecipanti.

I requisiti per poter accedere al Gruppo IVA consistono nell’aver stabilito la propria sede nel territorio dello Stato e nello svolgere attività d’impresa, arte o professione con un vincolo economico, finanziario ed organizzativo.

Per quanto riguarda la sussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sarà necessario che fra i soggetti partecipanti al Gruppo vi sia un rapporto diretto o indiretto di controllo almeno dal1 luglio dell’anno solare precedente.

Si parla invece di vincolo economico quando tra i partecipanti c’è cooperazione economica per lo svolgimento della stessa attività o di attività complementari.

Il vincolo organizzativo, invece, sussisterà qualora le imprese siano coordinate in forma, direzione e coordinamento decisionale.

Qualora in capo a una società partecipante non dovessero sussistere i requisiti previsti dalla norma, l’opzione sarà priva di validità solo relativamente a tale soggetto passivo. 

Il gruppo cesserà di esistere qualora dovesse venire meno la pluralità dei soci. A livello organizzativo ogni gruppo dovrà nominare un proprio rappresentante, che sarà responsabile relativamente agli obblighi fiscali del gruppo nel suo complesso.

Tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’istituto  sorgeranno in capo al predetto rappresentante, carica che potrà essere esercitata dal soggetto che ha il controllo sulle società partecipanti al gruppo ovvero, in caso di impossibilità da parte della controllante di esercitare l’opzione, da colui che nel periodo d’imposta precedente alla costituzione del gruppo ha dichiarato il volume d’affari o i ricavi più elevati.

Ai fini della costituzione del gruppo, il rappresentante dovrà compilare una dichiarazione online (nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 30 settembre) contenente la denominazione, i dati dei partecipanti e la presenza dei requisiti fissati ex lege. L’opzione sarà valida per tre anni. Va evidenziato, inoltre, che il legislatore ha imposto il divieto  di poter partecipare a  più di gruppo.

Tutto ciò premesso, è importante che il concetto di Gruppo IVA non venga accostato a quello di IVA di Gruppo, in quanto quest’ultimo consiste nella facoltà di compensare risultati a credito e a debito, concedendo altresì la possibilità di recuperare le eccedenze di credito maturate. Nel Gruppo IVA, invece, ogni impresa partecipante resta un soggetto passivo distinto e conserva la propria soggettività agli occhi del Fisco.

A ben vedere, tale novità costituisce un rilevante incentivo a livello fiscale. Naturalmente non sarà immediato, né tantomeno certo che l’innovazione in questione comporterà miglioramenti in campo fiscale, ma sicuramente costituirà un buon punto di partenza.

A questo punto dobbiamo partire dal concetto di IVA quale imposta neutrale, per arrivare al concetto di esternalizzazione dell’IVA.  Bisogna ricordare che antecedentemente all’introduzione del regime oggi in vigore, la cosiddetta “esternalizzazione” di determinate attività della gestione, comportava per le imprese appartenenti ai suddetti gruppi, il pagamento di corrispettivi che erano soggetti ad imposizione. Questa imposta era indetraibile per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro rata cui risultano assoggettate in conseguenza della natura esente da IVA della attività esercitata. Tale situazione comportava in capo alle predette società (e tipicamente a quelle appartenenti a gruppi bancari e assicurativi) l’emersione di un elemento di costo ‘aggiuntivo’ (l’IVA indetraibile) eventualmente recuperabile solamente attraverso il successivo “riaddebito” alle altre società del gruppo, destinatarie finali della prestazione del servizio. Quindi, lo scopo è  quello di impedire che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all’indetraibilità, totale o parziale, dell’IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all’interno della stessa impresa.

Risulterà certamente vantaggioso partecipare a tale gruppo, abbattendo ogni imposizione in relazione a cessioni di beni e prestazioni interne, ma soltanto con il tempo si potranno effettuare valutazioni sulla sua reale efficienza.

Per le imprese i vantaggi saranno significativi, tuttavia, sembrerebbe che i principali problemi si avranno in merito a neutralità e concorrenza delle operazioni del gruppo IVA che verrà a costituirsi.

In ogni caso solo l’applicazione pratica dell’istituto in questione sarà dirimente al fine di comprendere la reale portata di tale significativa innovazione.

 

 

Istituzioni di diritto tributario, Francesco Tesauro, UTET 1989

-Lezioni di Diritto Tributario, Gianni Marongiu e Alberto Marcheselli , Quarta edizione G.Giappichelli Editore , 2013

-IVA e Imposte Indirette ,TAX 2017 Novecento Media 

-IVA: Guida agli adempimenti, Sistema Frizzera ,Il Sole 24 Ore ,2016

-Manuale di Diritto Tributario.I principi generali, Giuseppe Tinelli- CEDAM ,2016

 Percorsi di Diritto Tributario ,Prefazione di Franco Gallo, Cacucci Editore,Bari 2017

Partite IVA e nuovo regime forfettario , Fisco e Tasse ,Antonella Donati,2017

Guida all’IVA, L’IVA e gli Enti Pubblici e non commerciali, la gestione delle attività istituzionali e commerciali,Il Sole 24 Ore,2016

L’IVA e gli scambi intracomunitari ,Terza Edizione,GIUFFRE’ EDITORE

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