L’Urbanistica e la Rigenerazione Urbana: queste sconosciute

A cura di Lucia Petti

Con la collaborazione del Prof. Paolo Urbani

Cosa sia la Rigenerazione Urbana, su cosa intervenga e cosa interessi; credo siano e possano essere legittimamente concetti “sconosciuti” a noi cittadini comuni della società odierna. Ed è proprio per questo e quindi per diffondere (in ragione di una volontà di espansione di un argomento a noi così vicino) la suddetta sete di conoscenza, che ho deciso di incentrare la mia tesi sul tema della ri-qualificazione del territorio dismesso e già consolidato. Infatti, l’oggetto di tale mio elaborato (sperimentale) è appunto tale Rigenerazione Urbana; argomento molto attuale ma al tempo stesso molto discusso e dibattuto sia a livello nazionale (essendo assente una legge-quadro che disciplini le direttrici – della materia edilizia per la medesima rigenerazione urbana), che regionale (persistendo una serie di leggi regionali -Lazio-Toscana-Emilia Romagna[1]– che sulla base di una non unitarietà nazionale nella disciplina della stessa materia, si rivelano pertanto frammentarie ed inefficienti) all’interno del nostro ordinamento legislativo, in quanto impone il ripensare lo sviluppo delle nostre città in chiave durevole e che si traduce nella famosa espressione di Renzo Piano: “ricostruire sul costruito”, in un’ottica ecologista imperniata sul concetto comunitario di “sviluppo sostenibile”[2], principio trasmigrato nel Diritto Urbanistico dal Diritto Ambientale ma ormai imprescindibile per determinare la ratio ed il quomodo della nuova pianificazione strategica a cui si punta. Per “Rigenerazione Urbana” si intende «un insieme coordinato di interventi urbanisti, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, (..), volti a determinare il contenimento del consumo di suolo, la localizzazione di nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, l’innalzamento del potenziale ecologico-ambientale ecc..».[3] Questa è la definizione normativa più recente di Rigenerazione Urbana, il quale archetipo risiede infatti nella Riqualificazione Urbana, che al pari funge da strumento mediante cui, i cittadini possono reclamare il proprio diritto alla qualità della vita; diventando così anche mezzo di coesione sociale e di partecipazione solidale tra gli stessi, fino a sfociare nella nota URBANISITCA SOLIDALE, prima che consensuale. Infatti, essa connota anche la funzione sociologica dell’Urbanistica in sé, sfociando nell’effetto del “people oriented”: consistente nella partecipazione sociale (e non nella mera informazione) del cittadino circa gli usi ed il ripristino degli spazi in cui vive; che possano essere adibiti a centri di interesse e di servizi. Questo ultimo punto si rivela essere piena espressione della suddetta “Rigenerazione dal basso”, in cui i cittadini, si attivano concretamente per riciclare le proprie città, tramite così una rivoluzione prima sociale e poi PIANIFICATORIA. Una rivoluzione del PRG che è stata iniziata dal Piano-Casa (Conferenza Stato-Regioni) del ‘2009, in cui, tramite appunto questo corpus di semplificazioni e deroghe alla pianificazione vigente, si ammettevano aggiunte volumetriche fuori dalle previsioni di piano.

Dopo aver tracciato un breve excursus sulla “vita” e l’essenza del riciclo urbano del nostro territorio, ritengo che sia doveroso concludere con una riflessione che mi auguro possa avere una valenza postuma per la nostra collettività (anche perché profusa da grandi urbanisti come Paolo Urbani) secondo la quale: il nostro legislatore (regionale) ha agito erroneamente sul “software”, ossia sulla mixitè  degli interventi edilizi possibili sul territorio e perciò sulla relativa semplificazione dei titoli edilizi necessari appunto per compiere (il più velocemente possibile) tali opere di ripristino urbano; ma non ha operato a monte, ossia sull’ “hardware”, cioè sul nostro PRG comunale, che deve essere più flessibile, ed adattabile alle nuove esigenze della comunità (locale e nazionale) del suo territorio.

 

Bibliografia:

[1] Il riferimento è alle nuove leggi regionali del Lazio (L. 7/2017), della Toscana (L. 65/2014) e dell’Emilia-Romagna (L.2472017) che conferiscono incentivi sia come premialità edilizia (aumento volumetrico della superficie- 20-35%) sia come sgravi economici (sull’importo degli oneri di urbanizzazione da pagare) a chi agisce sul territorio già costruito (trattasi di aree abbandonate e strutture dismesse) da riqualificare perché appunto degradato. Il tutto basato sulla riduzione del consumo di nuovo suolo (bene comune e risorsa naturale) da preservare in proporzione al terreno già edificato.

[2] Il riferimento è all’ultima Direttiva Ue del 2016 sulla previsione di “costo 0” del consumo di suolo fino al 2050, già originariamente preservato dalla Commissione Brundtland (1987).

[3] F. GUZZI, Rigenerazione Urbana e valorizzazione dell’esistente, in Federalismi.it, 2016.

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