Creazione e creatività nel diritto d’autore

Di Ludovica Spigone

 

Ai sensi dell’art. 1 della L. 633 del 22 aprile 1941, le opere dell’ingegno di carattere creativo nel campo della letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ed oggi anche dei software e delle banche dati, sono sottoposte a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

All’origine del diritto a tale forma di tutela, regolata anche dal Codice civile – libro quinto agli articoli 2575-2583 – vi è dunque un atto creativo incondizionabile.

Il concetto giuridico di “creatività”, secondo quanto espresso dalla Suprema Corte, non è sinonimo di creazione, originalità e novità assoluta, ma va identificato in un apporto individuale e personale quale espressione di una oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge.

Si evidenzia, quindi, nel concetto giuridico di creatività nel diritto d’autore, il ruolo della soggettività che prescinde dalla novità e dalla originalità dell’opera, potendosi rintracciare anche in idee semplici, individuali e di carattere creativo.

Di talché il nostro ordinamento tutela il legame vincolante tra l’opera dell’ingegno derivante da una virtù creativa di natura intellettuale e colui che l’ha creata.

Considerando che l’atto creativo è preliminare all’atto di innovare e, dunque, la creatività, intesa come fenomeno mentale, precede sempre l’innovazione economica, sociale e culturale, si comprende come il legislatore vada a tutelare non solo il diritto dell’autore, ma anche una possibile condivisione e partecipazione della collettività all’adozione e allo sviluppo innovativo dell’opera ideata.

La necessità per l’intera umanità di difendere questo patrimonio richiede una tutela che si estenda alla sua riconoscibilità. In tal senso, il soggetto identificato come autore di una opera intellettuale deve poter soddisfare il suo bisogno di espressione nonché di comunicazione, ed ottenere un riconoscimento sociale.

In assenza di tali condizioni, l’attuale modello comunicativo globalizzato sui social network potrebbe dimostrarsi insensibile o miope all’incontro con il valore della creatività o addirittura confonderla, finendo per confinarla nell’ambito della “bizzarria”.

Se la creatività è veramente una capacità intrinseca degli esseri umani, come ci dimostrano anche i bambini con i loro comportamenti, la tutela giuridica dell’“autore”, che esprime questa capacità produttiva, rappresenta ancor più, nell’epoca contemporanea, un irrinunciabile dovere morale.   

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