Articolo 3 Costituzione della Repubblica Italiana
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Commentarium : Questo articolo rappresenta “il principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obbiettiva struttura”, come affermato dalla Corte Cost. nella sentenza 25/1966. Il principio sancito da tale articolo deve “assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando siano uguali le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (Corte Cost. 3/1957). Tale principio “non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee” (Corte Cost. 171/1982). L’art.3 “ tende ad escludere privilegi e posizioni discriminatorie tra cittadini, prende in considerazione l’uomo e la donna come soggetti singoli che, nei rapporti sociali godono di eguali diritti ed eguali doveri. Esso tutela la sfera giuridica della donna ponendola in perfetta eguaglianza con l’uomo rispetto ai diritto di libertà, immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro” (Corte Cost. 126/1993). La sentenza 422/1995 afferma: “posto che l‟art. 3,
primo comma”, e soprattutto l’ ‟art. 51, primo comma, garantiscono l’assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la candidabilità”, con la conseguenza che, se il legislatore può e deve adottare strumenti per «eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)”, tali misure “non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”.
Accursius Samniticus