Stato di necessità: la Cassazione assolve la madre che porta via la figlia per salvarla dal padre alcolista.

a cura di William Osso –

Lo scorso 7 luglio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha emanato una sentenza di indiscutibile interesse – la n. 29507/2014 –  con la quale il giudice di legittimità ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che condannava una donna la quale aveva sottratto la figlia minore al padre, alcolista e ormai inidoneo a prendersi cura della stessa, a causa delle condizioni di degrado sociale e ambientale.

In particolare, la donna ha agito in concorso con un altro uomo, al fine di risparmiare alla figlia le disastrose condizioni in cui era costretta a vivere a causa del padre, affetto inoltre da patologia psichiatrica e che viveva, peraltro, con una minorenne con la quale aveva generato un’altra figlia.

La Corte d’Appello aveva condannato  la donna e l’uomo che l’aveva aiutata per il reato di concorso in sottrazione della figlia minore di lei ex art 574 cod. pen. Così, la donna e l’uomo si sono rivolti alla Suprema Corte, la quale ha dedotto l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, soccorrendo dunque la causa di giustificazione di cui all’art. 54 del codice penale (stato di necessità), secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Orbene, nel caso in questione notiamo che la Cassazione ha ritenuto “giustificata” l’azione della madre in quanto la stessa agente “si sarebbe indotta a sottrarla al padre al solo scopo di tutelare la minore, in quanto costretta a vivere – come da relazioni redatte dai componenti assistenti sociali – in ambiente socialmente degradato e in condizioni igieniche ed economiche precarie”.

In poche parole, il giudice di legittimità non ha fatto altro che riesaminare il caso in questione, analizzandolo alla stregua dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. La Cassazione ha dedotto, dunque, il fatto che la madre ha sottratto la figlia al padre per salvarla dal quel “pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile” richiamato dal codice, pericolo ancor più grave se incombente su un soggetto minorenne, come tale ritenuto incapace di provvedere a sé stesso, specialmente in situazioni del genere.

La Corte ha, inoltre, affermato che non può valere a modificare la situazione la circostanza che il fatto contestato fosse avvenuto anteriormente all’epoca della redazione della relazione di servizio dell’assistente sociale, come invece sostenuto dal padre, essendo invece la famiglia “già nota ai servizi sociali e sanitari per una lunga storia di degrado sociale ed ambientale”.

La sentenza in questione si presenta, dunque, come una chiara espressione della volontà di colmare una lacuna: quella, cioè, della mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l’uno o l’altro dei beni in conflitto, posto che nella situazione di cui all’art. 54 cod. pen. uno dei due beni è in ogni caso destinato a soccombere. Ma più che far riferimento al bilanciamento degli interessi, la sentenza della Cassazione tende ad elevarsi ancor più in alto, volendo far comprendere come bene indiscusso, meritevole in ogni caso di protezione, sia la vita umana, bene primo e bene ultimo, in relazione al quale il bilanciamento anzidetto dovrebbe solo apparire come strumento e non come fine.

Nel caso concreto, è innanzitutto la vita della minore d’età a dover essere tutelata, dovendo dunque la condotta della madre essere concepita come vero e proprio strumento finalizzato a salvaguardare l’integrità psico-fisica della ragazzina, piuttosto che un fatto incriminato da una norma. Chiaro esempio – quello della Cassazione – di come la vita del diritto penale, non sia limitata al testo del codice, mi si realizzi nelle aule dei tribunali e di come lo spirito della legge sia un principio unificatore delle norme, che risulta, invero, dalla giusta ed umana valutazione dei giudici.

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