Responsabilità da reato degli enti giuridici e “colpa cosciente”.

a cura di Giuseppe Venneri –

La recente sentenza n. 38343/14 costituisce un importante crocevia nel campo della responsabilità amministrativa per fatto proprio delle imprese e degli enti e sulla possibilità di individuare un limite tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente”.

 

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38343 del 18.09.2014 sancisce, in via definitiva, alcuni aspetti, già precisati con le precedenti pronunce relative al medesimo processo, di evidente attualità in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 e, più in generale, della “ambigua” configurabilità di un confine certo tra la categoria del dolo eventuale e quella della colpa cosciente.

Tale sentenza si riferisce ad un noto episodio di cronaca. La notte fra il 5 e il 6 dicembre del 2007 otto operai dello stabilimento della Tk-Ast di Torino – poi chiuso – rimasero vittime di un incendio, provocato da un getto di olio bollente. Sette di loro morirono nel giro di un mese. Sotto accusa finirono i vertici aziendali, accusati di non aver garantito il rispetto delle norme di sicurezza, mentre l’azienda ha sempre smentito che all’origine dell’incendio vi fossero quelle violazioni di cui era accusata.

A)Per quanto riguarda la questione relativa alla possibilità di individuare un limite tra dolo eventuale e colpa cosciente, al termine dell’udienza del 24 aprile 2014 la Corte di Cassazione aveva pubblicato la seguente informazione provvisoria:

In ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie.

Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente“).

Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale“, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale“.

Si tratta, dunque, di esplorare la sfera interiore. Più precisamente, è essenziale una vera e propria ricostruzione del processo decisionale per comprendere se nell’azione del soggetto vi fosse la consapevolezza del possibile realizzarsi dell’evento collaterale, accompagnata dall’accettazione del medesimo.

Nel caso di specie, le imputazioni riguardano l’integrazione della fattispecie normativa di cui all’art.437 del codice penale, che punisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Trattandosi, dunque, di un reato che sanziona la trasgressione di norme cautelari, viene a rilevare il giudizio di prevedibilità, effettuato dal soggetto, circa la possibilità di realizzazione dell’evento dannoso che la stessa norma cautelare mira ad evitare. Tale giudizio di prevedibilità altro non è, quindi, che “il giudizio circa la possibilità di previsione di eventi simili e, dunque, di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche. Appurare se un evento è prevedibile implica allora l’elaborazione di una generalizzazione, una descrizione nella quale siano incluse certe particolarità del caso e non altre. Peraltro, occorre ribadirlo, anche sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca”. La Corte di cassazione (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237880) ha già avuto occasione di considerare che la descrizione dell’evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile. Inoltre – tornando al caso in esame – i lavoratori tennero un contegno che non può essere ritenuto imprudente o imprevedibile: essi fecero ciò che ci si attendeva facessero, cioè accorsero a spegnere l’incendio, ignari che il vero pericolo non erano le fiamme cui si avvicinavano, ma l’innescarsi del “flash fire”. Di conseguenza, tutti gli imputati devono essere ritenuti responsabili dei reati di omicidio colposo plurimo ed incendio colposo aggravati dalla previsione dell’evento.

B)L’ulteriore campo di disamina su cui si è espressa la Corte di legittimità relativamente a tale processo, è la responsabilità dell’ente per la commissione di uno dei reati presupposti. Nel caso di specie, in riferimento alla violazione dell’art. 25 septies D.Lgs 231 del 2001 che incrimina l’omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Corte ha, innanzitutto, voluto definitivamente ribadire lo “spirito” con cui il Legislatore ha introdotto la normativa sulla responsabilità dell’ente con il D.Lgs 231/2001, secondo cui l’ente può sottrarsi a questo tipo di responsabilità amministrativa solo se dimostra di aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione da parte degli amministratori e dipendenti dei reati, introducendo regole e procedure interne. Giova, a tal proposito, ricordare quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del suddetto decreto, ai sensi del quale: “(…) l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (…)”

Nel caso oggetto della pronuncia, la Società predisponeva un modello organizzativo volto a scongiurare (sulla carta) gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle misure antincendio, tuttavia, dalle risultanze delle analisi del bilancio 2007 emergeva che alcun fondo e/o investimento era stato approvato o deliberato nonché erogato in tal senso, risultando, pertanto, la palese mancata attuazione del modello.

Infine, un altro profilo di particolare rilievo affrontato dalla Corte è il criterio d’imputazione oggettiva dei reati all’ente, ai sensi e per l’effetto dell’art. 5 D.Lgs. 231/2001, il cui primo comma recita: “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.  Nel caso in esame, l’imputazione riguarda l’ipotesi di reato colposo d’evento e, in tal caso, i criteri di interesse o vantaggio andranno riferiti esclusivamente alla condotta del soggetto agente e non all’esito antigiuridico dell’azione. Qui la Corte ha, pertanto, dichiarato fondate le rispettive imputazioni, deducendo dal mancato investimento di fondi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e/o dei sistemi antincendio (premesso che il soggetto agente aveva ragionevolmente previsto la possibilità del verificarsi dell’evento) un motivo di interesse o vantaggio dell’ente.

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