Cassazione: reato di lesioni colpose a carico del proprietario per danno cagionato dal cane senza museruola

a cura di William Osso –

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 44095 del 23 ottobre 2014), condanna una donna per reato di lesioni colpose, di cui all’art. 590 del codice penale.

Nel caso in questione, la donna era già stata condannata nel merito a causa del fatto che il suo cane, nonostante tenuto saldamente al guinzaglio, aggredì, in occasione di una mostra canina, un bambino di due anni, procurando gravi danni con dei morsi al volto.

Occorre preliminarmente richiamare la disciplina codicistica di cui all’art. 590 c.p., sopra richiamato, il quale richiama l’art. 589 in tema di delitto colposo. Anzitutto, la fattispecie di lesioni colpose prende in considerazione tre tipologie di eventi lesivi, cioè lesioni cd. lievi, gravi e gravissime, a seconda della gravità della malattia – utilizzando la terminologia dello stesso codice – provocata alla vittima. Sussumendo la fattispecie concreta in quella astratta, possiamo affermare che nel caso concreto si tratta di lesione gravissima, in quanto la condotta del cane ha causato, se non uno sfregio permanente, perlomeno una deformazione del viso del bambino, soggetto in fase di crescita e maggiormente vulnerabile a malattie nel corpo o nella mente.

Nonostante la condanna nel merito, la donna ricorreva per Cassazione, lamentando difetto di motivazione – non fu effettuata alcuna perizia medica sul bambino – e mancata assunzione di prova decisiva nella sentenza del giudice di merito, affermando, peraltro, di aver utilizzato la museruola in sostituzione del guinzaglio. Ma la Suprema Corte non da ragione alla donna, confermando piuttosto la decisione di merito.

Innanzitutto, per quanto riguarda il difetto di motivazione, la Cassazione richiama l’ordinanza del Ministero della salute n. 10/2007 (Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani), che sancisce sì l’obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio, ma anche l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone – e dunque di – scegliere il mezzo più adeguato (appunto, museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici.

La Suprema Corte ha, inoltre, argomentato affermando che la donna “in presenza di più persone nell’ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l’evento poi verificatosi”. E’ dunque evidente, secondo il supremo collegio, il profilo di colpa della donna, che non solo non ha applicato il mezzo più adeguato per sorvegliare l’animale, ma si è anche sottratta all’obbligo di vigilare correttamente sullo stesso, lasciando dunque che l’evento descritto nella norma incriminatrice delle lesioni colpose si verificasse. Ragion per cui la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della donna, confermando la condanna nel merito.

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