Depenalizzazione: come può uno scoglio arginare il mare.

a cura di William Osso –

Con l’adozione della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma al sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova”, il Governo ha ottenuto un’importante delega, che risponde prevalentemente ad esigenze di razionalizzazione ed efficienza dei processi in corso: il compito, cioè, di abrogare alcuni delitti contro la pubblica fede, l’onore e il patrimonio. Si fa riferimento, dunque, a reati che si caratterizzano per una particolare tenuità del fatto commesso, come per esempio quelli in materia di falsità in scrittura privata, dell’ingiuria (ex art. 594 c.p.) e dell’usurpazione (art. 631 c.p.).

Per i suddetti reati, l’operazione legislativa è stata nel senso di una sostanziale decriminalizzazione delle fattispecie, in quanto queste ultime integrerebbero solamente dei semplici illeciti civili, corrispondenti alla violazione di posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento civile e da esso tutelate, in varie modalità. Espressione, questa, di un notevole interesse del legislatore delegante ad una rapida definizione dei relativi processi, nel pieno rispetto di uno dei più importanti canoni costituzionali ed europei in materia giurisdizionale, ossia la cd. ragionevole durata del processo, di cui tratta il novellato art. 111 Cost., oltre che l’art. 6 CEDU.

Tuttavia, per molti reati suddetti non è sufficiente l’apparato dei rimedi tradizionalmente previsti dal diritto privato per tutelare gli interessi giuridici oggetto delle norme in via di abrogazione; per tale motivo, l’art. 2, co.3, lett. c) della legge 67/2014 prevede la necessità di istituire, fermo il risarcimento del danno, adeguate sanzioni pecuniarie civili, in relazione ai reati abrogati, prendendo come modello di riferimento il concetto della cd. pena privata. Per quest’ultima, s’intende un particolare genus di pena, una sanzione punitiva che trova fonte e/o applicazione in relazione ad una vicenda privata, come un atto negoziale, o comunque inflitta da un soggetto privato dotato di potestà punitiva.

La scelta di ricondurre le sanzioni pecuniarie civili, nel contesto della depenalizzazione dei cd. reati minori, non appare comunque essere convincente, sollevando anzi una serie di problemi ermeneutici ed applicativi. Le cd. pene private, infatti, che si caratterizzano per avere, a differenza del risarcimento, una funzione sanzionatoria e preventiva, sono state oggetto di un ampio dibattito nella civilistica italiana, a causa dei labili confini che caratterizzano il concetto di sanzione. In primo luogo, secondo Norberto Bobbio, tale termine viene utilizzato innanzitutto per indicare “alcune misure predisposte dallo stesso ordinamento giuridico per rafforzare l’osservanza delle proprie norme ed eventualmente per porre rimedio agli effetti dell’inosservanza”. Oltre a tali considerazioni, non è da trascurare che è la stessa teoria generale del diritto ad attribuire da sempre al risarcimento una funzione esclusivamente riequilibrante, compensativa della responsabilità civile; eppure, secondo parte della stessa dottrina civilistica, non si può non riconoscere anche al risarcimento una natura sanzionatoria: come faceva notare già nel 1970 lo stesso De Cupis, “Non è giustificata la restrizione della nozione della sanzione alla pena, la quale è solamente una specie di sanzione”.

Ora, nonostante tali differenti prese di posizione da parte della civilistica italiana, in un primo tempo la giurisprudenza parve restìa ad accettare una funzione punitiva della responsabilità civile: fu la stessa Suprema Corte, nel 2006 (SS.UU., n. 657/2006), ad affermare che il risarcimento del danno ha una funzione meramente rimediale, operando lo stesso soltanto in funzione della perdita sofferta concretamente dalla vittima, mentre – secondo tale passato orientamento – non sarebbero configurabili nel nostro orientamento delle sanzioni civili punitive. Eppure, la stessa Corte di Cassazione mutò successivamente orientamento, arrivando ad ammettere esplicitamente l’esistenza di una funzione punitiva della responsabilità civile, seppur con riferimento ad ipotesi determinate (cfr. da ultimo sez II, n. 820/2014, che ha ribadito l’esistenza di una pena privata nella disposizione di cui all’art. 70 disp. att. Cod. civ., in materia di sanzioni previste da regolamenti condominiali, al cui testo si rinvia).

Ma si tratta comunque di fattispecie disciplinate in modo assai diverso tra loro: mentre alcune, come la sanzione per la violazione del regolamento condominiale, sono previste da una norma di rango primario, altre sono direttamente disciplinate dalla legge, come l’art. 12 l. 8 febbraio 1948 (cd. Legge sulla stampa).

L’impossibilità, dunque, di ricondurre ad uniformità di disciplina tali norme – la quale, tuttavia, si scontra con la presenza in ciascuna di esse della natura pecuniaria degli effetti – riflette come di fatto la riconduzione di tali fattispecie al concetto di “pena privata” non sia la soluzione migliore a molteplici problemi interpretativi. Più che il concetto di pena privata, pare allora preferibile richiamare il modello dei cd. punitive damages, previsti dagli ordinamenti di common law, in particolar modo negli USA: si tratta, cioè, di somme di denaro, ulteriori rispetto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima, che il convenuto soccombente può essere condannato a pagare al termine di un processo civile. I punitive damages hanno, quindi, natura indennitaria, in quanto la somma dovuta dal soccombente risulta essere parametrata all’entità del pregiudizio sofferto dalla vittima. Senonché, tale istituto incontra non indifferenti difficoltà applicative nel nostro ordinamento, il quale non prevede ad esempio il ruolo della giuria nei processi civili, presente invece nell’ordinamento americano.

Per quanto riguarda, poi, gli elementi costitutivi degli illeciti civili puniti con la sanzione civile pecuniaria, è da notare come sia l’elemento oggettivo, cioè la condotta sanzionabile, sia quello oggettivo, risultino essere in parte legati alla tecnica di legiferazione che verrà in seguito adottata dal Governo. In relazione, invece, al quantum della sanzione civile pecuniaria, non vi è ancora stata alcuna specificazione del Parlamento su un minimo e un massimo edittale, lasciando al Governo il compito di stabilirli. Al più, sono stati previsti dal legislatore delegante alcuni principi e criteri direttivi, che il Governo deve tenere in considerazione, che però in massima parte ricalcano quelli previsti dall’art. 133 c.p., in tema di valutazione della gravità del reato ai fini della commisurazione della pena; peraltro, alcuni di tali criteri sono stati in passato utilizzati in materia civile, come ad esempio la “gravità della violazione”, che rileva nella quantificazione della riparazione di cui all’art. 12 cd. Legge sulla Stampa.

Non soffermandoci oltre su quest’aspetto in tale sede, rimane infine da chiedersi quali saranno i prossimi passi del Governo, in particolar modo per quanto concerne l’individuazione dell’autorità competente ad irrogare tale sanzione civile pecuniaria, andando essa riconosciuta – senza molti dubbi in proposito – nel giudice civile: senza considerare, tuttavia, il fatto che dal momento che – come correttamente evidenziato dalla dottrina –  il processo civile è caratterizzato dall’iniziativa di parte, si vedrebbero diminuite le tutele accordate in sede penale.

Si deve, inoltre, notare, come le sanzioni civili pecuniarie non sono sufficientemente definite sia dalla legge n.67/2014, che dall’ordinamento civile previgente, mancando infatti un contesto normativo nel quale s’inseriscano la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi: non vi è, dunque, una disciplina specifica dell’istituto delle sanzioni civili pecuniarie in questione, non essendo tale lacuna risolta, neppure, dalla riconduzione delle stesse alle cd. pene private.

Ben si comprende, allora, come il processo di depenalizzazione di tali reati sia ancora, in buona sostanza, carta bianca da riempire, compito che spetterà al Governo, il quale tuttavia incontrerà – come può evincersi dalle difficoltà di coordinamento con l’ordinamento civile – notevoli ostacoli, non di scarsa importanza e che sono, in buona parte, difficilmente sormontabili. Poco sottile, inoltre, è il confine tra la rieducazione del reo, compito primario della pena, e la riparazione del danno sofferto, che caratterizza invece il risarcimento danni. Forse il legislatore delegante avrebbe dovuto prevedere precise disposizioni civilistiche al riguardo, senza creare troppi problemi ermeneutici con il nostro diritto penale, le cui garanzie sono forse ciò che di buono ancora rimane in un ordinamento di civil law così affastellato su se stesso.

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