La sospensione del procedimento penale con messa alla prova

 

A cura di Federico Mannone con la collaborazione del Prof. Paolo Moscarini

Introdotta dalla l. 67/2014, la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce un nuovo procedimento speciale, caratterizzato dall’eventuale effetto estintivo del reato determinato dall’esito positivo di una prova (donde il nome anglosassone “probation”). Quest’ultima comporta la prestazione di condotte riparative e risarcitorie, l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attività di volontariato, l’eventuale rispetto di prescrizioni relative alla libertà personale e di movimento, nonché – infine – lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità (in particolare, di un’attività lavorativa non retribuita, in favore della collettività, presso lo Stato, le regioni, le provincie, ecc.) (art. 168-bis, comma 2 e 3, c.p.). In particolare, quest’ultimo impegno deve comunque esplicarsi senza pregiudizio delle esigenze di studio, lavoro, salute e famiglia dell’imputato. Tali due tratti (la prova e l’effetto estintivo) denotano come l’istituto abbia natura di diversion, sia cioè uno strumento di deviazione del processo, prima della pronuncia sull’imputazione, verso “epiloghi anomali” rispetto agli schemi consueti (A. CIAVOLA). L’art. 168-bis c.p. indica l’ambito oggettivo di applicabilità del nuovo procedimento; cioè, i reati, individuati ratione materiae o ratione poenae, per i quali è possibile essere ammessi al probation: si tratta di quelli indicati dall’art. 550 comma 2 c.p.p., cioè dei reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve – se del caso – avvenire nelle forme della citazione diretta a giudizio (quelli puniti con la sola sanzione pecuniaria ovvero con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Trattasi di una limitazione necessaria a circoscrivere l’operatività dello strumento ai soggetti con più alta possibilità di risocializzazione.

Peraltro, il legislatore non ha mancato di considerare anche le istanze di difesa sociale, contemplando preclusioni soggettive con riferimento ai casi di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, di cui agli artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p.: per tale via, si è inteso evitare, in via di presunzione, l’esito negativo di un esperimento generalmente basato su di una prognosi di non recidiva. Difatti, l’art. 464-quater, comma 3, c.p.p., impone al giudice di ammettere al probation solamente coloro i quali, secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p., si asterranno dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, la mancata formale menzione della recidiva fra cause soggettive di preclusione fa pensare che la prognosi suddetta non sia implicitamente vietata nei confronti di chi abbia commesso plurimi reati. Del resto, questa soluzione negativa sembra suggerita sia dall’equivocità del dettato normativo, invero suscettibile d’interpretazioni differenti e opposte (onde al riguardo pare doversi preferire un’esegesi pro reo), sia dalla volontà di non limitare la fruibilità del probation, stante la sua concreta capacità risocializzante (testata con ottimi risultati in ambito minorile), ai soli delinquenti primari. La richiesta di ammissione al probation costituisce atto di parziale rinuncia alle garanzie processuali, in primis alla presunzione di non colpevolezza. Difatti, tale domanda, se non costituisce ipso iure un’ammissione di colpa, è però diretta a consentire che sul soggetto istante sia eseguita una prova a carattere, anche, sanzionatorio, prima che la di lui responsabilità sia accertata in via definitiva.Di conseguenza, tale richiesta deve essere presentata, oralmente o per iscritto, personalmente o per il mezzo di un procuratore speciale (art. 464-bis, comma 3, c.p.p.): si tratta di una forma stabilita, in via cautelativa, per gli atti c.d. “personalissimi”. Del resto, a garanzia dell’imputato è anche previsto che il giudice possa convocarlo per verificare la volontarietà della medesima istanza (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.). La domanda di sospensione del procedimento deve essere accompagnata da un programma di trattamento, redatto dall’ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE) all’esito di un’indagine socio-familiare, funzionale a individuare la capacità dell’imputato di tenere condotte riparatorie, di mediazione ed economiche (art. 141-ter norme att. c.p.p.); sul programma deve ottenersi il consenso dello stesso prevenuto. Nel caso in cui all’istanza non sia possibile allegare il programma (come è prevedibile possa avvenire nei casi di citazione diretta a giudizio o di giudizio immediato), a questo può essere allegata anche la sola richiesta di elaborazione. A norma dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., la richiesta può essere presentata; 1) fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.; 2) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento per citazione diretta a giudizio; 3) entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di sospensione de qua, con la prova dell’avvenuta notifica al pubblico ministero (v. art. 458, comma 1, c.p.p.); 4) unitamente all’atto di opposizione nel procedimento per decreto. in tema di eventi preclusivi, è dibattuto se sia o no possibile all’imputato, una volta fallito o revocato il probation, accedere ad altri riti speciali, quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. I termini del dibattito possono essere così sintetizzati: da un lato, si invoca il principio “electa una via non datur recursus ad alteram”, in virtù del quale la scelta di un rito è irrevocabile e non permette di abdicare per un altro; dall’altro, si eccepisce che quel principio non avrebbe, qui, ragion d’essere applicato, in quanto il probation non conduce inevitabilmente all’estinzione del reato. Peraltro, se si accogliesse la soluzione più rigorosa, si darebbe luogo ad un’anomalia funzionale: il probation, concepito per deflazionare il carico di procedimenti pendenti e sfoltire le carceri, diventerebbe la causa di dibattimenti forzati, produttivi dell’effetto opposto a quello sperato. L’art. 464-ter c.p.p. permette che la richiesta sia presentata nel corso delle indagini preliminari (l’art. 141-bis norme att. c.p.p. legittima il p.m. ad avvertire l’indagato circa la possibilità di chiedere la messa alla prova e sui suoi effetti); la corrispondente procedura prevede che la richiesta sia presentata al giudice per le indagini preliminari (anziché al p.m., come, invece, secondo autorevole dottrina sarebbe stato più coerente), il quale la trasmette all’organo requirente, affinché questi esprima il consenso o il dissenso nel termine (ordinatorio) di cinque giorni. In caso di consenso (che occorre risulti da atto scritto, succintamente motivato ed unito all’imputazione), il giudice procede alle valutazioni di merito che gli competono ex art. 464-quater c.p.p. Nel caso di dissenso – invece – il p.m. ne enuncia le ragioni e la richiesta è momentaneamente rigettata; ma non è immediatamente esigibile la formulazione dell’imputazione, essendo il p.m. dominus dell’azione penale. La richiesta respinta si ritiene nuovamente proponibile sia nell’udienza preliminare sia durante le stesse indagini preliminari, preferibilmente dopo l’avviso di conclusione ex art. 415-bis c.p.p.Una volta svolte le attività propedeutiche alla decisione (che comprendono anche quelle di cui all’art. 464-bis, comma 5), il giudice, ai fini dell’ammissione al probation, è tenuto, anzitutto, a escludere l’esistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. Secondo la prevalente dottrina, tale valutazione comporta un giudizio allo stato degli atti concernente l’attribuibilità del fatto di reato all’imputato. Difatti, in ambito minorile, omologo apprezzamento è stato ritenuto presupposto indefettibile dell’ordinanza che dispone il probation. Se il predetto vaglio ex art. 129 dà esito negativo, il giudice valuta, sulla base ai parametri di cui all’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere), l’idoneità del programma di trattamento, in ragione delle esigenze general-preventive e di risocializzazione del “reo”. Successivamente, egli è chiamato a formulare, se del caso, una prognosi di non recidiva, cioè un giudizio predittivo sulla condotta futura dell’imputato, anche valutando se il domicilio indicato nel programma di trattamento sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Se la richiesta è rigettata, essa potrà essere reiterata, al più tardi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; dopo questo momento il probation non può più essere domandato. In virtù dell’ordinanza ammissiva, il procedimento è sospeso per un periodo non superiore a due anni, se si procede per reati per i quali è prevista la pena detentiva, o ad un anno, se per il reato è comminata una pena esclusivamente pecuniaria. Questi termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato; dallo stesso momento si sospende il decorso della prescrizione per il solo ammesso (art. 168-ter c.p.). L’ordinanza è inoltre iscritta nel casellario giudiziale. Contro l’ordinanza che decide sulla richiesta possono ricorrere per cassazione sia l’imputato che il p.m., quest’ultimo anche su istanza della persona offesa; quest’ultima – a sua volta – può impugnare autonomamente solamente nei casi di omesso avviso dell’udienza, o quando, pur essendo comparsa, non è stata sentita. In ogni caso il ricorso non sospende il procedimento. L’ordinanza che dispone il probation è immediatamente trasmessa all’UEPE. Questo ufficio prende in carico l’imputato e svolge le proprie funzioni ai sensi dell’art. 72 l. 354/1975. Periodicamente, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque almeno ogni tre mesi, l’UEPE comunica al giudice una relazione sull’attività svolta e sul comportamento dell’imputato, proponendo, ove necessario, modifiche, abbreviazioni o la revoca del provvedimento di sospensione. Durante l’esecuzione della prova, ai sensi dell’art. 464-sexies c.p.p., possono acquisirsi, con le modalità del dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento; inoltre, il giudice può modificare le prescrizioni originarie, dopo aver sentito l’imputato e il p.m., e purché le nuove indicazioni siano congrue rispetto al fine della messa alla prova. E’ a questo riguardo da rilevare un grave mancanza coordinamento con regola generale che richiede il consenso dell’imputato perché nei suoi confronti si possa disporre il probation. Da ciò discende l’attribuzione al giudice di un potere abnormemente rilevante; a fronte del quale non è attribuito all’imputato alcun diritto di doglianza; neppure, ad esempio, ove manchi quell’unità d’intenti che le modifiche apportate e l’intera messa alla prova dovrebbero avere (… FANULI). Alla scadenza del periodo di prova, l’UEPE trasmette al giudice una relazione conclusiva, sul decorso e sull’esito dell’esperimento, da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza che il giudice dovrà fissare per valutare l’esito della prova. Di tale udienza va dato avviso alle parti e alla persona offesa. In caso di esito positivo, valutato in base alla condotta dell’imputato e al rispetto delle prescrizioni, il giudice dichiara con sentenza il reato estinto; in caso contrario dispone con ordinanza la ripresa del processo dal momento in cui era stato interrotto. Quest’ultimo effetto si ha anche in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione: in particolare, detta regola va disposta in caso di grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte, oppure di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, od ancora, in ipotesi di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.

Riguardo alla prima causa di revoca è da segnalare l’uso della “o” disgiuntiva, così intendendosi che anche una sola trasgressione grave o plurime trasgressioni, ma miti, siano sufficienti a provocarla. D’altro canto, non è chiarito quale debba essere l’entità del rifiuto opposto al lavoro di pubblica utilità; presumibilmente sarà il giudice a valutare le ragioni e la gravità dell’opposizione, tenendo comunque in considerazione l’alto valore che al suddetto impegno è affidato sia in ottica sanzionatoria sia rieducativa. Quanto all’ultima causa di revoca, si noti che essa – stante l’utilizzo nel testo legislativo dell’aggettivo “ulteriori” con riferimento ai “reati” -conferma la teoria secondo cui l’ammissione al probation presuppone un addebito di colpevolezza. Non è invece chiaro quale grado di accertamento del nuovo reato sia richiesto; comunque la dottrina considera necessario un fumus commissi delicti paragonabile, per entità, a quello richiesto per disporre una misura cautelare personale coercitiva.

L’art. 464-novies, infine, precisa che in caso di esito negativo o di revoca, il probation non può essere nuovamente richiesto. Data la natura del presente contributo, ci si limita a ricordare, tra le tante, la questione intertemporale, relativa alla retroattiva applicabilità dell’istituto nei procedimenti che abbiano, al momento dell’entrata in vigore della novella de qua, superato i termini decadenziali. A fronte di una giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 35717/2014) negativa sul punto (in virtù dell’argomentazione per cui l’istituto ha natura processuale, ond’è governato dal principio tempus regit actum), la giurisprudenza di merito e la dottrina, ritenuto l’istituto di diritto sostanziale (in virtù dell’effetto estintivo del reato da esso prodotto), reputano applicabile al medesimo il principio della lex mitior che impone l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (art. 2, comma 4, c.p.).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

-CIAVOLA A., Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione, Giappichelli, 2010.

-FANULI L., L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, N. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative, in Arch. nuova proc. pen., 5/2014.

-MIEDICO M., Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

-PICCIRILLO R., Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, Rel. n. 3/07/2014 del 05/05/2014, Ufficio del massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione, in www.cortedicassazione.it.

-CAPRIOLI F., Due iniziative di riforma nel senso della deflazione; la sospensione del procedimento con messa alla prima dell’imputato e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012.

-ZACCARO GIOVANNI, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, in www.questionegiustizia.it.

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