Il caso Soraya e l’applicazione diretta della CEDU

A cura di Silvia Saliola

Nel 1975 la Corte di Cassazione si pronunciò su un caso destinato a lasciare il segno all’ interno di un’annosa questione che, oggi come allora, impegna molti ed illustri giuristi, ossia il rapporto tra i princìpi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’ordinamento interno. Il caso in questione verte sulla richiesta di risarcimento per danno all’immagine avanzata dall’ex imperatrice dell’Iran Soraya Esfandiary, la quale, dopo essere stata fotografata in atteggiamenti intimi con un uomo all’interno della propria dimora italiana, aveva perso l’appannaggio garantitole dall’ex marito, l’ultimo Scià di Persia, che, a causa della sua condotta poco morigerata, l’aveva ripudiata. Con sentenza 27 maggio 1975 n. 2129, la Cassazione sancì il diritto dell’ex regina consorte al risarcimento del danno, incentrando la propria motivazione sull’articolo 8 della CEDU. Firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, la Convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8. Tale sentenza costituì uno dei primissimi casi di applicazione diretta della Convenzione in una causa nazionale di diritto civile ed alimentò il focolaio di una questione ancora non sopita, relativa alla possibilità di applicare dei princìpi sovranazionali in via diretta nelle controversie tra privati in assenza di una norma nazionale di attuazione. La criticità è data dall’architettura dell’ordinamento interno nel quale si innestano tali principi, costruito su un metodo sillogistico di applicazione del diritto, nel quale la premessa maggiore è data dalla fattispecie legale astratta delineata dal legislatore e quella minore dalla ricostruzione e sussunzione sotto la fattispecie del fatto concreto ad opera del giudice al fine di desumere la norma ad esso applicabile. È evidente che un sistema come quello della CEDU, basato sulla solenne affermazione di princìpi, per definizione norme prive di fattispecie, mal si concilia con l’impianto del diritto privato proprio del nostro ordinamento e pone, non solo ai giuristi di oggi, ma anche a noi che più di loro ci troveremo ad operare in un contesto giuridico multilivello, degli interrogativi di cruciale rilevanza: l’ampliamento delle fonti del diritto ha modificato il sillogismo? Ha reso superflua la fattispecie? Ha creato un diritto nichilista, rimesso al giudice, il quale richiama la norma applicabile senza ricostruire la fattispecie? Senza alcuna pretesa di dare una risposta certa (per ora), ringraziamo la bella Soraya per averci aperto l’orizzonte.

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