Obiezione di coscienza: i confini delle libertà

A cura di Valeria Caforio

Può accadere che il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico di un diritto che si richiama a principi di natura costituzionale ponga un ostacolo alla libertà del singolo intesa come libertà di coscienza e di autodeterminazione?
Forse sì, ed è quanto accade quando si parla di “obiezione di coscienza”. L’obiezione di coscienza consiste essenzialmente nel diritto di rifiutarsi a sottostare ad una legge dell’ordinamento, in quanto questa viene sentita come contraria alle proprie convinzioni morali, etiche o religiose.
Ad una prima lettura saremmo forse indotti a pensare che sia qui in gioco un diritto del singolo, un baluardo della democrazia. Eppure il terreno in questo campo è assai scivoloso. Quando il legislatore si trova di fronte all’esigenza di bilanciare due contrapposti diritti di libertà non risulta facile posizionare l’ago della bilancia.
Pensiamo alla famosa L. n 194: dal 1978 l’aborto non è più reato penale, la donna ha il diritto ad interrompere volontariamente una gravidanza. La stessa 194 ci dice poi che l’operatore sanitario non è tenuto, qualora preventivante dichiarato, a praticare l’aborto e riconosce quindi il diritto ad essere obiettori di coscienza. Il legislatore sembra qui aver immaginato un equilibrato bilanciamento dei diritti, insomma “ho la botte piena e la moglie ubriaca”.
Il problema però nasce allorché l’esercizio del diritto di obiezione può pregiudicare un servizio che le strutture sanitarie pubbliche devono, per legge, garantire. Oggi si registra una percentuale del 70% di ginecologi obiettori e, nelle regioni più piccole, i medici interventisti si contano sulle dita di una mano. 
La Cassazione, nel 2013, è intervenuta affermando che “il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita”.
Di recente poi, numerose polemiche sono state sollevate dall’indizione di un bando di concorso riservato a ginecologi non obiettori.
Qualche passo in avanti sembra esserci, ma il dibattito resta aperto. Dice un antico brocardo: “la mia libertà finisce dove inizia la tua”. Dovremmo chiederci allora, piuttosto, se si possa impedire che una certa libertà “inizi”, quando questa è di ostacolo all’esercizio di un’altra, funzionale allo svolgimento di servizi pubblici essenziali ad uno Stato Laico che si rispetti. 

 

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