Il lavoro carcerario e il reinserimento lavorativo degli ex detenuti

 

 A cura di Ludovica Spigone

 

Il tema che mi accingo a condividere ha nel suo titolo due realtà di alto interesse giuridico, sociale e morale: il ruolo dell’attività lavorativa nel regime carcerario e la collocazione al lavoro di un ex detenuto. Il lavoro si rivela in entrambe le condizioni parola chiave con le sue numerose dimensioni latenti, che offrono all’uomo una serie di benefici spesso sottovalutati. “Al di là della cella un’altra vita” è la vision che deve accompagnare il percorso di reinserimento sociale attraverso lo strumento del lavoro. E’ proprio mediante le diverse funzioni assunte dal lavoro, quali quella psicologica, sociale e formativa (Romagnoli e Sarchielli,1983) che l’uomo può realizzare la sua esperienza personale, apportando cambiamenti nella propria “struttura di vita”.
Essere coinvolti in un’attività lavorativa non solo modifica la rete di interazioni sociali dell’individuo, offrendo ampliamento relazionale e possibilità di cambiamento, ma permette anche allo stesso di adempiere a scopi extra-individuali, di cooperare e di confrontare il proprio punto di vista con quello di altri, ridefinendo il proprio status e la propria identità. Un altro vantaggio che l’impiego offre è la realizzazione personale, che coinvolge la valorizzazione del talento individuale, delle abilità cognitive e comportamentali. Alla base della scelta occupazionale interagiscono due stimoli fondamentali: il coinvolgimento e la soddisfazione. Mentre il coinvolgimento rappresenta il grado in cui una persona si identifica con il suo lavoro e lo considera fondamentale per la propria realizzazione personale e per una valutazione di sé, la soddisfazione rende possibile l’appagamento dei propri interessi e bisogni. La fonte d’ispirazione di queste brevi considerazioni è individuabile negli imperativi posti dall’ art. 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L’Ordinamento Penitenziario afferma che il trattamento (l’insieme delle azioni che devono favorire il reinserimento sociale) del condannato deve essere svolto principalmente mediante il lavoro, che deve essere assicurato al detenuto e che deve essere remunerato, dal momento che non è ammessa alcuna forma forzosa di lavoro (diritto fondamentale alla remunerazione all’attività svolta). I nuovi programmi di reinserimento e rieducazione psicosociale dell’ordinamento penitenziario sono tenuti a considerare tutti i fattori sopra citati. In proposito la L. n.354 del 26 luglio 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario) stabilisce all’art.1: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”. All’ art.15 della stessa legge: “Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d’impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro”. L’informazione e la formazione attiva e partecipata del detenuto si rivelano fondamentali per dare efficacia agli strumenti che derivano dalla concreta applicazione della Costituzione e della vigente normativa. E’ dunque necessario informare i detenuti o ex detenuti sui modi, tempi e le leggi che scandiscono e aiutano il reinserimento psicosociale all’interno della comunità. Attraverso l’informazione, infatti, è possibile riappropriarsi progressivamente della libertà, della conoscenza delle leggi e delle opportunità che consentono ai detenuti di accedere a benefici ed a misure alternative fondamentali per la loro progressiva reintegrazione. La cultura del lavoro, dunque, costituisce la leva fondamentale per la riabilitazione delle persone detenute. Emerge oggi l’urgenza di rimodulare il sistema penitenziario e di esecuzione della pena per superare la realtà di degrado civile e di sofferenza umana nonché le principali criticità in essa custodite: lo stereotipo del criminale, legato all’impossibilità di cambiamento; le difficoltà nel reinserimento lavorativo (analfabetismo, bassa professionalità); l’aver mai lavorato nell’economia formale; dipendenza da droga e da alcol; senso comune ed etichette sociali (carcere= ozio, inutilità, assenza di produttività =ex detenuto). In tal senso il lavoro è strumento principale ai fini della rieducazione e del  reinserimento; della ricostruzione o del conferimento dell’identità; dello scongiurare la possibilità della recidiva. Per favorire il reinserimento sociale dei detenuti, la legge prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative a loro favore. Il percorso che si profila richiede la promozione di progetti dedicati, il sostegno all’attività di orientamento e il coordinamento del Ministero della Giustizia e degli Enti Locali per consentire il necessario coinvolgimento armonico degli operatori e delle figure professionali coinvolte.    

 

Loading

Facebook Comments Box