Ergastolo ostativo: il vero fine pena mai

Di Rosaria Sabia-

Con la collaborazione della Prof. Paola Balducci

Parlare di ergastolo ostativo vuol dire parlare di una pena che preclude o meglio osta, al soggetto al quale viene inflitta, la concessione dei benefici penitenziari.
Il legislatore non ha mai predisposto una norma avente ad oggetto la pena dell’ergastolo ostativo. Questa, infatti, ha matrice dottrinale e la sua disciplina può ricavarsi indirettamente dall’art. 4-bis della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario rubricato come “divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”.
Come può evincersi dall’articolo in esame, la preclusione riguardante l’accesso ai benefici penitenziari non è assoluta. La norma, infatti, prevede una disciplina differente a seconda delle diverse fattispecie delittuose ivi elencate.
Per questi motivi, differentemente da quanto accade per l’ergastolo, l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato a condotte quali, ad esempio, quella della collaborazione o all’insussistenza di elementi dai quali emerga l’attualità del vincolo con la criminalità organizzata. Tale meccanismo -che si ricollega probabilmente ad esigenze probatorie- crea dei problemi di tipo costituzionale con riferimento al tema della perpetuità della pena.
L’articolo 4-bis, quale norma chiave della disciplina sull’ergastolo ostativo, ha contribuito a creare quello che in dottrina è definito come “doppio binario”: da una parte si trovano tutti i condannati per delitti diversi da quelli dell’articolo 4-bis che per questo motivo seguono un percorso esecutivo mirato alla rieducazione e alla risocializzazione. Dall’altra invece, vi sono soggetti che, in ragione del titolo di reato per il quale sono stati condannati, vengono considerati presuntivamente pericolosi e per questo motivo seguono un percorso mirato, piuttosto che alla rieducazione, all’ottenimento di informazioni per il tramite della collaborazione.
Il soggetto, quindi, che è stato condannato alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti disciplinati dal primo comma dell’art.4-bis che non collabori o per il quale non si verifichino le condizioni di cui al comma 1bis, si vede precluso l’accesso ai benefici penitenziari ed anche alla liberazione condizionale. Dunque, neanche dopo 26 anni di pena espiata e anche in presenza di un sicuro ravvedimento l’ergastolano potrà ritornare in libertà: ecco perché si parla di un vero fine pena mai.
Gli ergastolani ostativi si vedono, dunque, privati del diritto al silenzio poiché per accedere ai benefici penitenziari è necessaria la collaborazione; il brocardo latino “carceratus tenetur alios detegere” descrive perfettamente la situazione di cui trattasi.
Emergono molteplici profili di contrasto dal punto di vista costituzionale: la mancata collaborazione del soggetto condannato non sempre è indice di non rieducazione. Questo perché, alla base di una non collaborazione, potrebbero esservi altre motivazioni quali ad esempio quella di non voler barattare la propria libertà con quella di altri soggetti che comunque non sono più legati al crimine organizzato oppure quella di temere delle ritorsioni nei confronti dei propri familiari.
La collaborazione che dovrebbe rappresentare una scelta consapevole con risvolti premiali finisce per trasformarsi per il condannato in una sorta di dovere come unica via di fuga per accedere ai benefici: il diritto di non autoincriminarsi si ribalta divenendo diritto di incriminare gli altri. In un certo senso questa tecnica di collaborazione oltre ad incidere sulla finalità rieducativa violerebbe anche quella predetta di autodeterminazione.
Può, però, escludersi con sicurezza che il condannato che abbia collaborato, una volta concessagli la possibilità di accedere ai benefici, non ritorni a delinquere?
Può aversi la certezza che il condannato all’ergastolo, pur di avere una via di fuga non ingrandisca, non esageri quelle che in realtà sono le sue conoscenze?
Con la proposta elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta dal Professore Francesco Palazzo, istituita allo scopo di elaborare “proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale”, si è cercato di colmare tali lacune interpretative.
L’obiettivo principale della Commissione è stato quello di innovare la disciplina di cui all’articolo 4-bis o.p, concentrandosi in particolare sulla preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione, per soggetti condannati per uno dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo.
Il documento in questione, contenente la proposta di riforma e approvato all’unanimità dalla Commissione “mira a trasformare (…) la presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta a relativa”. Le intenzioni della Commissione, come può leggersi nella Relazione, non sono state quelle di abrogare la normativa regolata dall’articolo 4-bis, bensì quelle di dedicarsi all’introduzione di un meccanismo che permettesse di indagare sulle ragioni ostative alla collaborazione.
In assenza di collaborazione dunque, larga parte del potere decisorio ritornerebbe nelle mani del giudice dell’esecuzione perché lui stesso con “una motivazione adeguata” potrebbe spiegare il motivo per il quale il soggetto non collabora. Tutto ciò deve essere comunque coordinato con l’acquisizione di elementi “tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.
Tale proposta nasce dall’esigenza di garantire un’effettiva attuazione del trattamento rieducativo: l’assenza di collaborazione si trasforma in una presunzione assoluta che impedisce di valutare positivamente i successi conseguiti in espiazione di pena, anche alla presenza di prove evidenti che lo attestino.
La soluzione prospettata è molto interessante poiché vengono indicati a scopo esemplificativo una serie di comportamenti (ad esempio prese di posizioni pubbliche) che, pur essendo lontani dalla collaborazione, in quanto non contribuiscono a muovere l’apparato investigativo, palesano comunque l’avvenuto distacco o in ogni caso la volontà di distaccarsi dal crimine organizzato.
Le doglianze della Commissione troverebbero un fondamento anche a livello europeo poiché la richiesta di collaborazione non coordinata con un meccanismo di revisione riferito all’adesione al processo rieducativo finirebbe per trasformare la pena dell’ergastolo come una pena inumana o degradante. Per questo motivo tutti i condannati devono avere una possibilità, compresi quelli in espiazione di ergastolo, a che la loro condanna sia revisionata in un momento però fissato con certezza. Ecco perché la Commissione ritiene che l’articolazione del sistema italiano, in questo specifico caso, si ponga in contrasto con il dettato europeo: è precluso al Tribunale di Sorveglianza, in assenza di collaborazione, qualsiasi revisione della pena.
Tali proposte di riforma sembrano essere sicuramente più in armonia con le norme Costituzionali giacché permetterebbero di combattere il crimine organizzato e di dare una chance a condannati che, pur avendo commesso delitti di una certa gravità, mostrano un’effettiva redenzione. I lavori della Commissione, però, non hanno avuto molto seguito a causa di un cambiamento dell’esecutivo.
Non possono trascurarsi neanche le conclusioni alle quali sono giunti, in materia di ergastolo ostativo, gli Stati generali dell’esecuzione penale.
Fautore di tale iniziativa è il Ministro della Giustizia Orlando il quale ha deciso di promuovere questo ciclo di incontri per migliorare l’esecuzione della pena garantendo la piena attuazione dell’articolo 27 della Costituzione sia con riguardo al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità sia al trattamento rieducativo.
Un’importanza cruciale riveste il documento finale, sintesi di sei mesi di lavori, poiché, al suo interno è prospetto una sorta di modello unico ed ideale di esecuzione penale, definito come modello “costituzionalmente orientato” di esecuzione delle pene.
Il modello presentato individua alcune regole basilari: in primo luogo, le limitazioni imposte al condannato possono essere solo quelle necessarie per l’espiazione della pena. Il resto mortificherebbe inutilmente l’individuo. La pena, poi, tende alla rieducazione e per questo motivo il perseguimento di tale finalità non può essere un’imposizione per il condannato. Il percorso rieducativo deve essere individualizzato e, compatibilmente con la funzione retributiva e general preventiva, deve darsi al reo la possibilità veder “rimodulata” la sua pena. Spronare l’individuo a vivere nella collettività o comunque a gestirsi autonomamente senza diventare mero esecutore passivo di ordini consiste in un’altra opportunità che il soggetto deve avere affinché possa effettivamente rieducarsi e risocializzarsi; la realtà carceraria non dovrebbe quindi essere una bolla sociale, perché è sì vero che le differenze con la vita reale esistono, ma è necessario che gli operatori facciano di tutto per accorciarle. In definitiva “non sono ammesse presunzioni legali di irrecuperabilità sociale”.
Il diritto ad essere rieducati però, non è solo una prerogativa italiana: la Cedu pronunciatasi a riguardo ha affermato che, affinché la pena possa dirsi non contraria all’articolo 3 Cedu, è necessario garantire al detenuto una revisione della sua pena, guardando ai miglioramenti in fase esecutiva.
Gli Stati Generali (tavolo 16) si sono soffermati anche sul tema del “superamento delle preclusioni e degli automatismi normativi”, dando rilievo alla figura di soggetti che si vedono precluso l’accesso alle misure alternative senza prendere minimamente in considerazione la partecipazione al trattamento rieducativo.
Per quanto riguarda la disciplina di cui all’articolo 4-bis e in particolare quella del primo comma per il quale è richiesta la collaborazione dell’articolo 58-ter, la proposta formulata è pressoché identica a quella che è stata prospettata dalla Commissione Palazzo per cui, auspicabile sarebbe la sostituzione di una preclusione assoluta con quella relativa, connessa all’assenza di elementi che provino collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Le conclusioni offerte da più di cento esperti pur non essendo destinate a finire nel dimenticatoio, per poter trovare piena applicazione nella disciplina dell’esecuzione penale necessitano di tempo, di un pieno appoggio politico e di cambiamenti sociali.
In ogni caso, si ritiene che sia auspicabile subordinare la mancata concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a preclusioni di carattere relativo quali la provata assenza di elementi che indichino i collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva e l’accertamento del magistrato di sorveglianza sui motivi che hanno spinto un individuo a non collaborare.
Può dirsi quindi legittimo far corrispondere la collaborazione con la rieducazione?
Ma prima ancora è legittimo trasformare il diritto al silenzio, garantito in fase processuale, in un onere nella fase esecutiva?
Forse il legislatore dovrebbe riformare per coerenza, non solo il sistema penitenziario, ma, anche quello processuale. Non resta dunque che attendere.

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