Profili di illegittimità costituzionale delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta propria e impropria

 di Michela Maria Scrivo, con la collaborazione dell’Avv. Agostino Sarandrea

Nell’ambito di un assetto normativo costituzionale posto a presidio dei principi di legalità della pena, di reinserimento sociale del reo e della libertà d’iniziativa economica privata, la previsione di un trattamento sanzionatorio accessorio “fisso” nella bancarotta fraudolenta propria e impropria ha suscitato non poche problematiche sul fronte applicativo. Le pene accessorie stabilite indistintamente per tutti i fatti di cui agli artt. 216 e 223, R.D. 267/1942, si estrinsecano in dieci anni di inabilitazione all’esercizio di attività commerciale e nell’incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

I giudici deputati a dirimere la controversia legata al crac Parmalat, ossia la Corte d’Appello di Bologna e la Quinta Sezione Penale della Cassazione1, hanno valutato la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in ordine al combinato disposto di cui agli artt. 216 e 223 l.fall, per contrasto con gli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, co. 1, Cost., e con gli artt. 8 CEDU e 1 Protocollo n. 1 CEDU, nella parte in cui, anziché disporre limiti edittali di pene accessorie, predeterminano in misura fissa ed inderogabile la durata di dieci anni delle stesse, eliminando margini di discrezionalità giudiziaria nell’adeguamento della sanzione al singolo caso di specie.

I Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile l’eccezione di legittimità costituzionale relativa alla misura fissa decennale della durata delle pene accessorie, in base ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha rigettato un’analoga questione, in quanto relativa a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e diretta ad ottenere una pronunzia additiva a contenuto costituzionalmente non obbligato, consistente nell’inserire la locuzione “fino a”, in modo da delineare, in sede applicativa, una cornice edittale di pena funzionale a garantire un’efficace

dosimetria della sanzione accessoria2. In particolare, la Consulta non ha condiviso le censure relative al contrasto con l’art. 3 Cost., e ha ribadito che la richiesta di un sindacato di costituzionalità in tema di sanzioni penali sarebbe ammissibile e non manifestamente infondata, soltanto nel caso in cui si traduca nella denuncia dell’applicazione di un differente carico sanzionatorio a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, e nella dimostrazione di una patente violazione del canone di ragionevolezza3. In assenza di tali presupposti, non sarebbe auspicabile una soluzione costituzionalmente orientata senza una sostituzione della Corte Costituzionale alle scelte discrezionali del legislatore4.

Per di più, il Giudice delle leggi ha sottolineato che, sebbene in astratto le previsioni sanzionatorie determinate in misura fissa non siano compatibili con un’impostazione costituzionalmente orientata del sistema penale, la misura della sanzione può considerarsi comunque proporzionata in ragione della natura dell’illecito: il trattamento sanzionatorio del delitto di bancarotta fraudolenta, infatti, già consente al giudice di valutare con un margine di apprezzamento sufficiente per procedere ad un complessivo esame del caso di specie e comminare, congiuntamente ad una pena accessoria di entità invariabile, una sanzione proporzionata alle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, in base ai limiti edittali prefissati in via principale.

A ben vedere, la contrarietà delle pene fisse ad una formulazione costituzionalmente orientata dell’illecito penale sussiste solo se si riscontri un sistema sanzionatorio invariabile nel suo complesso5. Se invece, come nelle fattispecie di cui agli artt. 216 e 223 l.fall., l’arsenale di tutela degli interessi giuridicamente tutelati dalla norma risulti rafforzato da trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, sarebbe concretizzabile l’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete.

Mutatis mutandis, un apparato sanzionatorio fisso violerebbe i parametri costituzionali qualora non fosse prevista la possibilità di graduare una pena detentiva congiuntamente ad una pena accessoria predeterminata in misura fissa6.

Alla stregua di quanto argomentato, la sentenza in esame ha precisato, seppur implicitamente, che la previsione di una pena accessoria in misura fissa non lede alcun diritto costituzionalmente protetto.

La Consulta, tuttavia, non ha ritenuto risolto il problema laddove ha invocato un’attività di riforma al fine di rendere compatibile le pene accessorie con l’art. 27, co. 3, Cost., e con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo7.

Lo scorso 6 luglio 2017, la Suprema Corte, in assenza dell’intervento legislativo sollecitato cinque anni prima da parte dei Giudici della legge, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la richiesta di elisione della locuzione “per la durata di dieci anni” dall’art. 216 l.fall., per conseguire il medesimo scopo che ha originato la sentenza n. 134/2012: l’effettivo allineamento della durata delle pene accessorie con la durata di quella principale 8.

Il 5 dicembre 2018 la Corte Costituzionale ha risolto la questione statuendo l’incostituzionalità della durata fissa decennale delle pene accessorie, in ragione del palese contrasto con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i fatti di bancarotta fraudolenta possono assumere una gravità differente, la durata delle pene accessorie deve essere stabilita caso per caso dal giudice ex art. 133 c.p., senza alcun automatismo, tenuto conto della concreta gravità del fatto commesso dall’imputato.9

BIBLIOGRAFIA

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