di Ludovica Spigone –
Colti all’improvviso come per un diluvio universale non previsto dal Servizio Meteorologico, l’umanità ha dovuto assistere bisognosi, malati e soggetti sani in un contesto di auto-mutuo-aiuto nella tormenta di una pandemia, applicando il principio del distanziamento sociale come per una drammatica e purtroppo reale prova esistenziale nel paradosso di un’autentica antinomia nei rapporti umani mai così vicini, mai così lontani.
L’ingresso del Coronavirus quale ospite indesiderato ha avuto come necessaria conseguenza per il suo potere altamente diffusivo e contagioso, una compressione dei diritti fondamentali di libertà individuale e collettiva che hanno sovvertito il nostro modo di vivere e di convivere.
Si dirà che questo è già accaduto nella storia della medicina ogni qualvolta si è dovuto affrontare una condizione emergenziale legata alla diffusione di malattie infettive. Ma nel caso del COVID la limitazione dei contatti umani è condizione necessaria per limitare la sua diffusione in quanto la diffusione del SARS-CoV-2 avviene attraverso il contatto da persona a persona (inalazione di micro-goccioline “droplet”) e gli individui infetti sono in grado di contagiare soggetti suscettibili anche nella fase asintomatica o presintomatica, incrementando la complessità delle attività di contenimento dell’epidemia.
Ne consegue che la necessità di adottare e raccomandare misure sanitarie atte a ridurre il rischio di infezione in qualsiasi ambiente e contesto pubblico o privato (si pensi alla tematica dei cosiddetti “congiunti” ed alle ricorrenze familiari), ponga riflessioni in merito alla proporzionalità tra i provvedimenti a tutela della salute pubblica e i valori fondanti di una società democratica seppur in uno stato emergenziale dai difficili confini temporali.
In questo rapporto atavico tra diritto e libertà si impone una precisa contestualizzazione storica ed il suo riferimento alle fonti normative.
La velocità e la dimensione del contagio ha indotto il Direttore Generale dell’OMS a dichiarare in data 11 marzo 2020 che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 poteva essere considerato una pandemia.
Per pandemia, dal greco “pandemos” ( demos popolazione, pan tutti), si intende che l’intera popolazione mondiale è probabilmente esposta ad un’infezione e potenzialmente una parte di essa è suscettibile di ammalarsi così come quotidianamente confermato dai dati epidemiologici monitorati in tempo reale.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a seguito della dichiarazione di pandemia quale “emergenza internazionale di salute pubblica”, chiedeva ai Paesi di adottare un’ampia strategia di prevenzione mediante una solida sorveglianza per trovare, isolare, testare e trattare ogni caso nonché per spezzare la catena di trasmissione.
In virtù di quest’ ultima espressione -“ spezzare la catena di trasmissione”- che disegna con efficacia in senso figurativo l’azione da compiere, il Consiglio dei Ministri, nel deliberare lo stato di emergenza e con esso lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali, ha di fatto emanato un provvedimento definito dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (“istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”) e descritto nel decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile), in modo da poter garantire un intervento immediato e straordinario coordinato a livello nazionale, provvedendo altresì alla necessaria attività di sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare nel contesto di un rischio consolidato e permanente.
L’insorgenza ed il riconoscimento dell’epidemia si configura dunque come un fatto emergenziale che ha in sé quella portata straordinaria e transitoria che ne giustifica e ne consente l’adozione di forti limitazioni ai diritti fondamentali nonché la legittimità della loro misura nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo stato di emergenza, non essendo regolato a livello costituzionale, è tuttavia riconoscibile nel d. lgs. n.1 del 2018 (Codice della protezione civile-capo IV
“Gestione delle emergenze di rilievo nazionale”, artt. 23 e ss.).
Ed è proprio sulla scorta di tale apparato normativo che il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad affidare l’adozione di ordinanze al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni di legge ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza.
La riflessione sollecitata dalla situazione contingente si pone in tali termini: fino a che punto le misure derivanti dalla necessità di tutelare la salute e la vita delle persone nell’ambito di una pandemia conclamata possono incidere sul diritto? E, di converso, fino a che punto il diritto può limitare ovvero condizionare comportamenti atti a tutelare la salute?
Il quesito può considerarsi sicuramente pertinente dal momento che qualsiasi fenomeno sociale ha in sé la potenzialità per incidere sul diritto.
Ancorché in una situazione dove l’indispensabile tutela della salute (e della vita) “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (ex art. 32, co.1 Cost.) si inscrive con coerenza nel quadro dell’art. 2 Cost. in relazione ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ed ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
La gravità della situazione che non concede tempo per le incertezze decisionali a livello politico, ha imposto la logica dello stato di necessità per tutelare non solo la salute ma altresì la vita delle persone anche attraverso il sacrificio delle libertà e dei diritti individuali espressi nella vita civile, così da poter fronteggiare una drammatica crisi della società che vediamo accompagnarsi all’epidemia nei suoi risvolti personali, collettivi ed economici, implementando diseguaglianze ed instabilità sociale e politica.
In tale chiave di lettura, il profluvio legislativo (decreti, ordinanze, circolari…) che ha dettato i comportamenti da assumere nel quotidiano vivere dell’intera popolazione, sono comprensibili e giustificabili essendo garantito il monitoraggio della proporzionalità dei provvedimenti adottati in funzione del parere tecnico-scientifico sull’andamento e le modalità di diffusione del virus.
La riflessione dal punto di vista del diritto rimane comunque aperta poiché l’incertezza imposta dal virus nella realtà quotidiana, il cui potenziale diffusivo e di contagiosità è legato a comportamenti che eludono le norme igieniche e di sicurezza dettate, non consente di liberarci definitivamente dalle limitazioni imposte ai nostri diritti orientandoci piuttosto, nostro malgrado, nella direzione di un compromesso esistenziale o di una convivenza forzata con lo stesso ospite indesiderato.
Ma è nell’esercizio del Diritto che deve riconoscersi la tutela della libertà individuale e collettiva contro ogni rischio di assuefazione a norme che esulano dall’eccezionalità e dalla proporzionalità delle limitazioni imposte, invadenti i nostri spazi esistenziali.
Nel confronto del Diritto con la Libertà vi è il richiamo alla corresponsabilità di un mondo che deve necessariamente reagire di fronte a una terribile tempesta le cui conseguenze stanno mortificando lo stato di benessere fisico, mentale e sociale dell’intera umanità. Sarà soltanto in questa continua ricerca e applicazione bilanciata di valori sensibili alle alterazioni che vedremo emergere nel principio della dignità il rispetto della persona umana.