La natura come soggetto di diritto: nuovo approccio alla tutela ambientale?

di Gaia Genovesi

Should trees have standing?” Gli alberi dovrebbero avere uno status giuridico?

Questa è la domanda che Christopher Stone – ricercatore di etica e di diritto ambientale – si è posto nel 1972, nel libro che prende il titolo proprio da questo interrogativo.

Stone sosteneva che non tutti coloro che fossero titolari di diritti avessero la possibilità di essere rappresentati legalmente e di conseguenza, di poter beneficiare di una eventuale riparazione del danno subito. In altre parole, cosa accadrebbe se gli alberi, i laghi, o altre entità naturali fossero rappresentati da un tutore o rappresentante, e quindi considerate legalmente alla pari di un interdetto o un minore?

E ancora, il fatto che un albero non possa parlare lo pregiudica dal far valere i propri diritti?

L’autore può essere considerato in qualche modo profetico, poiché la sua teoria non è rimasta una mera utopia, ma si è trasformata in realtà.

Nel 2017 il parlamento della Nuova Zelanda ha assegnato personalità giuridica al fiume Whanganui, che dal punto di vista legale è considerato quindi al pari di un essere umano e portatore degli stessi e identici diritti.

Nel caso di specie, questa decisione ha tutelato le credenze religiose della popolazione locale, i Whanganui Iwi, che da sempre hanno considerato il fiume come un loro sacro antenato, sostenendo di essere un tutt’uno con esso (“Io sono il fiume, il fiume è me”).

La Nuova Zelanda non è l’unico Paese in cui un fiume è considerato come un’entità viva, a sé stante, e non come bene di proprietà altrui: la Corte Costituzionale della Colombia, nel 2016, ha imposto allo stato stesso di proteggere il fiume Atrato, prevenendo eventuali contaminazioni e sfruttamenti non sostenibili, in quanto quest’ultimo fosse titolare di diritti relativi alla sua conservazione, al suo mantenimento e alla restaurazione per eventuali danni subiti.

Personalmente, ritengo che questa soluzione giuridica possa essere un valido “escamotage” per mettere un minimo riparo alla crisi ambientale che stiamo vivendo, poiché inizierebbe a cambiare la concezione e la visione che abbiamo del nostro ecosistema.

La tutela dell’ambiente non verrebbe considerata esclusivamente come un mezzo per migliorare la nostra qualità della vita, ma inizierebbe a farci guardare la natura come un qualcosa di attivo ed indipendente, che non sussiste solo per soddisfare i nostri bisogni, ma che ha delle proprie necessità, a prescindere da noi.

Una conseguenza dell’assegnazione dello status di soggetto di diritto consiste nella possibilità della natura di essere rappresentata in giudizio, al termine del quale, se dovesse essere accertata una violazione di uno dei diritti naturali, non sarà previsto un risarcimento del danno allo stato, come proprietario di quell’elemento naturale o al cittadino che ha subito un danno personale dall’evento inquinante, ma verranno disposti il risanamento, la cessazione dell’attività dannosa e successivi controlli a beneficio esclusivo del fiume, del lago, di un bosco e così via.

Un altro risultato conseguito dai Paesi che hanno adottato questa soluzione è relativo alla legittimazione ad agire, che non spetta più esclusivamente agli enti pubblici competenti, ma anche a dei “guardiani” locali (così chiamati proprio da Christopher Stone nel suo libro) intenti a far valere i diritti naturali davanti ad un giudice; questa potrebbe essere considerata un’ efficace soluzione ad eventuali inerzie pubbliche relative alla tutela ambientale, poiché tale questione cesserebbe di essere di competenza esclusiva dello Stato e sarebbe oggetto di un’amministrazione decentrata (sempre in qualità di rappresentanza).

Gli esempi più recenti della Nuova Zelanda e della Colombia affondano le loro radici nelle Costituzioni dell’ Ecuador e della Bolivia, che hanno introdotto, per la prima volta, il concetto di Diritto della Natura all’acqua, all’aria pulita… in poche parole, alla vita.

Sicuramente questi testi costituzionali, rispettivamente del 2008 e del 2009, hanno accolto tale forte innovazione a livello giuridico a causa della via via crescente sensibilizzazione alle tematiche ambientali, che in tempi meno recenti non venivano considerate così attentamente.

Magari, con il passare del tempo, inizieranno ad essere prese come esempio per eventuali sviluppi legislativi di altri Paesi in materia ambientale, almeno per i siti naturali di maggiore rilevanza ecologica; una soluzione simile recherebbe beneficio anche al settore turistico, con conseguenti vantaggi all’economia delle località interessate. I casi sopra citati fanno sicuramente ben sperare.

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