La CEDU condanna l’Italia per il victim blaming nei processi per violenze sessuali: un primo piccolo grande passo per la repressione di questi reati.

Sicuramente, tra le varie declinazioni del politicamente corretto, argomento che divide e infiamma la coscienza collettiva (forse più di ogni altro, in questo momento storico), rientra in toto il grande tema della cultura dello stupro, spesso, però, sminuito con slogan e tifoserie più consone ad uno stadio che all’analisi di uno dei problemi più delicati e radicati della nostra società. Questo tema si ripercuote anche nel modo in cui le vittime di reati sessuali sono trattate nel corso dei processi e ciò, senza alcun’ombra di dubbio, costituisce uno dei principali motivi per cui solo raramente si arrivi ad una condanna (e, ancor prima, alla denuncia) di questo tipo di reati. Ma una società effettivamente improntata sulla parità di genere e sulla rimozione degli ostacoli non può prescindere dalla repressione di questi reati, il cui accertamento, però, sempre troppo spesso si fa palcoscenico di abusi istituzionali permeati dalla stessa logica e cultura che hanno portato al compimento degli stessi. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ancora una volta, si è fatta pioniera dello sviluppo del sentire collettivo e ha condannato l’Italia per la sua amministrazione della giustizia, ma questa volta non con riferimento all’irragionevole durata del processo. Il caso in questione, “J. L. C. v. Italia”, celebre agli onori della cronaca come lo stupro della Fortezza di Basso e rappresentato dalla sentenza pubblicata lo scorso 27 maggio della Corte di Strasburgo, prende una posizione netta sul tema: l’Italia viola l’articolo 8 della Convenzione, che impone di proteggere le vittime non solo con riguardo alla loro integrità fisica, ma anche alla loro immagine, dignità e vita privata.

Viene così condannato definitivamente il fenomeno del victim blaming, la colpevolizzazione della vittima, che aleggia costantemente tra le aule dei palazzi di giustizia quando si trattano reati di violenza sessuale.  Ma facciamo un passo indietro, ripercorrendo la vicenda giudiziaria che ha portato a questa condanna. 

La vicenda risale al 2008, quando sette ragazzi abusarono di una ragazza di ventidue anni in stato di ubriachezza nei pressi della Fortezza da Basso di Firenze. In primo grado, sei dei sette accusati vennero condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata per aver approfittato “delle condizioni di inferiorità fisiche e psichiche” della ragazza, come si legge nella sentenza. In appello, però, gli imputati vennero tutti assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni del collegio si fondavano sulla non credibilità della ragazza, spingendosi a valutazioni sulla persona della vittima, sulle sue abitudini sessuali e relazionali, nonché sul suo orientamento sessuale. La ragazza viene definita come “soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso tempo creativo, disinibito, capace di gestire la propria (bi)sessualità”, protagonista, nel corso della serata, di “atteggiamenti particolarmente disinvolti … in un clima … goliardico (e) godereccio”. Tale clima goliardico, dato dal fatto che la ragazza non avesse subito costrizioni nell’assunzione di sostanze alcoliche, a detta dei giudici d’appello, era tale da far escludere la sussistenza della fattispecie di violenza sessuale, abbandonando la vittima all’umiliazione della gogna mediatica e alla violazione della privacy subite nel corso del processo. 

Su tale vicenda si innesta, quindi, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il 27 maggio la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso, accordando alla ragazza un risarcimento per danni morali di 12 mila euro, per aver subito una sentenza che contiene “dei passaggi che non hanno rispettato la sua vita privata e intima”, “dei commenti ingiustificati” e un “linguaggio e argomenti che veicolano i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana”.

Analizzando il contenuto della sentenza di condanna, in primo luogo, i giudici hanno evidenziato, da una parte, la completezza del quadro legislativo italiano, e, dall’altro, l’efficienza degli inquirenti nello svolgimento delle dovute indagini e la conseguente apertura di un procedimento a carico degli imputati. In questa fase la valutazione della Corte è sostanzialmente positiva: la ricorrente non si trovava in una situazione di particolare pericolo o vulnerabilità, non è mai stata a contatto diretto con gli imputati e le sue deposizioni sono state raccolte seguendo procedure regolari e rispettose dei suoi diritti. 

Tutt’altro che positiva è l’analisi sulle motivazioni dei giudici di appello, giudicando come “inappropriati” e “ingiustificati” i riferimenti alla vita relazionale e all’orientamento sessuale della ricorrente, alla sua condotta e persino ai suoi interessi, così come sono “deplorevoli” e “irrilevanti” i tentativi dei giudici di merito di stigmatizzare il momento di fragilità della ricorrente e le sue abitudini di vita, ritenute “non convenzionali”. La Corte, poi, esprime in un passaggio delicato un messaggio dirompente: la facoltà dei giudici di esprimersi liberamente nel formulare le proprie decisioni trova necessariamente un limite nell’obbligo di tutelare le vittime e la loro immagine. Proprio in questo si riscontra la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 8 della Convenzione, che, come anticipato, impone agli stati di proteggere le vittime non solo con riguardo alla loro integrità fisica, ma anche alla loro immagine, dignità e vita privata. 

La Corte ha concluso la sua pronuncia invitando le autorità italiane a non promuovere, neppure implicitamente, stereotipi di genere, minimizzando le violenze contro le donne ed esponendo le vittime ad episodi di victim blaming.

Con l’auspicio che questo monito possa effettivamente arginare il problema, (si noti, difatti,  come la sentenza in esame sia vista come un traguardo e un punto di svolta da parte di diverse associazioni di attiviste operanti sul territorio italiano), non si deve, però, nemmeno,  avere la leggerezza e la presunzione di pensare che la sola condanna pecuniaria al risarcimento del danno morale nei confronti di un’unica vittima possa far fronte a pregiudizi e bias così fortemente radicati nella cultura, nella società e nelle istituzioni. Ci si domanda se, magari, l’adozione di best practices giudiziarie, come effettivamente avviene in diversi paesi europei, possa soccorrere in questo tipo di situazioni, ma si deve necessariamente sottolineare come il problema non riguardi aspetti meramente formali e/o legislativi (e, infatti, sul punto la stessa CEDU ha apprezzato il quadro normativo italiano in merito), ma sia un problema in primis culturale, per cui solo un’opera di consapevolezza e informazione sempre maggiore può portare alla risoluzione, o, quantomeno, al contenimento del problema. 

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