L’adempimento del dovere di restare umani

di Federica Panzarella

A ridosso di queste feste, il Gip di Agrigento ha dato a tutti un motivo in più per festeggiare la pausa lavorativa che tanto stavamo aspettando: ha deciso di archiviare per sempre le accuse nei confronti della comandante di Sea Watch 3, Carola Rackete.  

Ricordiamo brevemente i fatti.  

Il 12 giugno del 2019, Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese e di proprietà della ONG tedesca Sea Watch, traghetta in acque internazionali una cinquantina di migranti provenienti dalla Libia; successivamente li porta in salvo, conducendo l’imbarcazione nel porto di Lampedusa e contravvenendo così all’espresso divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane. 

Il gommone era in condizioni precarie e nessuno dei presenti a bordo aveva un giubbotto di salvataggio; Rackete, concluse le operazioni di salvataggio, aveva richiesto l’assegnazione di un POS (Place Of Safety) in cui potessero sbarcare. La comandante ricevette risposta dalle autorità marittime libiche ma, non potendosi ritenere quello di Tripoli un porto sicuro, scelse di dirigersi verso altri porti vicini, fra cui quelli italiani e maltesi. 

Il 15 giugno il ministro dell’interno italiano, Matteo Salvini, in attuazione del decreto sicurezza-bis, dispone il primo divieto di attracco. Nei giorni successivi alcuni migranti vengono fatti sbarcare perché necessitanti di cure mediche. 

Il 26 giugno Sea Watch entra nelle acque territoriali italiane, invocando lo stato di necessità e fermandosi nel porto in attesa di disposizioni. La situazione rimane in stallo per alcuni giorni, durante i quali la nave viene perquisita dalla polizia di frontiera. Nella notte del 29 giugno, constatando che le decisioni politiche tardavano ad arrivare e che le reazioni delle persone all’interno dell’imbarcazione non erano più prevedibili, la comandante decide di attraccare a Lampedusa, ma durante la manovra urta una motovedetta della Guardia di Finanza. 

La comandante viene arrestata con le accuse di resistenza e violenza contro nave da guerra ex articolo 1100 del Codice della Navigazione per aver urtato, durante manovra, la motovedetta della Guardia di Finanza, e di resistenza a pubblico ufficiale, a norma dell’articolo 337 del Codice Penale. 

L’arresto non viene però convalidato dal GIP di Agrigento, che, in riferimento al primo capo d’accusa, ha richiamato la precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito, secondo la quale le navi della Guardia Finanza sono navi da guerra solo se operano fuori da acque territoriali o in porti esteri in cui non vi sia autorità consolare. Non ricorrendo nel caso in questione tali condizioni, per il Gip viene meno lo stesso presupposto di l’applicazione dell’art. 1100 del Codice di Navigazione. 

Il secondo capo d’accusa è scriminato invece dall’adempimento del dovere di soccorso in mare, a norma dell’articolo 51 del Codice Penale. Infatti, pur tenendo conto che l’Art. 19 UNCLOS consente agli Stati di adottare misure di contrasto all’immigrazione irregolare via mare, questa discrezionalità si ritiene limitata dalle previsioni dell’art. 18 UNCLOS, che prevede il dovere di soccorrere navi e persone in difficoltà. 

Il giudice richiama, inoltre, l’obbligo degli Stati costieri di cooperare per la conduzione dei migranti in difficoltà in un porto sicuro, come stabilito dalla Convenzione SAR 1979, e l’estensione del dovere di soccorso anche ai comandanti delle navi, ai sensi dell’art. 98 UNCLOS. Conclude, quindi, che anche la condotta finale, compreso l’attracco presso il porto di Lampedusa, siano coperti dalla scriminante dell’adempimento di un dovere. 

La Corte di Cassazione, nel gennaio del 2020, respinge per infondatezza il ricorso del PM di Agrigento, che aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del GIP. 

Sulla base del Codice dell’ordinamento militare, infatti, le navi della Guardia di finanza sono certamente navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi da guerra poiché per “nave da guerra” si intende un’imbarcazione appartenente alle Forze armate di uno Stato, dotata dei segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazione e di un equipaggio sottoposto alle regole della disciplina militare, posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato, iscritta nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente. 

Nel caso specifico non è dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti necessari ai fini della qualificazione quale “nave da guerra” della motovedetta della Guardia di Finanza, nei cui confronti sarebbe stata compiuta la condotta di resistenza, poiché al comando vi era un maresciallo, soggetto qualificabile come militare, ma rispetto al quale è rimasto indimostrato se si trattasse di un ufficiale iscritto nell’apposito ruolo o in un documento equipollente.                                                         

Riguardo alla seconda motivazione del ricorso, il collegio si è soffermato sulle motivazioni date dal Gip in ordine alla verosimile esistenza della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere.   

La corte ha richiamato strumenti del diritto internazionale pienamente efficaci perché ratificati: SOLAS, SAR, UNCLOS. Disposizioni conosciute da chi opera in mare sia con operazioni di salvataggio sia di polizia marittima. 

Per quanto riguarda il POS e la sua attribuzione, la Suprema Corte precisa che l’attività di salvataggio dei naufraghi non si esaurisce con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso, dettato dalla Convenzione internazionale SAR, non termina nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta il dovere accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “Place of Safety”). Infatti, le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, allegate alla Convenzione, dispongono che il Governo dello Stato responsabile della “search and rescue” sia anche tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che esso venga individuato in altro modo. Infine, per quanto concerne l’Italia, il POS viene determinato dall’Autorità SAR in coordinamento con il Ministero dell’Interno. 

Il POS deve essere, ai sensi della convenzione di Amburgo, una località in cui le operazioni di soccorso si considerano concluse, dove la sicurezza dei sopravvissuti non sia più minacciata e ancora un luogo dove le necessità primarie possano essere soddisfatte. Una nave, sebbene possa costituire temporaneamente un sicuro rifugio per quanto concerne le sue attività di assistenza, non potrà mai essere qualificata al pari di un vero e proprio “luogo sicuro” dal momento in cui, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Ne può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché queste persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave.  

La decisione della Cassazione nel caso Sea Watch potrebbe rappresentare un’importante svolta: potrebbe avere infatti un impatto rilevante anche sull’esito dei procedimenti per favoreggiamento di immigrazione irregolare ex art.12 TUI avviati contro comandanti di navi di ONG. Prestare soccorso in mare non costituisce un comportamento antigiuridico ex art. 12 d.lgs. 286/1988, perché l’art. 51 del codice penale permette di risolvere l’antinomia fra norme derivante dall’imporre o attribuire carattere facoltativo alla tenuta di un certo comportamento sulla base dell’efficacia universale di cui sono dotate le cause di giustificazione, tra cui l’adempimento di un dovere imposto da una norma dell’ordinamento giuridico nazionale, comunitario o internazionale.   

La sentenza della Cassazione rappresenta quindi un faro in materia di immigrazione e obbligo di soccorso in mare: conferma che l’adempimento del dovere di soccorso vale come scriminante anche rispetto alle sanzioni amministrative che deriverebbero dal decreto sicurezza-bis (decreto-legge 53/2019); ne consegue che, indipendentemente dal dibattito politico in merito alla necessità di una riforma sul decreto in questione, disobbedire a decreti ministeriali di ingresso in condizioni analoghe è oggi totalmente lecito in quanto doveroso. 

Così in definitiva, archiviando anche l’ultima accusa nei confronti della comandante Carola Rackete, il Gip di Agrigento ha solo ribadito ciò che già era stato esplicitato dalla Corte di Cassazione: l’adempimento del dovere di soccorso in mare sarà sempre destinato a prevalere sulla tutela dei confini marittimi.

Il coraggioso atto compiuto da Carola Rackete si è quindi concretizzato in un grande atto di giustizia. È lecito chiedersi, se le scelte dei nuovi disobbedienti, come la sua o quella di Mimmo Lucano, siano azioni di fuorilegge o azioni rivoluzionarie di cittadini esemplari, se minacciano l’ordine pubblico o consentono alla legge di ritrovare il perduto senso di giustizia, assecondando cambiamenti e trasformazioni storiche nella direzione di un nuovo umanesimo. 

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