Gli Nft ed il mondo dell’arte

Gli NFT (non-fungible token, in italiano gettone non riproducibile) sono dei token che rappresentano l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità di un bene unico, che può essere digitale o fisico.

Il certificato di proprietà è registrato su una blockchain.  Per blockchain si intende un registro digitale condiviso e immutabile in cui vengono riportate le transazioni di dati che non possono essere alterati o eliminati.

Attualmente la blockchain più adatta e diffusa per creare NFT è Ethereum. 

Fonte: artribune

L’applicazione degli NFT all’arte è stata fin da subito naturale. Il sistema NFT permette di certificare l’autenticità e la proprietà dell’opera d’arte digitale, che sennò sarebbe stata potenzialmente riproducibile all’infinito e diffusa senza poter essere tracciata.

La prima opera d’arte NFT è stata The first 5000 days dell’artista californiano Beeple (nome d’arte di Mike Winkelmann).

L’opera, come suggerisce il titolo, è composta da 5000 immagini jpeg disposte in ordine cronologico e contenenti anche personaggi come Donald Trump e Jeff Bezos. Per realizzare l’opera sono stati necessari 13 anni.

L’NFT di quest’opera è stato venduto nel 2021 dalla casa d’asta Christie’s per 69,3 milioni di dollari. É così diventato il più costoso dei Token non fungibili.

Il carattere più interessante degli NFT cripto artistici sembra essere la non necessità di intermediari come mercanti, case d’asta e gallerie. Il produttore può relazionarsi direttamente con il consumatore, senza la necessità di passaggi ulteriori per i quali cui ciascun operatore rivendicherà una percentuale dell’auspicabile profitto sulla transazione che lo interessa.

In ambito giuridico in relazione alla regolamentazione degli NFT, come avviene sempre per le innovazioni, sorgono delle criticità. 

In primis il legislatore è alla ricerca di meccanismi tramite cui tutelare il consumatore. La disciplina non è banale e le piattaforme nate per la creazione e lo scambio di NFT rappresentano un campo potenzialmente ricco di margini di truffa.

Inoltre, è ancora oggetto di dibattito se la disciplina antiriciclaggio (AML: Anti Money Laundering) e quella di contrasto al terrorismo possano essere estese anche agli NFT.

In questo senso la V Direttiva UE e il d.lgs. 231/2007 in tema di riciclaggio, che impongono tanto alle gallerie e alle case d’asta, quanto ai crypto-asset service provider, di controllare adeguatamente la clientela e adottare sistemi di monitoraggio costante. 

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, secondo alcuni gli NFT comporterebbero in capo al titolare dell’opera un diritto di privativa. Secondo un altro orientamento, invece, gli NFT non avrebbero alcuna rilevanza in termini di diritto d’autore.

Resta quindi poco chiara la loro classificazione giuridica (rappresentano dei beni o sono dei beni essi stessi? sono strumenti finanziari?) e la disciplina ad essi applicabile. Auspicabilmente queste riserve verranno sciolte nel prossimo futuro.

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