A cura di Irene Ammendola
Con la collaborazione della Prof.ssa Livia Salvini
La legge di Bilancio 2023, L. n. 197/2022, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 n. 303, con 107 voti favorevoli (69 contrari e un’astensione). Sono varie le novità in essa contenute. Tra queste: sale a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA, l’efficacia di Plastic tax e sugar tax è posticipata al 1° gennaio 2024, sono previste agevolazioni per la compravendita degli immobili c.d. “green”.
L’art 1 co. 126 lett. a) della nuova legge di Bilancio ha, inoltre, introdotto una nuova disciplina fiscale sulle Criptoattività prevendendo l’aggiunta al co.1 art. 67 TUIR della lettera c – sexies (che riportiamo qui di seguito).
Art. 67 TUIR
“1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
[…]
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.”
Dall’introduzione di questa nuova lettera nasce una nuova categoria di redditi diversi. Tra questi rientrano le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività.
Molti esperti per orientarsi nell’interpretazione della disposizione hanno usato come lente il regolamento Micar [Market in Crypto asset COM593(2020)]. Ciò nonostante, permangono dubbi applicativi vista l’ampiezza dei termini utilizzati, la complessità e la rilevanza del fenomeno (il valore delle cripto-attività possedute in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 90 miliardi di euro, fonte: Chainanalysis).
Cosa si intenda in questo caso per “plusvalenze” è lo stesso TUIR a chiarirlo: il co.9 bis dell’art. 68 sancisce che le plusvalenze vanno determinate calcolando la differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.
Le plusvalenze, così definite, per rientrare tra i redditi diversi di persone fisiche non imprenditori, devono essere non inferiori complessivamente a 2 mila euro nel periodo d’imposta.
Altrettanta chiarezza definitoria manca se si guarda al significato attribuito dalla neonata norma alle “cripto-attività” individuate come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Il legislatore offrendo questa definizione omette di differenziare tra token che incorporano diritti e quelli che, come le criptovalute, non lo fanno (token c.d. “vuoti”). Sarebbe forse necessario elaborare sottocategorie di cripto-attività (basate sulle differenze di funzioni e struttura, proprie del singolo strumento) ben definite nei loro tratti e adattare a ciascuna di esse il carico impositivo e gli obblighi del contribuente.
Ulteriori perplessità riguardano il configurarsi delle condotte aventi rilevanza impositiva che sono: “rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.”
Il rimborso è una condotta di cui è difficile immaginare il verificarsi in concreto in quanto spesso si preferisce operare la conversione della criptoattività in, ad esempio, euro piuttosto che procedere al rimborso.
È stato stabilito che una permuta tra crypto-assets con caratteristiche e funzioni simili (c.d. operazioni crypto to crypto) non vada considerata un evento imponibile. Mentre, è soggetta a tassazione una permuta tra categorie diverse, ad esempio l’acquisto di una criptovaluta con NFT.
Ma quali sono queste “categorie” da considerare per stabilire o meno la rilevanza fiscale delle permute? Si ipotizza, seguendo sempre come modello il regolamento Micar, che possano essere tre le categorie di crypto-assets a cui il legislatore italiano voleva fare riferimento:
1) gli ART (token collegati ad attività); 2) gli EMT (token di moneta elettronica); 3) gli altri cripto-asset, categoria residuale della quale fanno parte anche gli utility token.
Sarà la prossima giurisprudenza e la stessa Agenzia delle Entrate a confermare nei prossimi mesi questa supposizione e a fare chiarezza.
Circa la detenzione di cripto – attività, pare essere inclusa, in contrasto con i precedenti orientamenti dell’A.E., anche l’attività di staking (cioè, semplificando, il guadagno passivo di premi connesso alla detenzione di criptovalute).
La nuova lettera c – sexies co.1 dell’art. 67 TUIR consiste, in conclusione, in un apprezzabile primo timido tentativo del legislatore italiano di avviare la normazione di un mondo tanto complesso come è quello cripto. Sarà l’applicazione della norma stessa a dimostrarne i limiti e le necessarie modifiche che permetteranno di rispondere agli interrogativi (molto più numerosi rispetto ai pochi accennati in questa sede).
Bibliografia:
Capaccioli, S. e Deotto, D., (2023). Permute, rimborsi e detenzione: tre punti da chiarire per i cripto-asset. Sole 24 Ore[online]. [Consultato il 12 febbraio 2023].
Disponibile da: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/permute-rimborsi-e-detenzione-tre-punti-chiarire-i-cripto-asset-AEOq2qdC
Tommasini, A., (2023). La regolamentazione fiscale delle cripto-attività nella Legge di bilancio. Luci ed ombre. Ius[online]. [Consultato il 12 febbraio 2023].