Uso della forza nelle manifestazioni e nei cortei studenteschi

Sono tutti interrogativi meritevoli di risposta, alla luce dei recenti eventi che hanno riguardato il nostro Paese. Hanno fatto scalpore le immagini provenienti dai cortei studenteschi a Pisa e quelle provenienti dai “Sapientini” che protestano di essere stati caricati a freddo. Ma è davvero legittimo caricare gli studenti o in generale persone che manifestano? Partiamo da una disamina del quadro normativo italiano, per poi affrontare in maniera specifica la legge delle leggi: La Costituzione. Il nostro codice penale risulta esaustivo agli articoli da 336 a 339 trattando di violenza, resistenza e circostanze aggravanti, ove si occupa di porre una base di tutela per le forze di polizia (o autorità governative-politiche), in caso di resistenza o violenza verso di loro. Tali norme, seppur forniscano una una protezione per gli agenti, non sono esaustive per quanto riguarda l’utilizzo della forza da parte di questi ultimi; a tal proposito, irrompe la legge 121 del 1981 che regolamenta, agli art. 24 e 25, le funzioni della polizia di stato e l’uso della forza da parte della stessa. Partendo dall’art. 24, chiari sono i compiti della polizia: tutela dell’ordine pubblico e repressione dei reati. Dunque, la polizia ha il dovere di prevenire qualsiasi tipo di disordine, ma l’uso della forza può essere incondizionato? In risposta troviamo l’art. 25, relativo ai principi di proporzionalità e necessità, concetti fondamentali, ripresi dalle stesse linee guida del ministero, che specificano come la forza debba essere utilizzata solo quando strettamente necessario. Vi è prima la necessità di utilizzare mezzi meno coercitivi, quali la negoziazione e la mediazione; i manganelli possono essere impiegati solo per difesa personale o per disperdere gruppi violenti che minacciano la sicurezza pubblica. Anche la giurisprudenza CEDU e quella costituzionale offre ulteriori spunti di analisi. Ma allora, se effettivamente questi agenti utilizzano la forza in modo improprio, in cosa incorrono? Procedimenti interni, sanzioni disciplinari e, in gravi casi, anche in conseguenze penali. Alla luce di tutto ciò, come sempre, anche la Costituzione ci dice cosa sia legittimo e cosa no. Gli articoli della Costituzione che mirano a disciplinare questioni che riguardano la nostra, sono senza dubbio il 13, il 17 e il 21. Partendo dall’art. 13 che tratta di libertà personale, è chiaro che arresti arbitrari e altre forme di restrizioni non giustificate dalla legge, non sono ammissibili: la polizia, durante i cortei, deve seguire i protocolli e ogni intervento deve essere motivato e giustificato. L’art.17 sancisce che le riunioni pacifiche, ivi inclusi i cortei studenteschi, devono potersi svolgere; le autorità possono vietare tali riunioni solo per comprovati motivi di prevenzione e sicurezza pubblica. Infine all’art. 21, è garantita la libertà di espressione, e quindi, anche i cortei. Tirando una linea, in base a quanto detto, gli agenti di polizia sono tenuti a rispettare le procedure operative standard, che privilegiano metodi meno coercitivi e l’uso della forza solo come ultima risorsa. La formazione continua e le esercitazioni pratiche, sono essenziali per garantire che gli agenti siano preparati a gestire le manifestazioni in modo appropriato. Il principio di proporzionalità, sancito dalla Costituzione, impone che qualsiasi intervento della polizia durante i cortei sia giustificato e limitato al minimo necessario per garantire la sicurezza. La giurisprudenza costituzionale e le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, offrono ulteriori linee guida per assicurare che le azioni delle forze dell’ordine siano conformi ai diritti umani e alle libertà fondamentali. L’autorità giudiziaria dovrà necessariamente analizzare quanto accaduto e valutarne la perseguibilità.

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